Sentenza n. 53/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/03/1974 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 1138/1970
applicata al caso
- art. 2legge 607/1966
- art. 3legge 607/1966
- art. 4legge 607/1966
- art. 5legge 607/1966
usata come parametro
citata
- art. 4legge 1138/1970
- art. 5legge 1138/1970
- art. 6legge 1138/1970
- art. 7legge 1138/1970
- art. 8legge 1138/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138
(Nuove norme in materia di enfiteusi), nonché degli artt. 2, 3, 4 e 5
della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e
prestazioni fondiarie perpetue), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 dicembre 1971 dalla Corte di appello di
Palermo nel procedimento civile vertente tra Fontana Ignazio e
Salvatore e Grimaldi Maria Virginia ed altri, iscritta al n. 313 del
registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972;
2) ordinanza emessa l'11 gennaio 1972 dal pretore di Melito Porto
Salvo nel procedimento civile vertente tra Pansera Giovanni e Sergi
Maria ed altri, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10
maggio 1972;
3) ordinanza emessa il 18 gennaio 1973 dal pretore di S. Teresa di
Riva nel procedimento civile vertente tra Di Natale Giuseppe e Trovato
Carmelo ed altri, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2
maggio 1973;
4) ordinanza emessa il 29 gennaio 1973 dal pretore di S. Teresa di
Riva nel procedimento civile vertente tra Puglisi Teresa ed altri e
Fleres Pietro ed altri, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1973
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 13
giugno 1973;
5) ordinanza emessa il 14 dicembre 1971 dal pretore di Palermo nel
procedimento civile vertente tra Caruso Umberto ed altri e Carcione
Giuseppina ed altri, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19
aprile 1972;
6) ordinanza emessa il 6 luglio 1972 dal pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra il Monastero delle Oblate Agostiniane
di S. Maria dei Sette Dolori e Casali Alessandro ed altri, iscritta al
n. 138 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 163 del 27 giugno 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione di Sergi Maria ed altri, Fleres Marco Luigi
e Casali Alessandro;
udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore
Guido Astuti;
uditi gli avvocati Salvatore Orlando Cascio, Carlo Selvaggi,
Giovanni Malgeri e Antonino Campolo, per Sergi Maria ed altri, Fleres
Marco Luigi e Casali Alessandro, ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Le sei ordinanze indicate in epigrafe, provenienti dai pretori di
Palermo, di Melito Porto Salvo, di S. Teresa di Riva e di Roma e dalla
Corte di appello di Palermo, hanno sollevato due ordini di questioni di
legittimità costituzionale, relative alla legge 18 dicembre 1970, n.
1138, recante nuove norme in materia di enfiteusi.
Quattro ordinanze concernono la disposizione dell'art. 3 della
legge. Questa violerebbe il principio di eguaglianza per la
ingiustificata assimilazione alle enfiteusi di fondi rustici, ai fini
dell'affrancazione, di situazioni sostanzialmente diverse quali i
contratti, a struttura associativa, di colonia parziaria con clausola
migliorativa, ed i contratti di affitto con clausola ad meliorandum.
Lo stesso art. 3, ancora, richiamando la procedura di affrancazione
prevista nella legge 22 luglio 1966, n. 607 (articoli 2, 3, 4 e 5),
violerebbe il diritto di difesa del concedente, privo della reale
possibilità di contrastare efficacemente nella fase pretorile del
procedimento la pretesa del richiedente, cui sarebbe concessa la
facoltà di provare il proprio diritto all'affranco con un atto
notorio.
Il citato art. 3, inoltre, violerebbe anche gli artt. 41 e 42 della
Costituzione, rispettivamente per la sottoposizione dei rapporti ivi
considerati ad una disciplina giuridica del tutto diversa da quella
voluta dalle parti e per la ingiustificata compressione del diritto di
proprietà sui terreni condotti in colonia ed in affitto.
Le altre due ordinanze concernono la disciplina delle enfiteusi
urbane. Esse ritengono non manifestamente infondato il dubbio circa la
legittimità costituzionale degli artt. 5, 6, 9 e 10 della legge. Si
osserva in proposito che tali norme, prevedendo per l'affrancazione
degli immobili urbani gravati da canone enfiteutico una somma esigua
non corrispondente alla consistenza del diritto soppresso,
contrasterebbero con gli articoli 3 e 42 della Costituzione, essendo
ravvisabile nella disciplina impugnata una ipotesi di espropriazione
con tenue indennizzo per utilità privata e non per fini sociali o a
beneficio della generalità dei cittadini.
Gli artt. da 5 a 10 sarebbero in contrasto con il principio di
eguaglianza anche per un diverso profilo: sotto un profilo soggettivo
per la disparità di trattamento in danno dei cittadini direttari ed a
favore dei cittadini enfiteuti, e sotto un profilo oggettivo per la
ingiustificata equiparazione operata tra le enfiteusi di immobili
urbani e quelle di immobili rustici.
Infine, la intera legge sarebbe viziata da eccesso di potere
legislativo, essendo da escludere una sua rispondenza a fini di
interesse generale.
È intervenuto in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo
l'infondatezza di tutte le questioni di legittimità costituzionale
proposte.
Si sono altresì costituiti in giudizio Casali Alessandro, parte
nel giudizio innanzi al pretore di Roma, Maria, Faustina e Simone Sergi
e Angelina De Lieto, parti nel giudizio innanzi al pretore di Melito
Porto Salvo, e Fleres Marco, parte nel giudizio innanzi al pretore di
S. Teresa di Riva, tutti chiedendo l'accoglimento delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate nel corso dei rispettivi giudizi. Considerato in diritto :
1. - Con le prime quattro ordinanze, emesse nel corso di
procedimenti civili di affrancazione di fondi rustici concessi con
contratti di colonia o di affitto con clausola migliorataria, è stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della
legge 18 dicembre 1970, n. 1138, anche in relazione agli artt. 2, 3,
4, 5 della legge 22 luglio 1966, n. 607, e dell'art. 9 della stessa
legge n. 1138 del 1970, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 42 della
Costituzione, sotto i seguenti profili:
a) se l'art. 3 della legge citata, equiparando contratti, anche di
natura associativa, quali le colonie parziarie con clausola
migliorataria, ed i contratti di affitto ad meliorandum, alle
enfiteusi ed agli altri rapporti elencati nell'art. 13 della legge 22
luglio 1966, n. 607, violi il principio di eguaglianza, per la
ingiustificata assimilazione nella disciplina giuridica di situazioni
sostanzialmente diverse;
b) se lo stesso art. 3, nel disporre la trasformazione dei rapporti
obbligatori ivi indicati con l'applicazione di un regime normativo del
tutto diverso da quello contrattualmente stabilito dalle parti, leda il
principio di libertà dell'iniziativa economica privata, sancito
dall'art. 41 della Costituzione;
c) se lo stesso art. 3, determinando una ingiustificata
compressione del diritto di proprietà dei terreni concessi in colonia
ed affitto con clausola migliorataria, e consentendo l'affrancazione
alle stesse condizioni previste per i fondi enfiteutici, violi l'art.
42 della Costituzione;
d) se lo stesso art. 3, richiamando l'art. 13 della legge n. 607
del 1966, e in conseguenza la procedura contemplata negli artt. 2, 3, 4
e 5 della medesima legge, violi il diritto di difesa, in quanto la
facoltà accordata al richiedente di provare il proprio diritto
all'affranco con la semplice produzione di un atto notorio, porrebbe il
concedente in condizione di inferiorità nella difesa del suo diritto,
senza concreta possibilità di farlo valere nel giudizio successivo
alla disposta affrancazione.
Con le ultime due ordinanze, emesse nel corso di procedimenti
civili di affrancazione aventi ad oggetto immobili concessi in
enfiteusi urbane o edificatorie, è stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e
12 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, in riferimento agli artt. 3 e
42 della Costituzione, sotto i seguenti profili:
a) se gli artt. 5, 6, 9 e 10 siano in contrasto con gli artt. 3 e
42 della Costituzione, comportando praticamente una espropriazione con
tenue indennizzo, per utilità privata, e non per fini sociali o per
beneficio della generalità dei cittadini;
b) se gli artt. 3 - 12 della stessa legge violino il principio di
eguaglianza, sia per ingiustificata disparità di trattamento tra
direttari ed enfiteuti, sia per la irrazionale assimilazione delle
enfiteusi urbane o ad aedificandum alle enfiteusi rustiche;
c) se l'intera legge sia viziata per eccesso di potere legislativo,
in quanto priva di rispondenza a fini di interesse generale.
Poiché trattasi di questioni concernenti la medesima legge, e
aventi tutte ad oggetto, in particolare, la nuova disciplina
dell'affrancazione, i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Occorre considerare partitamente le questioni, cominciando da
quelle proposte con le prime quattro ordinanze. Ad illustrarne i
precisi termini, giova il richiamo della giurisprudenza di questa Corte
sulla legislazione dell'ultimo decennio in materia di enfiteusi
rustiche e di rapporti alle medesime assimilati, giurisprudenza nella
quale si possono rinvenire criteri determinanti ai fini della
decisione. Con legge 25 febbraio 1963, n. 327, i rapporti a miglioria
in uso nelle provincie del Lazio, comunque denominati e costituiti, nei
quali il coltivatore avesse il possesso del fondo da oltre trenta anni
e vi avesse apportato migliorie in conformità dell'uso locale o della
convenzione, furono dichiarati perpetui, e ad essi venne estesa
l'applicabilità delle disposizioni del titolo "dell'enfiteusi" del
codice civile, e successive modificazioni e integrazioni, ammettendo la
immediata affrancazione in deroga all'art. 971 del codice civile, e
dettando altresì speciali norme quanto alla determinazione dei canoni
e dei capitali di affranco. Questa Corte, con sentenza n. 30 del 1966,
riconobbe la legittimità dell'assimilazione al regime proprio delle
enfiteusi, in considerazione della particolare natura e funzione
consuetudinaria propria di quei rapporti di colonia migliorataria,
tipici delle provincie laziali, caratterizzati dall'impianto di colture
arboree ed arbustive (uliveti e vigneti) sopra terreni incolti e nudi,
ad esclusiva opera e spesa del miglioratario (o del precedente
possessore, al quale l'attuale miglioratario avesse pagato il valore
delle migliorie all'atto dell'ingresso nel fondo); ma ebbe cura di
escludere l'applicabilità della legge alle colonie parziarie con
clausola migliorataria (art. 2164 del codice civile), precisando che i
rapporti in questione si distinguevano da esse per la mancanza di
carattere associativo e di funzione direttiva del concedente. La stessa
sentenza dichiarò la incostituzionalità degli artt. 4 e 5 della
legge, nei quali erano stabiliti i criteri e la procedura per la
determinazione della quota di prodotto del concedente o del canone a
lui spettante, e quindi del capitale di affrancazione, osservando che
tale disciplina, esemplata su quella dettata a tutt'altro fine dalla
legge 12 giugno 1962, n. 567, per la determinazione dell'equo canone
per l'affitto di fondi rustici, introduceva una ingiustificata
disparità di trattamento tra i proprietari di fondi concessi in
enfiteusi e a miglioria, e poteva portare, in casi non marginali né
eccezionali, "a una sostanziale espropriazione senza un adeguato e
razionale indennizzo". Per gli stessi motivi, la Corte dichiarò anche
la illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge, che
richiamava le norme della citata legge 12 giugno 1962, n. 567, e
dell'art. 8, che genericamente estendeva la nuova normativa "ai
contratti aventi ad oggetto rapporti di miglioria di contenuto e
caratteristiche identici a quelli di cui all'art. 1, relativi a fondi
rustici situati in altre parti del territorio nazionale"; e infine, a
norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarò la
incostituzionalità del quinto comma dell'art. 13 della legge 15
settembre 1964, n. 756, recante norme sui contratti agrari, il quale
disponeva che "se nel contratto prevalgono o sono più analoghi gli
elementi della enfiteusi da valutarsi secondo i criteri e nei limiti
fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano
esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto
in conformità e secondo le disposizioni previste dalla legge
anzidetta".
3. - Con legge 22 luglio 1966, n. 607, fu riformata la disciplina
delle enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue, abrogando l'art. 962
del codice civile e gli artt. 142 e seguenti delle disposizioni
transitorie relative alle enfiteusi costituite sotto le leggi
anteriori: canoni e prestazioni vennero commisurati al reddito
dominicale dei fondi, disponendo la loro eventuale riduzione e il
computo dell'equivalente in denaro pei canoni in natura, ed ammettendo
quindi in ogni caso l'affrancazione mediante il pagamento di una somma
corrispondente a quindici volte il valore dei canoni così determinati,
salve le condizioni di maggior favore per l'enfiteuta; fu altresì
introdotto un più spedito e semplice procedimento di affrancazione,
affidato alla competenza del pretore, qualunque fosse il valore della
domanda giudiziale di affranco. L'art. 13 di detta legge stabilì
inoltre che le sue disposizioni dovessero applicarsi anche: a) ai
rapporti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio, di cui alla
legge 25 febbraio 1963, n. 327; b) ai rapporti a miglioria "analoghi,
per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla lettera a) e
relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio
nazionale", ai quali venivano altresì estese le disposizioni degli
artt. 1, 2, 3, 6 e 9 della legge n. 327 del 1963; c) ai rapporti
"costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano
prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico". Le stesse
disposizioni, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 1, venivano
estese anche ai canoni livellari veneti, regolati dalla legge 25
febbraio 1958, n. 74.
La legge fu sottoposta all'esame di questa Corte, che con sentenza
n. 37 del 1969 dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,
limitatamente alla parte in cui comprendeva nella nuova normativa anche
i rapporti enfiteutici e equiparati, conclusi successivamente al 28
ottobre 1941, data di entrata in vigore del libro terzo del codice
civile. La stessa sentenza, nel dichiarare non fondata la questione di
costituzionalità che era stata sollevata, per l'art. 13, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, svolse tuttavia puntuali
considerazioni dirette a circoscrivere l'ambito d'applicazione delle
disposizioni ivi contenute, precisando, tra l'altro, che per i rapporti
a miglioria in uso nel Lazio, purché aventi i dati caratteristici
precisati nell'art. 1 della legge n. 327 del 1963, l'applicabilità
delle norme generali sull'enfiteusi e di quelle speciali e successive
sull'affrancazione era sottoposta al verificarsi delle condizioni
stabilite dalla legge medesima, "da accertarsi in fatto dal giudice
ordinario competente"; che l'assimilazione, negli effetti,
all'enfiteusi doveva invece essere esclusa per i rapporti di colonia
parziaria con clausola migliorataria, in cui è prevalente il carattere
associativo; che la estensione della ricordata normativa ai rapporti a
miglioria relativi a fondi rustici siti in altre parti del territorio
nazionale, analoghi per contenuto e caratteristiche a quelli delle
provincie del Lazio, poteva coerentemente essere ammessa, "salvo al
giudice di merito verificare, caso per caso, la sussistenza di tutte le
condizioni di analogia"; che la stessa equiparazione di trattamento
anche per i rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici
poteva ritenersi giustificata in quanto espressamente condizionata
all'accertamento che in essi fossero prevalenti gli elementi
caratteristici del rapporto enfiteutico.
4. - Disattendendo i principi enunciati nelle decisioni dianzi
ricordate, la legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia
di enfiteusi), ha stabilito, secondo il testuale dettato dell'art. 3,
che "le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 22 luglio 1966, n.
607, si applicano anche ai contratti ed ai rapporti, anche di natura
associativa, di colonia e di affitto con clausola migliorataria, nei
quali il colono, l'affittuario, il concessionario o un loro dante causa
abbiano eseguito opere di trasformazione fondiaria e agraria di
carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo. Il concedente
all'atto dell'affrancazione ha diritto al rimborso integrale delle
spese anticipate".
La questione di costituzionalità di questa disposizione,
prospettata dalle ordinanze di rimessione sotto diversi profili, appare
fondata per i seguenti motivi.
Appare anzitutto manifesta la violazione del principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, che si è
concretata nell'estensione della nuova disciplina normativa dettata per
i rapporti enfiteutici dalle leggi 22 luglio 1966, n. 607, e 18
dicembre 1970, n. 1138, al regolamento di rapporti giuridici
essenzialmente diversi. La nuova normativa, diretta a favorire gli
enfiteuti di fondi rustici per motivi di ordine economico - sociale,
agevolando l'affrancazione con più convenienti criteri di
determinazione dei canoni e dei capitali d'affranco, e con più rapide
e sommarie forme di procedimento, era già stata oggetto, mediante il
disposto dell'art. 13 della legge n. 607 del 1966, di estensione ad
ampie categorie di rapporti di concessione fondiaria, aventi tutte
contenuto e caratteri analoghi o affini a quelli tipici del rapporto
enfiteutico; e la legittimità costituzionale di dette disposizioni era
stata riconosciuta da questa Corte con rigoroso riferimento alla
stretta interpretazione dei requisiti che, per ciascuna categoria di
rapporti, potevano giustificare la equiparazione al regime proprio
dell'enfiteusi, sulla base degli accertamenti deferiti alla competenza
dei giudici di merito sulle singole concrete situazioni di fatto e di
diritto.
Con la norma dell'art. 3, mediante sommario rinvio alle
disposizioni dell'art. 13 della precedente legge, che conteneva a sua
volta un semplice rinvio, il nuovo regime introdotto per l'enfiteusi è
stato ulteriormente esteso, disponendone l'indiscriminata
applicabilità a tutti i contratti e rapporti, anche di natura
associativa, di colonia e di affitto con clausola migliorataria, con
l'unica condizione che siano state eseguite sul fondo, dal colono,
affittuario o concessionario, o da un loro dante causa, opere di
trasformazione fondiaria e agraria di carattere sostanziale e
permanente di qualunque tipo.
Non occorre sottolineare l'ampiezza di questa estensione, che
comprende ogni forma di colonia parziaria e di affitto rustico, senza
considerare la misura della partecipazione del concedente all'impresa
agraria, senza nemmeno richiedere che il concessionario debba essere
coltivatore diretto, e senza tener conto della durata del rapporto, né
della condizione oggettiva del fondo, quanto ad estensione, importanza
degli investimenti effettuati dal proprietario, natura delle colture;
che determina in modo generico il requisito dei miglioramenti,
accomunando opere di trasformazione fondiaria ed agraria "di qualunque
tipo", indipendentemente da qualsiasi controllo circa la loro sicura
utilità per il fondo e per la produzione (cfr. art. 1632 codice
civile), o circa la rispondenza all'interesse generale della produzione
agraria (cfr. articolo unico legge 13 giugno 1961, n. 527); che,
infine, riconoscendo al concedente, all'atto della affrancazione, il
diritto al rimborso integrale delle spese anticipate, non soltanto
esclude ogni sua partecipazione all'incremento di valore conseguito dal
fondo per effetto degli eseguiti miglioramenti, tanto nei rapporti di
tipo associativo quanto in quelli di tipo commutativo, ma attribuisce
ad esclusivo vantaggio del concessionario anche i miglioramenti
effettuati in base ad anticipazione delle spese ad opera del
concedente.
5. - Il contrasto con il principio di eguaglianza si appalesa anche
in riferimento alle disposizioni degli artt. 41, primo comma, e 42
della Costituzione, che riconoscono e garantiscono la libertà
dell'iniziativa economica privata, e la proprietà fondiaria privata,
nei limiti stabiliti dallo stesso art. 42 e dall'art. 44. L'iniziativa
economica dei proprietari di terreni agricoli, che non possano o non
intendano condurli in economia diretta, si concreta precisamente
nell'esercizio dell'autonomia negoziale, ossia nella scelta delle forme
di conduzione e gestione dei fondi, mediante la costituzione dei più
diversi rapporti di concessione fondiaria o agraria. Sotto questo
profilo, non occorre porre in rilievo la profonda, radicale differenza
tra la scelta del proprietario che abbia ritenuto di concedere un fondo
in enfiteusi, perpetua o a lungo termine, costituendo a favore del
concessionario un diritto reale di pieno godimento, liberamente
disponibile, e la scelta del proprietario che, nella impossibilità,
anche temporanea, di condurre direttamente un fondo, abbia invece
inteso attuare un rapporto puramente obbligatorio, sia di natura
locatizia, mediante contratto di affitto ad un privato imprenditore o
ad un coltivatore diretto, a termine o senza determinazione di tempo
(cfr. artt. 1629 e 1630 codice civile), sia di natura associativa,
mediante contratto di colonia parziaria, caratterizzato dall'obbligo
del colono di prestare il proprio lavoro secondo le direttive del
concedente (cfr. artt. 2164 e 2167 codice civile).
La natura giuridica propria di questi contratti agrari, come di
altri contratti tipici o atipici in uso nelle diverse regioni italiane,
non può ritenersi modificata sostanzialmente dalla presenza della
clausola migliorataria, che costituisce una delle condizioni
consuetudinarie o convenzionali del rapporto, ma non appare, di per
sé, sufficiente a determinarne l'assimilazione o equiparazione
all'enfiteusi, né a giustificarne la trasformazione da temporanei
(anche se prorogati ex lege), a perpetui. Si deve ricordare, al
riguardo, che l'obbligo. imposto al conduttore di attuare migliorie,
mediante l'apporto di lavoro ed anche di capitale proprio, non modifica
gli elementi essenziali tipici del rapporto che, come è stato
riconosciuto dalla giurisprudenza, rimane sempre un affitto. Si è
discusso in dottrina se la distinzione tra affitto semplice e ad
meliorandum potesse ritenersi ancora giustificata dopo che il codice
civile aveva riconosciuto all'affittuario il diritto ad indennizzo per
le migliorie eseguite (cfr. art. 1633), potendo ormai sostenersi che
ogni affitto rustico fosse per sua natura ad meliorandum, dato che ogni
affittuario aveva, nei limiti e con le modalità prescritte, la
facoltà di migliorare il fondo e pretendere di essere indennizzato.
Effettivamente l'istanza del miglioramento è oggi intrinseca a tutte
le forme di gestione dell'impresa agraria: e giustamente la nuova
disciplina dell'affitto di fondi rustici introdotta con la legge 11
febbraio 1971, n. 11, in considerazione dell'interesse pubblico allo
sviluppo quantitativo e qualitativo della produzione agraria, ha
attribuito anche all'affittuario le più ampie iniziative di
organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del
fondo, dall'allevamento di animali, o dall'esercizio delle attività
connesse, indipendentemente dall'esistenza di clausola migliorataria,
anzi comminando la nullità di ogni clausola convenzionale limitatrice
dei poteri riconosciuti all'affituario per l'esecuzione di
miglioramenti (titolo II, art. 10 e seguenti). Analogo discorso si
impone, con anche maggiore evidenza, per i rapporti di colonia
parziaria ad meliorandum, data la struttura associativa del rapporto,
per cui il concedente, con poteri di direzione, partecipa ai rischi ed
utili dell'impresa, e concorre di regola con apporti in denaro e in
natura all'esecuzione di opere di trasformazione e miglioramento (come
risulta, ad esempio, dalle clausole del contratto collettivo che
regola la colonia migliorataria siciliana).
La estensione a questi contratti agrari tipici del regime proprio
dei rapporti di tipo enfiteutico, con la conseguente facoltà di
affrancazione, non potrebbe nemmeno trovare giustificazione nel fatto
della esecuzione di opere di miglioramento di carattere sostanziale e
permanente, di qualunque tipo. Negli sviluppi anche recenti del nostro
ordinamento positivo, l'iniziativa e l'esecuzione di tali opere, di
trasformazione fondiaria come di miglioramento agrario, da parte dei
concessionari di fondi rustici altrui in base a contratti di tipo
associativo o cornmutativo, non hanno mai costituito titolo per
l'acquisto della proprietà, ma unicamente per la riduzione dei
canoni, per la proroga dei rapporti, per la corresponsione di una
giusta indennità. Anche nell'enfiteusi, del resto, l'acquisto della
proprietà si può conseguire solo mediante il pagamento del capitale
d'affranco, e non già come effetto delle eseguite migliorie, per
quanto importanti e pregevoli possano essere. Non vi è dunque motivo
di ammettere che il legislatore possa mutare la natura e la causa del
contratto, trasformando un rapporto obbligatorio tipico, previsto e
disciplinato dalla legge come fonte di diritti di credito, di
carattere temporaneo, anche se in regime di proroga legale, in un
rapporto reale perpetuo, con facoltà di immediato affranco,
prescindendo da qualsiasi requisito di durata, e in aperto contrasto
con la libera volontà negoziale delle parti.
6. - Si deve altresì riconoscere il contrasto con gli artt. 3 e 42
della Costituzione, risultante dall'estensione ai contratti di colonia
e di affitto con clausola migliorataria delle disposizioni delle leggi
n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970 relative all'affrancazione. Gli
stessi criteri di determinazione dei canoni e dei capitali di affranco,
stabiliti per l'affrancazione dei fondi enfiteutici, a titolo
corrispettivo della estinzione del dominio diretto, ovvero dei canoni
enfiteutici e prestazioni fondiarie assimilate, dovrebbero essere
applicati per il trasferimento della proprietà a favore dei coloni o
affittuari, titolari di rapporti obbligatori, prescindendo, inoltre,
da qualsiasi valutazione delle eventuali pertinenze del fondo,
attrezzature e scorte. L'irrazionalità dell'equiparazione
all'enfiteusi appare evidente, considerando la profonda differenza tra
la situazione giuridica del concedente in enfiteusi, cui appartiene
solo la cosiddetta nuda proprietà, avendo egli a suo tempo ceduto
all'enfiteuta ogni potere attuale di godimento e di disposizione, e
quella del pieno proprietario, che tale rimane anche quando abbia
concesso temporaneamente ad altri il suo fondo con contratti di colonia
o di affitto, sia pur con clausola migliorataria. Nulla può
giustificare la sperequazione che si verificherebbe calcolando il
capitale d'affranco a norma dell'art. 9, a danno del proprietario
(anche medio o piccolo, o coltivatore diretto), e a beneficio del
concessionario (che può anche non essere coltivatore diretto, oppure
essere privo di forze di lavoro e di capitali adeguati alla conduzione
del fondo), senza che ricorra alcuno dei fini economici e sociali
previsti dall'art. 44 della Costituzione, e senza quell'equo indennizzo
che è richiesto nell'espropriazione per causa di pubblica utilità.
Né certamente vale ad indennizzare il concedente la disposizione del
secondo comma dell'art. 3, che gli accorda, all'atto
dell'affrancazione, solo il diritto al rimborso delle spese anticipate,
ossia, con ulteriore disparità di trattamento, non gli riconosce
nemmeno quella indennità corrispondente all'aumento di valore
conseguito dal fondo, che la legge comune attribuisce all'affittuario.
7. - Deve invece dichiararsi privo di fondatezza l'ultimo profilo
della questione di costituzionalità, concernente la menomazione del
diritto di difesa che conseguirebbe all'applicazione delle norme di
procedura introdotte con gli artt. 2 e seguenti della legge n. 607 del
1966. La legittimità costituzionale del nuovo procedimento sommario di
affrancazione è già stata riconosciuta da questa Corte con la
ricordata sentenza n. 37 del 1969, precisando che anche nella prima
fase davanti al pretore è riservata "cognizione ampia su tutti i
presupposti della domanda", e che la consentita produzione di atti di
notorietà "è soltanto un surrogato di atti la cui mancanza dovrà
essere ovviamente giustificata". Del resto l'atto di notorietà è
previsto dall'art. 2, secondo comma, solo "sulla esistenza della
prestazione e sull'importo di essa", e ovviamente non potrebbe essere
ritenuto sufficiente come mezzo di prova delle condizioni d'un
contratto di colonia o di affitto, che si assumesse appartenente ad una
delle categorie considerate dall'art. 13 della legge n. 607 del 1966, e
tanto meno della natura ed entità degli eseguiti miglioramenti.
8. - La seconda questione di legittimità costituzionale, proposta
dalle due ultime ordinanze, concerne la nuova disciplina introdotta con
gli artt. 5 e seguenti della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, per le
enfiteusi urbane ed edificatorie. Questa Corte, nella sentenza n. 37
del 1969, aveva ritenuto che il sistema della legge 22 luglio 1966, n.
607, non comprendesse le enfiteusi urbane ed ad aedificandum nella
previsione normativa, avente ad oggetto le sole enfiteusi di fondi
rustici. Con le disposizioni della legge n. 1138 del 1970 il
legislatore ha voluto regolare espressamente anche questa speciale
categoria di rapporti enfiteutici, estendendo l'applicazione del
disposto dell'art. 18, secondo comma, della legge del 1966 a tutti i
canoni enfiteutici a qualsiasi fine costituiti (art. 4), dettando nuove
norme circa la misura, la rivalutazione e il pagamento del canone annuo
delle enfiteusi urbane ed edificatorie (artt. 5 e 8), disponendo che
anche per queste enfiteusi l'affrancazione si opera mediante il
pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone (art. 9),
e si applicano le stesse norme sulla competenza e sulla procedura
sancite dalla legge n. 607 del 1966, fatta eccezione per i giudizi
previsti dall'art. 5, quinto comma, di detta legge, che seguiranno le
norme ordinarie sulla competenza (art. 11)
Sotto il profilo della denunziata violazione del principio di
eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento tra direttari
ed enfiteuti, e per irrazionale assimilazione delle enfiteusi urbane ed
edificatorie alle enfiteusi rustiche, la questione non è fondata. Nel
regime storico dell'istituto, a cominciare dalle riforme del
Settecento, così come in quello stabilito dal vigente codice civile,
la diversità tra la posizione giuridica del concedente e del
concessionario può dirsi costante, proprio per quanto concerne la
possibilità di acquisto della piena proprietà mediante il riscatto
dell'altrui diritto, ossia mediante l'esercizio della facoltà di
affrancazione, riconosciuta al solo enfiteuta da norma oggi
inderogabile, e prevalente sulla domanda di devoluzione, mentre la
facoltà di chiedere la devoluzione è stata sempre accordata al
direttario soltanto nel caso di specifiche e gravi inadempienze
dell'enfiteuta.
Nemmeno si può ravvivare nella legge una arbitraria equiparazione
delle enfiteusi urbane alle rustiche, dal momento che il legislatore,
proprio per considerazione delle speciali caratteristiche dei rapporti
aventi ad oggetto immobili urbani o terreni a destinazione
edificatoria, ha provveduto a dettare per essi una speciale disciplina,
diversa da quella prevista per le enfiteusi rustiche e i rapporti alle
medesime assimilati.
Egualmente priva di fondamento è la denunzia dell'intera legge per
eccesso di potere legislativo, in quanto priva di rispondenza a fini di
interesse generale. Non occorre ricordare che le scelte politiche
operate dal legislatore sfuggono al controllo di questa Corte,
rigorosamente circoscritto all'ipotesi di assoluta carenza di motivi
logici e coerenti, o di palese contraddizione sui presupposti, tale da
incidere negativamente nel campo di diritti costituzionalmente
garantiti. Nella specie, è ovviamente insindacabile la decisione del
legislatore di introdurre nuove norme regolatrici delle enfiteusi
urbane ed edificatorie, nel palese intento di favorirne
l'affrancazione.
9. - Rimane da esaminare la questione se le norme con le quali sono
stati stabiliti per queste enfiteusi nuovi criteri di determinazione
del canone, e quindi del capitale d'affranco, possano ritenersi in
contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione, sia in quanto
darebbero luogo ad una sorta di espropriazione per utilità privata,
senza alcuna giustificazione di ordine economico o sociale, si a in
quanto assegnerebbero al direttario un indennizzo insufficiente a
compensare la perdita del suo diritto dominicale, e praticamente
irrisorio.
Sotto il primo aspetto la questione non è fondata, perché appare
arbitrario equiparare all'espropriazione l'esercizio della facoltà di
riscatto della piena proprietà mediante l'affrancazione, e l'enfiteuta
non può essere considerato come il beneficiario d'un ingiustificato
trasferimento dell'altrui proprietà, fonte di indebito arricchimento
d'un soggetto privato ai danni di un altro. Si può anche ammettere
che i concessionari in enfiteusi di immobili urbani o di suoli
edificatori non appartengano, di massima, a categorie sociali più
deboli e meritevoli di protezione rispetto a quelle dei direttari
concedenti: ma non si deve dimenticare che il diritto di affranco era
già riconosciuto dal nostro ordinamento positivo agli enfiteuti di
immobili urbani come a quelli di fondi rustici, senza alcuna speciale
limitazione, e che le disposizioni di cui viene contestata la
costituzionalità hanno introdotto soltanto alcune innovazioni tendenti
ad agevolare l'esercizio di tale diritto, senza tuttavia modificare la
struttura giuridica del rapporto, che è rimasta sostanzialmente
immutata.
Si tratta dunque unicamente di accertare se i nuovi criteri di
determinazione dei canoni, e conseguentemente dei capitali d'affranco,
possano ritenersi congrui, e comunque applicabili senza grave ed
ingiustificata lesione dei diritti dei concedenti. Al riguardo, non
sembra ammissibile il dubbio sulla legittimità della norma dell'art. 9
della legge del 1970, con cui è stato introdotto anche per le
enfiteusi urbane o edificatorie il criterio di calcolo del capitale in
misura pari a quindici volte l'ammontare del canone, già stabilito per
le enfiteusi rustiche con l'art. 1, quarto comma, della legge 22 luglio
1966, n. 607. La modificazione, in misura limitata, del tasso di
capitalizzazione stabilito già dall'art. 971 del codice civile,
rientra sicuramente nella discrezionalità del legislatore, non
soggetta a sindacato in questa sede.
L'art. 5 stabilisce in linea generale che il canone annuo delle
enfiteusi urbane ed edificatorie non può essere superiore a quello
fissato all'inizio del rapporto enfiteutico, salva, per i rapporti
costituiti anteriormente al 28 ottobre 1941, la rivalutazione di cui
alla legge 1 luglio 1952, n. 701; e gli artt. 7 e 8 mantengono ferma la
misura dei canoni imposta dall'art. 5, anche nei casi di intervenuta
sentenza passata in giudicato o transazione per rivalutazione dei
canoni stessi, eccettuati solo i pagamenti già eseguiti per i periodi
anteriori all'entrata in vigore della legge. Peraltro, a norma
dell'art. 6 è prevista in ogni caso la rivalutazione dei canoni a
richiesta della parte interessata, in misura proporzionale al mutato
potere di acquisto della lira, quale risulta dalle statistiche
dell'Istituto centrale di statistica, dal 1 gennaio 1963 (o dalla data
di costituzione del rapporto, se successiva) al 31 dicembre 1968.
Queste disposizioni sulla misura dei canoni, frutto di valutazioni
politico - legislative il cui contenuto non può essere qui posto in
discussione, possono ritenersi ineccepibili sotto il profilo della
legittimità costituzionale, se riferite alle enfiteusi costituite
anteriormente all'entrata in vigore del libro "della proprietà" del
codice civile; rispetto alle quali non sussiste difficoltà ad
ammettere anche l'applicabilità del disposto dell'art. 4 della legge
n. 1138 del 1970, con cui è stato fatto richiamo alla norma dell'art.
18, secondo comma, della legge n. 607 del 1966, che aveva abrogato, tra
l'altro, l'art. 962 del codice civile. Trattasi infatti di disposizioni
che accordano una rivalutazione, per quanto limitata, dei canoni
originari, altrimenti non consentita, mentre la possibilità di
revisione dei canoni stessi in relazione al valore attuale dei fondi,
prevista dall'art. 962, costituisce una innovazione introdotta solo con
il codice vigente, rispetto al principio dell'inalterabilità dei
canoni, sancito dal codice civile del 1865, in conformità con le
preesistenti norme consuetudinarie e legislative.
Ma l'abrogazione della norma attributiva del diritto alla
rivedibilità del canone, di cui questa Corte ebbe occasione di
riconoscere la legittimità costituzionale con la sentenza n. 37 del
1969, "in funzione della materia, propria ed esclusiva, dell'enfiteusi
sui fondi rustici", può ritenersi egualmente ammissibile, per le
enfiteusi urbane ed edificatorie, soltanto nei confronti dei vecchi
rapporti enfiteutici, costituiti anteriormente all'entrata in vigore
del libro "della proprietà" del codice civile. Come già fu notato
nella richiamata sentenza, il diritto a chiedere la revisione periodica
del canone, riconosciuto ad entrambe le parti dall'art. 962 del codice
civile, ha conferito al contratto un nuovo elemento di rilievo,
rispetto al tipo tradizionale, talché la data del 28 ottobre 1941
segna una importante demarcazione tra i rapporti di antica o meno
recente costituzione, e quelli costituiti e svoltisi successivamente,
sotto la garanzia della possibile operatività di quel diritto, e di un
sistema normativo in cui la posizione giuridica del concedente era
stata oggetto di più equilibrata considerazione, nel fine di
promuovere la costituzione di nuovi rapporti.
Queste considerazioni, che già furono da questa Corte ritenute
determinanti ai fini della declaratoria della incostituzionalità
dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, limitatamente alla
parte in cui si riferiva ai rapporti costituiti successivamente alla
data del 28 ottobre 1941, conducono ad analoga decisione per quanto
concerne le nuove norme di determinazione del canone delle enfiteusi
urbane ed edificatorie, di cui deve dichiararsi la parziale
illegittimità costituzionale, rispetto ai rapporti costituiti dopo il
28 ottobre 1941, per i quali la possibilità di rivalutazione dei
canoni prevista dall'art. 6 con esclusivo riferimento al periodo 1
gennaio 1963 - 31 dicembre 1968 risulta manifestamente inadeguata a
sostituire il criterio di revisione stabilito dall'art. 962 del codice
civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi);
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 e
8 della stessa legge, limitatamente alla parte in cui comprendono nella
nuova normativa anche i rapporti di enfiteusi urbana ed edificatoria
costituiti successivamente alla data del 28 ottobre 1941;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 9, 10, 11 e 12 della medesima legge, sollevata dalle
ordinanze in epigrafe con riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in
materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), sollevata dalle
ordinanze in epigrafe con riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GlULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte