Sentenza n. 519/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/11/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 183 e 182 del
codice penale militare di pace, promossi, nell'ambito di diversi
procedimenti penali, con ordinanze emesse in data 4 settembre e
11 dicembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari del
tribunale militare di Torino, iscritte ai nn. 695 del registro
ordinanze 1999 e 38 del registro ordinanze 2000, e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie speciale,
dell'anno 1999 e 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 4 settembre 1999 il giudice per le
indagini preliminari del tribunale militare di Torino ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 21, 24, secondo comma, 25, secondo
comma, 52, terzo comma, e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 183 del codice penale militare
di pace.
La norma denunciata punisce con la reclusione militare fino a un
anno, se il fatto non costituisce un più grave reato, il militare
che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida
sediziose.
Il giudice rimettente premette che il pubblico ministero aveva
esercitato l'azione penale nei confronti di un militare, primo
caporal maggiore effettivo ad un reggimento artiglieria da montagna,
imputandogli il reato di cui all'art. 183 cod. pen. mil. di pace,
perché "pubblicamente compiva manifestazione sediziose ed emetteva
grida sediziose uscendo dai ranghi e gridando più volte "non
vogliamo marciare vogliamo il recupero", chiedendo l'emissione di
decreto penale di condanna alla multa di lire 2.250.000.
A parere del giudice a quo i fatti, quali emergono dagli atti di
indagine, consentono di ricondurre la condotta dell'imputato a quella
prevista dall'art. 183 cod. pen. mil. di pace, ma la disposizione
incriminatrice violerebbe il principio di tassatività e
determinatezza (art. 25, secondo comma, Cost.), che impone di
formulare il precetto penale "con chiarezza in modo che sia
univocamente desumibile la norma-comando", così che il cittadino
medio possa facilmente comprendere cosa è, e cosa non è, penalmente
vietato e il giudice non goda "di arbitrio nel reprimere i
comportamenti umani", mentre la norma non definisce affatto la
nozione di "manifestazioni e grida sediziose".
Il termine sedizione, osserva il giudice a quo, non è giuridico
e il suo significato etimologico indica solo "separazione da un
qualcosa": esso rappresenterebbe un elemento normativo di carattere
vago, "fondantesi su un concetto politico che, malgrado ogni sforzo
interpretativo, non consente di individuare il parametro valutativo
cui riferirsi", così da lasciare spazio a letture soggettive del
dato normativo, condizionate da "fattori emozionali, magari legate al
contesto socio-culturale o al periodo storico".
Del resto, prosegue il rimettente, l'incriminazione
dell'attività o delle manifestazioni sediziose non è costante nelle
legislazioni penali: il fatto che non ve ne fosse alcuna traccia nel
codice Zanardelli, d'impronta liberale, e che sia stata invece
introdotta nel codice Rocco (artt. 654 e 655 cod. pen.) e nei codici
militari del 1941, dimostrerebbe che è espressione di una concezione
autoritaria dello Stato, rispetto alla quale, però, la legge e il
regolamento di riforma della disciplina militare (legge 11 luglio
1978, n. 382 e d.P.R. 19 luglio 1986, n. 545) hanno rappresentato una
radicale inversione di tendenza, avendo ricondotto la posizione
soggettiva del militare alle armi a quella di cittadino dotato di
diritti, non più solo gravato da particolari doveri.
Al riguardo non è sufficiente, a parere del giudice rimettente,
che la Corte costituzionale con le sentenze n. 120 del 1957 e n.15
del 1973 (riferite agli artt. 654 e 655 del cod. pen. comune) e con
l'ordinanza n. 57 del 1984 (riferita all'art. 183 del cod. pen. mil.
di pace), abbia affermato che "la sedizione corrisponde ad un
comportamento che ha, nella comune comprensione ed esperienza, un
preciso significato tradizionale generalmente accettato e penalmente
rilevante, che implica ribellione, ostilità, eccitazione al
sovvertimento nei confronti delle pubbliche istituzioni, così da
risultare idoneo in concreto a scuotere e porre in pericolo l'ordine
pubblico". La giurisprudenza di merito e di legittimità - prosegue
infatti il rimettente citando decisioni del tribunale superiore
militare e della Cassazione degli anni settanta -, vuoi in relazione
all'art. 183 cod. pen. mil. di pace, vuoi con riferimento agli
artt. 655 e 654 cod. pen., si sarebbe infatti richiamata a
definizioni disomogenee, spesso diametralmente opposte, della nozione
di sedizione.
Il reato punito dall'art. 183 cod. pen. mil. di pace sarebbe
stato, così, ritenuto a volte di pericolo concreto, ma altre volte
di pericolo astratto: ravvisandosi il delitto anche nel comportamento
meramente critico o protestatario, la cui pericolosità per
l'ordinamento militare viene presunta.
A rendere compatibile con i principi costituzionali la
fattispecie censurata non basterebbe quindi "il riferimento ad un
opinabile e generico [...] concetto tradizionale universalmente
accettato giacché è la giurisprudenza di tutti i giorni che depone
per il contrario".
Una accezione della nozione di "sediziosità" che, per la sua
indeterminatezza, consente la incriminazione di ogni critica rivolta,
seppure in maniera "forte", al sistema militare, comporterebbe
quindi, da un lato, anche la violazione dell'art. 52, terzo comma,
della Costituzione, che vuole l'ordinamento delle forze armate
improntato allo spirito democratico della Repubblica, dall'altro la
violazione dell'art. 21 della Costituzione, e cioè del diritto alla
libera manifestazione del pensiero.
Secondo il rimettente, infatti, l'incertezza sul contenuto del
precetto penale legittimerebbe ogni interpretazione che, in nome di
una male intesa esigenza di autotutela dell'ordinamento militare,
sacrificasse il diritto di libera manifestazione del pensiero.
Il "difetto di tassatività e determinatezza" della fattispecie
comporterebbe inoltre la concreta vanificazione del diritto di difesa
dell'imputato, oltre che dell'obbligatorietà dell'esercizio
dell'azione penale. L'impossibilità di conoscere con certezza ciò
che è consentito e ciò che è vietato impedirebbe infatti al
pubblico ministero di individuare i comportamenti in relazione ai
quali esercitare l'azione penale, mentre sul piano processuale
verrebbe diminuito, per colui nei cui confronti è esercitata
l'azione penale, il sistema delle garanzie, poiché alla
contestazione di un giudice "arbitro assoluto", il cittadino militare
non avrebbe da opporre argomenti certi.
Infine la violazione del principio di determinatezza
comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza, poiché la
possibilità di differenti letture del precetto rende possibili
decisioni diverse, e dunque diversi trattamenti dei cittadini
militari, pure in presenza di identiche situazioni di fatto.
Peraltro, l'art. 3 della Costituzione sarebbe violato anche sotto
un ulteriore profilo: secondo il rimettente sussisterebbe infatti un
evidente parallelismo tra la norma denunciata e quella dell'art. 654
del codice penale comune, identica alla prima sia per la materialità
della condotta incriminata, sia per la durata della pena detentiva,
con l'unica differenza che l'una prevede un delitto, l'altra una
contravvenzione. A seguito della legge 25 giugno 1999, n. 205, che ha
tra l'altro delegato il Governo a trasformare in illecito
amministrativo la contravvenzione di cui all'art. 654 cod. pen.,
senza nulla disporre in relazione alla identica previsione del codice
penale militare di pace, si sarebbe determinata "una ulteriore
disparità di trattamento tra cittadini, a seconda che essi siano o
meno alle armi e proprio quando il legislatore sembra aver preso
contezza dello scarso disvalore sociale della manifestazione
sediziosa o, quantomeno, dell'assenza di pericolosità sociale nei
soggetti che abbiano tenuto siffatti comportamenti".
1.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura richiama le decisioni della Corte che hanno ritenuto
la legittimità costituzionale delle disposizioni del codice penale
comune in materia di "sedizione" (sentenze n. 120 del 1957 e n. 15
del 1973) e la pronuncia che ha dichiarato manifestamente infondata
analoga questione sollevata sull'art. 183 cod. pen. mil. di pace
(ordinanza n. 57 del 1984).
A parere dell'Avvocatura le considerazioni svolte dalla Corte,
segnatamente in tale ultima decisione, con riferimento agli artt. 3 e
25 Cost., non possono dirsi sovvertite dal diritto "vivente" cui fa
riferimento il rimettente, che è anteriore alla pronuncia della
Corte. Sgomberato il campo dalla asserita violazione del principio di
determinatezza, non residuano spazi d'accoglimento in relazione agli
ulteriori parametri evocati dal rimettente, perché alla violazione
degli artt. 21, 24, 52 e 112 della Costituzione dallo stesso
rimettente è dato rilievo proprio e solo in quanto ulteriore e
logico sviluppo del vizio costituito dalla indeterminatezza della
fattispecie.
Quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il
profilo della disparità di trattamento tra ordinamento comune e
ordinamento militare, l'Avvocatura ritiene che, quand'anche le
situazioni fossero ritenute omogenee, esulerebbe dai poteri della
Corte una pronuncia che, intervenendo sulla norma denunciata,
producesse "l'effetto di omologare, sul terreno della riconduzione
del fatto al novero degli illeciti amministrativi piuttosto che
penali come su quello lato sensu sanzionatorio, la fattispecie
prevista dall'ordinamento militare con quella prevista
dall'ordinamento comune".
2. - Con ordinanza emessa in data 11 dicembre 1999 il medesimo
giudice ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 21, 24,
secondo comma, 25, secondo comma, 52, terzo comma, e 112 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale anche
dell'art. 182 del codice penale militare di pace.
La norma impugnata, rubricata "attività sediziosa", punisce con
la reclusione militare fino a due anni il militare che svolge
un'attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per
la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi
speciali.
Il giudice rimettente premette che il pubblico ministero aveva
esercitato l'azione penale, chiedendo emettersi decreto penale di
condanna alla multa di lire 2.250.000, nei confronti di un
maresciallo ordinario dell'Esercito italiano, imputandogli il reato
di attività sediziosa continuata (artt. 81, secondo comma, cod.
pen. e 182 cod. pen. mil. di pace) perché con dichiarazioni,
pubblicate in giorni successivi da quotidiani diversi, riferendo di
uno stato di malcontento fra i quadri delle Forze armate, minacciava
di organizzare lo sciopero della mensa e insinuava che si sarebbero
dovuti dimettere i vertici della struttura militare e il Ministro
della difesa, così svolgendo attività diretta a suscitare in altri
militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi.
Il procedimento era sorto a seguito della segnalazione del Capo
di stato maggiore dell'esercito, che aveva trasmesso al pubblico
ministero gli articoli di stampa nei quali l'imputato, membro del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) dell'Esercito,
"criticava aspramente, con linguaggio ed aggettivazioni anche
eccessive, l'inerzia del Ministro della difesa ed i vertici della
forza armata nell'assumere le difese della Brigata E.I. Folgore, e
manifestava l'intendimento di organizzare una eclatante forma di
protesta dei militari, quale l'astensione dal rancio, per esternare
il già diffuso malcontento imperante".
A parere del rimettente gli accertamenti svolti dalla procura
militare consentivano di ritenere acquisita la prova non solo della
materialità dei fatti, così come addebitati all'imputato, ma anche
della "intenzionalità richiesta dalla norma penale contestata e
costituita dall'intendimento di rafforzare un già diffuso
malcontento verso il servizio militare".
Il fatto, poi, che le esternazioni provenissero da un
appartenente al Consiglio centrale di rappresentanza dell'esercito, e
cioè da "soggetto qualificato ed eletto dalla base dei militari",
conferiva loro - secondo lo stesso giudice a quo - una valenza tale
da "obbligare il Cocer ad intervenire, successivamente al fatto,
bollando le dichiarazioni dell'odierno imputato quali inopportune e
proprio perché l'annunciato sciopero del rancio fungeva da minaccia
per fare revocare la rimozione del comandante della brigata Folgore".
Osserva, tuttavia, il rimettente che il reato contestato
configura un'ipotesi affatto peculiare di reato di pericolo presunto,
meglio di reato di pericolo di un pericolo, di "incerta offensività
per difetto strutturale di tipizzazione della fattispecie
incriminatrice".
La condotta tipica consisterebbe, secondo la giurisprudenza, in
ogni attività che, "minacciando di intaccare la compattezza del
consorzio militare attraverso la diffusione di fermenti di
disordine", pone in pericolo il bene giuridico "disciplina militare".
La fattispecie di cui all'art. 182 cod. pen. mil. di pace
configurerebbe di conseguenza, a parere del rimettente, un "delitto
di attentato a pericolo presunto", a forma libera, che consente, per
le intrinseche difficoltà ermeneutiche, una tale libertà
all'interprete da sfociare in arbitrio.
La giurisprudenza, infatti, avrebbe ravvisato gli estremi della
attività "sediziosa" nelle più svariate modalità di condotta:
"propaganda orale o scritta, palese o clandestina; diffusione di
volantini in caserma, pubblicazioni di articoli che invitino i
militari a non imbracciare le armi, che censurino la politica
governativa (come nel caso di specie)", nonché nel comportamento
tendente a sollecitare i militari ad aderire a forme di protesta
"forti" quali lo sciopero del rancio o ad aumentare un malcontento
già diffuso.
A rendere problematica l'esegesi della norma si sommerebbero,
quindi, da un canto la latitudine della nozione di sedizione e
attività sediziosa, dall'altro la matrice ideologica del legislatore
che nel 1941 aveva previsto tale incriminazione contro la disciplina
militare, in relazione alla quale, tuttavia, la legge di riforma
11 luglio 1978, n. 382 e il d.P.R. 19 luglio 1986, n. 545 hanno
dettato norme sicuramente significative di un radicale mutamento di
concezione.
Con argomentazioni analoghe a quelle svolte nella precedente
ordinanza relativa all'art. 183 cod. pen. mil. di pace il giudice a
quo afferma dunque che la fattispecie è indeterminata perché il
concetto di sedizione non è giuridico, né è desumibile con
certezza dal linguaggio corrente.
L'art. 182 cod. pen. mil. di pace violerebbe in primo luogo gli
artt. 13 e 25, secondo comma, della Costituzione, con riferimento al
principio della "necessaria offensività del reato a beni di rilievo
costituzionale".
Ad avviso del rimettente, infatti, la fattispecie impugnata
integrerebbe un reato di attentato, e sarebbe perciò espressione di
una scelta di politica criminale volta ad "anticipare" la protezione
di beni ritenuti meritevoli di particolare tutela. In relazione a
tale categoria di reati in dottrina e in giurisprudenza si
registrano, secondo il rimettente, orientamenti contrapposti: accanto
a chi ritiene che il requisito della idoneità della condotta a porre
in pericolo il bene giuridico protetto sia postulato quantomeno dalla
disposizione di carattere generale dell'art. 49 cod. pen., altri
affermano che il reato consisterebbe in un fatto di "mera
disobbedienza" e sarebbe, dunque, sufficiente ad integrare la
condotta incriminata la mera possibilità che essa ponga in pericolo
il bene tutelato, non richiedendosi anche la possibilità che
l'evento (di pericolo) si realizzi.
In particolare, in relazione al reato di cui all'art. 182 cod.
pen. mil. di pace, il rimettente sostiene che la giurisprudenza
militare di merito è costante nel ritenere che "ogni critica, sol
che sia astrattamente idonea a suscitare malcontento", è idonea a
integrare un atto di "indisciplina" tale da giustificare
l'incriminazione. Secondo tale giurisprudenza, dunque, la
fattispecie, "priva di "clausole negative" [...] e priva di dizioni
da cui possa dedursi come necessaria una idoneità della condotta a
porre in pericolo il polimorfico concetto di disciplina militare",
integrerebbe un delitto di pericolo presunto, coincidente con
l'astratta disubbidienza del precetto: in aperta violazione dei
parametri costituzionali evocati, dai quali discende la necessità
che alla sanzione penale si faccia ricorso solo come rimedio estremo
e solo per la repressione di figure di reato che "devono essere
costruite in funzione offensiva di ben determinata oggettività
giuridica, procedendosi con una sorta di tipizzazione delle offese".
La disposizione violerebbe inoltre il principio di tassatività e
determinatezza della norma penale (art. 25, secondo comma, Cost.),
che impone la formulazione del precetto penale "con chiarezza in modo
che sia univocamente desumibile la norma-comando", così che il
cittadino medio possa facilmente comprendere cosa è, e cosa non è,
penalmente vietato e il giudice non goda "di arbitrio nel reprimere i
comportamenti umani", in quanto "arduo è definire realmente ciò che
si debba intendere per "attività diretta a suscitare il malcontento
fra militari", e fa "difetto una nozione di sedizione, che abbia una
significanza generale e tradizionale", come dimostrerebbe la
"giurisprudenza di tutti i giorni".
La previsione del reato di attività sediziose, consentendo, in
conseguenza di una visione autoritaria dello Stato, la incriminazione
della critica rivolta, seppure in maniera "forte", al sistema
militare, comporterebbe quindi anche la violazione, da un lato,
dell'art. 52, terzo comma, della Costituzione, che vuole
l'ordinamento delle Forze armate improntato allo spirito democratico
della Repubblica, dall'altro dell'art. 21 della Costituzione, e cioè
del diritto alla libera manifestazione del pensiero, riaffermato,
anche per i militari, dalla legge di principio sulla disciplina
militare, n. 382 del 1978.
A tal proposito il rimettente afferma che "alla tesi per cui la
condotta sanzionata dall'art. 182 cod. pen. mil. di pace non consiste
nella critica anche aspra degli ordinamenti militari, sorretta dalla
garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero
(ved. sentenza Corte costituzionale n. 30 del 1982), non si è
adeguata la giurisprudenza di merito, forse perché la Consulta non
ha effettuato interventi manipolativi della norma".
Il difetto di tassatività e determinatezza della fattispecie,
lasciando arbitro il giudice nella individuazione del significato da
riconnettere alla descrizione della condotta contenuta nella norma
denunciata, comporterebbe infine - sulla base delle medesime
argomentazioni già svolte nella precedente ordinanza - la concreta
vanificazione del diritto di difesa dell'imputato, oltre che
dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale per il
pubblico ministero, nonché la violazione del principio di
uguaglianza.
2.1. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, rilevando che la questione parrebbe inammissibile, in quanto
il rimettente ha esposto con dovizia di argomentazioni i motivi per i
quali in astratto la norma in oggetto sarebbe in contrasto con i
precetti costituzionali, "senza scendere funditus nella
specificazione della fattispecie concreta".
Nel merito, a parere dell'Avvocatura, la questione sarebbe, poi,
infondata, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 30 del 1982. Gli ulteriori argomenti svolti dal
ricorrente sarebbero invero sorretti da argomentazioni di carattere
storico e sociologico piuttosto che giuridico. Considerato in diritto
1. - Vengono sottoposte al giudizio di questa Corte due questioni
di legittimità costituzionale, sollevate nell'ambito di diversi
procedimenti penali dal medesimo giudice per le indagini preliminari
del tribunale militare di Torino, relative, rispettivamente, agli
artt. 183 (manifestazioni e grida sediziose) e 182 (attività
sediziosa) del codice penale militare di pace.
Le censure di costituzionalità rivolte all'art. 183 cod.
pen. mil. di pace si basano essenzialmente sulla dedotta violazione
del principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.), a causa
della assoluta mancanza di determinatezza e tassatività della
fattispecie incriminatrice: in particolare, risulterebbe impossibile
attribuire alle nozioni di grida e manifestazioni "sediziose" un
significato chiaro, preciso e univoco, sia sul terreno del linguaggio
giuridico, sia su quello del lessico corrente, e il carattere
"sedizioso" della condotta incriminata verrebbe desunto da
valutazioni soggettive, legate al contesto socio-culturale o ai
diversi periodi storici.
L'assoluta indeterminatezza della nozione di "sediziosità"
viola, ad avviso del giudice rimettente, anche altri parametri
costituzionali: l'art. 52, terzo comma, Cost., in quanto consente di
applicare l'art. 183 cod. pen. mil. di pace a mere manifestazioni di
protesta e di critica, considerate di per se stesse espressive di
ribellione nei confronti dell'autorità militare e, dunque,
pericolose per l'ordine pubblico militare, in contrasto con il
principio secondo cui l'ordinamento delle Forze armate si informa
allo spirito democratico della Repubblica; l'art. 21 Cost., perché
il cittadino militare vede compromessa la sua libertà di
manifestazione del pensiero, sacrificata dall'esigenza di tutela
della "coesione" dell'ordinamento militare; l'art. 24, secondo comma,
Cost., in quanto l'imputato del reato di manifestazioni e grida
sediziose non può opporre ad un giudice "arbitro assoluto"
dell'interpretazione della norma altro che i "difformi precedenti
giurisprudenziali"; l'art. 112 Cost., in quanto impedisce al pubblico
ministero di individuare con certezza i comportamenti incriminabili,
sacrificando così il principio di obbligatorietà dell'azione
penale; l'art. 3 Cost., sia perché, essendo possibili differenti
letture della norma, i cittadini militari sono esposti a decisioni
diverse, e quindi a diversi trattamenti processuali, pure in presenza
di identiche situazioni di fatto, sia per la diversità di disciplina
tra ordinamento penale comune e militare, in quanto, essendo stato
depenalizzato il reato di cui all'art. 654 cod. pen., le grida e
manifestazioni sediziose costituiscono reato solo per il militare.
Per quanto concerne l'art. 182 cod. pen. mil. di pace,
particolare rilievo viene riservato alla dedotta violazione degli
artt. 13 e 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo che il reato in
esame - qualificato dal rimettente come "delitto di attentato a
pericolo presunto", nel senso che ogni critica astrattamente idonea a
suscitare malcontento può integrare gli estremi del reato -
eluderebbe il principio della necessaria offensività del reato, che
richiede appunto che le fattispecie incriminatrici siano costruite in
funzione dell'offesa a una determinata e tipicizzata oggettività
giuridica.
Le altre censure di costituzionalità fanno riferimento ai
parametri costituzionali già evocati con riferimento all'art. 183
cod. pen. mil. di pace: sarebbero dunque violati l'art. 25, secondo
comma, Cost., sotto il profilo della lesione del principio di
legalità, a causa della indeterminatezza e incertezza della condotta
incriminata, qualificata come sediziosa solo nella rubrica
dell'art. 182 cod. pen. mil. di pace e poi definita genericamente
come "attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento
per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di
servizi speciali", cioè con espressioni di significato equivoco e
prive di sufficiente precisione; l'art. 52, terzo comma, Cost., in
quanto l'incriminazione di attività di mera protesta e critica si
porrebbe in contrasto con il principio secondo cui l'ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della
Repubblica; l'art. 21 Cost., perché l'indeterminatezza della nozione
di "sedizione" e la generica descrizione della condotta incriminata
comprometterebbero la libertà di manifestazione del pensiero del
cittadino militare, sacrificata dalle esigenze di tutela della
"coesione dell'ordinamento militare"; nonché gli artt. 24, secondo
comma, 112 e 3 Cost., per le medesime ragioni già esposte
nell'ordinanza di rimessione relativa al reato di manifestazioni e
grida sediziose.
Poiché le questioni oggetto delle due ordinanze di rimessione
hanno in comune la lamentata carenza di determinatezza della nozione
di sedizione, che interviene in entrambi i reati di attività
sediziosa e di manifestazioni e grida sediziose, e si basano su
censure di costituzionalità quasi sempre coincidenti, deve essere
disposta la riunione dei relativi giudizi.
2. - I due reati oggetto delle censure di legittimità
costituzionale sono contenuti nel titolo III "Reati contro la
disciplina militare", capo II "Della rivolta, dell'ammutinamento e
della sedizione militare", del codice penale militare di pace, e sono
rispettivamente rubricati "manifestazioni e grida sediziose"
(art. 183) e "attività sediziosa" (art. 182). Fanno parte, secondo
la qualificazione ad essi riservata nella relazione al progetto del
codice, delle così dette "forme minori o complementari di
sedizione", tra le quali figurano anche il reclamo collettivo previo
accordo (art. 180) e la raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o
protesta (art. 184). Questi reati sono già stati oggetto di
interventi della Corte, grazie ai quali gli elementi costitutivi e
l'oggettività giuridica delle forme minori di sedizione militare
sono stati definiti e circoscritti con maggior precisione.
Per ciò che attiene, in particolare, alle fattispecie in esame,
è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 183 cod. pen. mil. di pace in
riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione. Al
riguardo, la Corte ha affermato - riproducendo pressoché
testualmente il contenuto di due decisioni sul reato di grida e
manifestazioni sediziose previsto dall'art. 654 del codice penale
comune (sentenze n. 15 del 1973 e n. 120 del 1957) - che "il concetto
di "sedizione corrisponde ad un comportamento che ha, nella comune
comprensione ed esperienza, un preciso significato tradizionale
generalmente accettato e penalmente rilevante, che implica
ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento nei confronti
delle pubbliche istituzioni, così da risultare idoneo in concreto a
scuotere e porre in pericolo l'ordine pubblico" (ordinanza n. 57 del
1984).
Per quanto concerne il reato di cui all'art. 182 cod. pen. mil.
di pace, la Corte, chiamata a decidere della questione di
legittimità costituzionale di tale fattispecie, sollevata con
riferimento all'art. 21 Cost., ha rilevato che la condotta sanzionata
"non consiste nella critica anche aspra degli ordinamenti militari";
critica che, in quanto tale, è sorretta dalla garanzia
costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero
(sentenza n. 30 del 1982).
Prendendo in esame altri reati minori di sedizione militare, la
Corte ha poi ritenuto che vanno ricondotte alle fattispecie di
sedizione in senso stretto, quali sono quelle previste dagli
artt. 182 e 183 cod. pen. mil. di pace, le manifestazioni di dissenso
"caratterizzate dall'ostilità o ribellione verso le istituzioni o
gli ordinamenti militari" e "dall'idoneità [...] a porsi come
espressioni di violenza sovvertitrice" (v. sentenza n. 126 del 1985,
che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 180,
primo comma, cod. pen. mil. di pace - Domanda, esposto o reclamo
collettivo, previo accordo, di dieci o più militari). Non è poi
mancata la precisazione che anche ai reati minori di sedizione
militare si applica il principio dell'accertamento in concreto
dell'offensività della condotta, rimesso alla valutazione del
giudice (sentenza n. 24 del 1989, relativa al reato previsto
dall'art. 184 cod. pen. mil. di pace - Raccolta di sottoscrizioni per
rimostranza o protesta. Adunanza di militari).
3. - Alla luce degli specifici precedenti costituzionali, le
questioni sono infondate. In relazione al reato di cui all'art. 183
cod. pen. mil. di pace i dubbi di costituzionalità sollevati sotto
il profilo della violazione del principio di legalità non hanno più
ragion d'essere, ove si tenga conto del risalente e oramai
consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, seguìto
dalla giurisprudenza comune, per il quale gli estremi necessari per
qualificare come "sediziosa" la condotta incriminata risultano
determinati con sufficiente precisione.
Secondo tale indirizzo, le manifestazioni e grida "sediziose"
penalmente rilevanti sono dunque quelle che denotano oggettivamente
ostilità e ribellione nei confronti delle istituzioni e
dell'ordinamento militare, espresse in circostanze di fatto e con
modalità tali da essere idonee a suscitare reazioni violente e
sovvertitrici dell'ordine e della disciplina militare. Rimangono
escluse dal modello legale della fattispecie incriminatrice
manifestazioni o grida che esprimono generico malcontento, ovvero
forme di protesta, di critica e di dissenso che, in quanto prive di
una carica destabilizzante o di rivolta nei confronti
dell'ordinamento e della disciplina militare, rientrano
nell'esercizio del diritto di manifestare pubblicamente e liberamente
il proprio pensiero, riconosciuto anche ai militari dall'art. 9 della
legge 11 luglio 1978, n. 382, relativa alle norme di principio sulla
disciplina militare.
Conseguentemente, sono infondate le censure riferite agli altri
parametri, prospettate dal rimettente quali corollari del contrasto
con il principio di determinatezza: non risultano violati né il
diritto di difesa, né il principio di obbligatorietà dell'azione
penale, in quanto sia l'imputato, sia il pubblico ministero sono in
grado di individuare con sufficiente precisione i contenuti del
modello legale della norma incriminatrice, e neppure il principio di
eguaglianza, in quanto la tipicità della condotta esclude il rischio
di trattamenti processuali differenziati a fronte delle medesime
situazioni di fatto. Inoltre, poiché le mere manifestazioni di
critica, di protesta e di dissenso sono estranee alla condotta
incriminata dall'art. 183 cod. pen. mil. di pace, vengono a cadere le
dedotte violazioni sia del principio secondo cui l'ordinamento delle
Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica
(art. 52, terzo comma, Cost.), sia della libertà di manifestazione
del pensiero (art. 21 Cost.).
Infine, priva di fondamento è pure la denunciata violazione del
principio di eguaglianza sotto il profilo della disparità di
trattamento tra civili e militari, per essere stato depenalizzato
solo il reato di grida e manifestazioni sediziose previsto dal codice
penale comune (v. l'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507, in attuazione della legge n. 205 del 1999): la diversità di
disciplina tra ordinamento penale comune e militare può infatti
rilevare in termini di violazione del principio di eguaglianza solo
ove sia dato riscontrare una assoluta identità tra il reato comune e
quello militare, sul terreno sia della condotta tipica, sia
dell'oggettività giuridica del reato (v., ex plurimis, sentenze
n. 272 del 1997 e n. 448 del 1991), mentre tra la fattispecie
prevista dall'art. 654 cod. pen. e il reato di cui all'art. 183 cod.
pen. mil. di pace è comunque riscontrabile una differenza di
oggettività giuridica, che nel reato militare si specifica in
relazione alla tutela della disciplina militare e della coesione
delle Forze armate.
4. - Analoghe sono le conclusioni in ordine al reato di attività
sediziosa previsto dall'art. 182 cod. pen. mil. di pace. Nel modello
legale della fattispecie incriminatrice non figura l'espresso
richiamo al carattere sedizioso della condotta, definita come
"attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per
la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi
speciali", ma il carattere "sedizioso" del comportamento penalmente
rilevante non può essere revocato in dubbio sol che si tenga conto
della rubrica del reato, significativamente intitolato "attività
sediziosa", della collocazione sistematica della disposizione,
inserita nel capo relativo alla rivolta, all'ammutinamento e alla
"sedizione militare", nonché dell'interpretazione riservata da
questa Corte a tutti i reati compresi tra le forme minori o
complementari di sedizione militare (v. soprattutto sentenze n. 126
del 1985 e 24 del 1989).
L'attività in cui si sostanzia la condotta incriminata deve
quindi essere connotata dai caratteri, già menzionati in relazione
al reato di cui all'art. 183 cod. pen. mil. di pace, che questa Corte
ha ritenuto necessari al fine di integrare gli estremi della condotta
"sediziosa"; con l'ulteriore precisazione che, mentre le
manifestazioni e grida sediziose possono esplicarsi anche mediante
episodi sporadici, l'attività sediziosa implica un minimo di
continuità e di organizzazione, requisiti necessari per rendere la
condotta idonea a suscitare il malcontento per la prestazione del
servizio militare.
Per quanto riguarda, poi, il profilo della offensività del
reato, su cui si è soffermato in modo particolare il giudice
rimettente, costituisce affermazione pacifica che la fattispecie in
esame è posta a tutela del mantenimento della disciplina militare,
fattore essenziale alle esigenze di coesione, di efficienza e di
funzionalità delle Forze armate. È però necessario precisare che
la tutela della disciplina militare non è fine a se stessa, ma
funzionale alle esigenze del servizio militare, come emerge anche
dallo spirito che informa la legge n. 382 del 1978, contenente le
norme di principio sulla disciplina militare, e, in particolare, dal
tenore del comma 1 dell'art. 2 del Regolamento di disciplina militare
(D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545), ove viene appunto delineato il
carattere strumentale e servente degli obblighi della disciplina
militare "ai compiti istituzionali delle Forze armate ed alle
esigenze che ne derivano".
Così definita l'oggettività giuridica del reato, può essere
qualificata come sediziosa, ed è punibile ai sensi dell'art. 182
cod. pen. mil. di pace, solo l'attività in concreto idonea a ledere
le esigenze di coesione, di efficienza e di funzionalità del
servizio militare e dei compiti istituzionali delle Forze armate.
Anche nei confronti del reato in esame, opera dunque il principio
della necessaria offensività del reato, sia sul terreno della
previsione normativa, sia su quello dell'applicazione giudiziale:
alla lesività in astratto, intesa quale limite alla discrezionalità
del legislatore nella individuazione di interessi meritevoli di
essere tutelati mediante lo strumento penale, suscettibili di essere
chiaramente individuati attraverso la formulazione del modello legale
della fattispecie incriminatrice, fa riscontro il compito del giudice
di accertare in concreto, nel momento applicativo, se il
comportamento posto in essere lede effettivamente l'interesse
tutelato dalla norma (v. di recente, proprio con riferimento a un
reato previsto dal codice penale militare di pace, sentenza n. 263
del 2000, nonché sentenza n. 360 del 1995).
L'individuazione in termini di sufficiente determinatezza degli
elementi costitutivi e dell'oggettività giuridica del reato di cui
all'art. 182 cod. pen. mil. di pace rende prive di fondamento anche
le censure di legittimità costituzionale prospettate dal rimettente
con riferimento ai parametri di cui agli artt. 52, terzo comma, 21,
24, secondo comma, 112 e 3 Cost., sulla base delle medesime
considerazioni svolte in relazione alla questione di legittimità
dell'art. 183 cod. pen. mil. di pace.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 183 del codice penale militare di pace sollevata, in
riferimento agli articoli 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24,
secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con
l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 182 del codice penale militare di pace sollevata, in
riferimento agli articoli 13 e 25, secondo comma, 52, terzo comma,
21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per le
indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:519 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte