Sentenza n. 65/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1962 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 4r.d. 1949/1940
- art. 5r.d. 1949/1940
citata
- art. 2Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 44Costituzione
- art. 1920Codice civile
- art. 1r.d. 1954/1940
- art. 1d.l. 59/1948
- art. 3d.l. 59/1948
- art. 77d.l. 59/1948
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del R.D. 24
settembre 1940, n. 1949; del R.D. 24 settembre 1940, n. 1954; del
D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75; del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142; del
D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493; del D.L.vo 23 gennaio 1948, n. 59;
della legge 22 novembre 1949, n. 861; della legge 14 aprile 1956, n.
307; del D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, contenenti norme per
l'accertamento, la determinazione e la riscossione dei contributi
unificati in agricoltura; nonché di alcune circolari del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, concernenti lo stesso oggetto,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 giugno 1961 dal Pretore di Ostuni nel
procedimento civile vertente tra Pastore Guido, l'esattore delle
imposte di Ostuni e il Servizio dei contributi agricoli unificati,
iscritta al n. 101 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;
2) ordinanza emessa il 23 giugno 1961 dal Pretore di Ostuni nel
procedimento civile vertente tra Santoro Alessandro, l'esattore delle
imposte di Ostuni e il Servizio dei contributi agricoli unificati,
iscritta al n. 102 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;
3) ordinanza emessa il 20 giugno 1961 dalla Sezione di Corte
d'appello di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra
Macedonio Nicola e il Servizio dei contributi agricoli unificati,
iscritta al n. 148 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961;
4) ordinanza emessa il 2 ottobre 1961 dal Pretore di Mesagne nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Profilo Antonio, Guarini
Vittorio e Benedetto, Murri Giulio ed altri e l'esattore delle imposte
di Mesagne; e tra D'Ippolito Nicola e Salvatore, l'esattore delle
imposte di Latiano e il Servizio dei contributi agricoli unificati,
iscritta al n. 184 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 2 dicembre 1961.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri:
udita nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1962 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo:
uditi gli avvocati Corrado Vocino e Oronzo Melpignano, per Pastore
Guido e Santoro Alessandro; l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per Macedonio
Nicola e Murri Giulio; l'avv. Benedetto Guarini, per Guarini Vittorio;
gli avvocati Antonio Sorrentino e Carlo Sequi, per il Servizio dei
contributi agricoli unificati; il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Oggetto del presente giudizio sono varie questioni di legittimità
costituzionale in ordine alle disposizioni concernenti i contributi
agricoli unificati. Le questioni sono state sollevate con quattro
ordinanze, emesse una dalla Sezione di Corte d'appello di Reggio
Calabria (n. 148 del Reg. ord. 1961), una dal Pretore di Mesagne (n.
184 del Reg. ord. 1961) e due dal Pretore di Ostuni (nn. 101 e 102 del
Reg. ord. 1961).
L'ordinanza della Sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria è
stata emessa il 20 giugno 1961 nel procedimento civile vertente tra
Macedonio Nicola e il Servizio dei contributi agricoli unificati:
notificata il 2 agosto 1961, comunicata il 31 luglio 1961 e pubblicata
il 16 settembre successivo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L'ordinanza del Pretore di Mesagne, che porta la data del 2 ottobre
1961, è stata pronunciata nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Profilo Antonio, Guarini Vittorio e Benedetto e Murri Giulio ed altri
contro l'esattore delle imposte di Mesagne e tra D'Ippolito Nicola e
Salvatore contro l'esattore di Latiano, interveniente il Servizio dei
contributi agricoli unificati: notificata il 13 ottobre 1961,
comunicata il 6 dello stesso mese e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
il 2 dicembre successivo.
Le ordinanze del Pretore di Ostuni hanno la data del 23 giugno 1961
e sono state emanate una nel procedimento civile tra Pastore Guido e
l'esattore delle imposte di Ostuni, l'altra nel procedimento civile tra
Santoro Alessandro e lo stesso esattore; interveniente, in entrambe le
cause, il Servizio dei contributi agricoli unificati: le due ordinanze
risultano, l'una e l'altra, notificate il 27 giugno 1961, comunicate il
26 dello stesso mese e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale il 5 agosto
successivo.
In questa sede si sono costituiti Macedonio Nicola con deduzioni
del 12 agosto 1961, illustrate con memoria del 28 marzo 1962; Murri
Giulio in proprio e quale procuratore dei germani Mario e Augusto Murri
e della madre Giuseppa Miglietta vedova Murri, con deduzioni del 28
novembre 1961 e memoria del 28 marzo 1962, e Guarini Vittorio con
deduzioni del giorno 11 novembre 1961; Santoro Alessandro con deduzioni
in data 8 luglio 1961 e Pastore Guido con deduzioni del 21 agosto
successivo, seguite da un'unica memoria depositata il 29 marzo 1962.
Si è pure costituito il Servizio dei contributi agricoli unificati
con separate deduzioni depositate il 28 luglio 1961 nei confronti del
Santoro e del Pastore, l'11 settembre successivo nei riguardi del
Macedonio, l'11 novembre dello stesso anno per le questioni sollevate
con l'ordinanza del Pretore di Mesagne. La stessa difesa ha, poi,
depositato il 28 marzo 1962 quattro memorie di identico contenuto.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con
deduzioni del 17 luglio 1961 nei riguardi del Santoro e del Pastore,
dell'11 agosto successivo nei confronti del Macedonio e del 28 ottobre
dello stesso anno nei riguardi dell'ordinanza del Pretore di Mesagne;
deduzioni illustrate con tre memorie depositate il 29 marzo 1962, una
memoria unica nei confronti di Santoro e Pastore, una per le questioni
sollevate dalla Sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria e una per
quelle proposte con l'ordinanza del Pretore di Mesagne.
Le questioni sollevate con le quattro ordinanze possono essere
così raggruppate e riassunte:
1) Tutte e quattro le ordinanze sollevano la questione relativa
alla legittimità degli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n.
1949. Mentre l'articolo unico del R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138,
istitutivo del sistema, non contrasta con l'art. 23 della Costituzione,
dal momento che dispone che i contributi sono stabiliti sulla base
dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola, delegando al
Governo soltanto la disciplina dell'accertamento e del riparto dei
contributi stessi, sono in contrasto con l'art. 23 gli artt. 4 e 5 del
decreto legislativo 24 settembre 1940, secondo i quali l'accertamento
dei contributi dev'essere effettuato in base al presunto impiego di
mano d'opera ed in conformità ai criteri fissati da una Commissione
provinciale ai fini della determinazione del numero medio delle
giornate lavorative che può presumersi vengano prestate dalle diverse
categorie di lavoratori. Si attribuisce così alle Commissioni, in
eccesso anche alla delega di cui al R.D.L. n. 2138, riguardante un
accertamento tecnico e specifico, una vera e propria attività
normativa circa la identificazione del presupposto di fatto del
tributo, riservato alla legge, ed alla quale identificazione si
perviene attraverso un procedimento incostituzionale in quanto
meramente presuntivo e a carattere generale e obbligatorio e non in
base al lavoro effettivamente prestato. il sistema si presenta,
altresì, illegittimo rispetto al principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione, in relazione agli artt. 35, primo comma,
e 38, in quanto viene a creare sperequazioni: fra i contribuenti,
avvantaggiando con l'applicazione del criterio ettaro-coltura i grandi
proprietari con danno dei medi e dei piccoli; fra zone, in quanto, per
la discrezionalità conferita alle Commissioni si stabiliscono criteri
diversi da Provincia a Provincia; fra i lavoratori, in quanto, col
criterio ettaro-coltura si avvantaggiano i lavoratori a rapporto fisso
o semifisso a danno dei braccianti e degli avventizi.
Nell'ordinanza del Pretore di Mesagne si precisa che esisterebbe un
contrasto degli articoli 4 e 5 sopra citati con gli artt. 70 e 77 della
Costituzione, non potendosi imporre alcuna prestazione patrimoniale se
non con legge formale o con legge delegata o con decreto-legge nelle
forme e nei limiti previsti dalle or citate norme costituzionali.
Nelle ordinanze del Pretore di Ostuni si rileva, infine, la
violazione dell'art. 2 della Costituzione, in quanto le disposizioni in
esame sarebbero lesive dei principi basilari sulla libertà dei diritti
dell'uomo ed in quanto impongono contributi per persone non
determinate, violando così anche il disposto dell'art. 1920 del
Codice civile.
2) Il D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142, contrasta con il decreto legge
28 novembre 1938, n. 2138, e con l'art. 77 della Costituzione per
avere posto l'onere contributivo a totale carico del datore di lavoro
(ordinanza del Pretore di Ostuni in causa Pastore).
3) Le varie circolari emanate in questa materia dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale violano l'art. 1 delle disposizioni
delle leggi in generale e l'art. 76 della Costituzione (ordinanza del
Pretore di Ostuni in causa Pastore).
4) Con lo stesso art. 76 della Costituzione sono in contrasto le
leggi 22 novembre 1949, n. 861, e 14 aprile 1956, n. 307, nonché il
D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, che concedono deleghe al Governo per la
determinazione dei contributi (ordinanza del Pretore di Ostuni in causa
Pastore).
5) È anche illegittimo l'art. 5 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59,
che devolve alla Commissione, pur lasciando inalterato il principio
della presunzione, la possibilità di compiere l'accertamento in base
all'impiego effettivo della mano d'opera estendendo così ancor più
l'ampio potere discrezionale dell'Amministrazione che può scegliere ad
libitum tra l'uno e l'altro criterio e provocando inevitabilmente
disparità di trattamento tra Provincie e Provincie (ordinanze del
Pretore di Ostuni e ordinanza del Pretore di Mesagne).
6) Nelle ordinanze del Pretore di Ostuni si rileva anche
l'illegittimità del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e del citato
D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, in quanto, venendo a creare disparità di
trattamento, permettono che alcuni versino i contributi in conto
corrente mentre altri devono effettuare il versamento all'Esattoria
comunale con l'aumento di aggi.
7) Nell'ordinanza del Pretore di Ostuni in causa Santoro si
denunziano anche il R.D. 29 settembre 1940, n. 1954, ed il D.L.L. 8
febbraio 1945, n. 75, e si aggiunge che queste e le altre norme
denunziate sono lesive del principio che l'assistenza e la previdenza
sono un onere a carico di tutta la società e non a carico di singoli o
di gruppi, per cui i contributi agricoli dovrebbero gravare non su una
parte, ma su tutta la superficie coltivabile della nazione.
Circa l'ammissibilità in questa sede delle proposte questioni, la
difesa del Servizio contributi unificati, nelle deduzioni originarie,
osservava che nelle due cause pendenti davanti al Pretore di Ostuni era
stato eccepito il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria
ordinaria, per cui è da dubitarsi se sia ammissibile una denunzia di
incostituzionalità da parte di un giudice carente di giurisdizione e
ciò perché solo il giudice che abbia giurisdizione e competenza nella
causa principale, e quindi il potere di applicare la norma al caso
concreto, può delibare la questione di costituzionalità della norma
stessa.
Sosteneva poi che la questione in esame è inammissibile perché le
ordinanze di rinvio non sono motivate sulla "non manifesta
infondatezza" dell'eccezione, né sulla rilevanza, essendosi il giudice
a quo limitato a riferire le argomentazioni della parte.
La stessa censura veniva mossa all'ordinanza del Pretore di
Mesagne, la quale si sarebbe limitata ad un'affermazione puramente
formale circa la rilevanza.
Nelle ordinanze del Pretore di Ostuni mancherebbe l'individuazione
delle norme di cui si denunzia l'incostituzionalità, essendo alcune
leggi indicate solo genericamente ed altre addirittura neanche
richiamate.
Nelle medesime ordinanze mancherebbe anche l'indicazione precisa
delle norme costituzionali che si ritengono violate.
Inoltre, la questione promossa con una delle ordinanze del Pretore
di Ostuni sarebbe inammissibile nella parte che concerne le circolari
ministeriali.
Ed egualmente inammissibile sarebbe nella parte in cui si denunzia
la violazione dell'art. 1920 del Codice civile, che si riferisce alle
assicurazioni sulla vita e quindi ad una materia assolutamente estranea
a quella in esame.
Nella memoria, la difesa del Servizio contributi dichiara, però,
di non insistere nelle eccezioni pregiudiziali.
Anche l'Avvocatura dello Stato, nei confronti delle due ordinanze
del Pretore di Ostuni e di quella del Pretore di Mesagne, eccepisce che
il giudice a quo era carente di giurisdizione, per cui non avrebbe
potuto sollevare la questione di legittimità costituzionale.
Inoltre, il Pretore di Ostuni era pure incompetente per materia,
trattandosi di controversia in materia previdenziale ed assistenziale,
di competenza del Tribunale. Nella causa Pastore, poi, era stato
proposto ricorso per regolamento di giurisdizione.
Sempre con riferimento alle ordinanze del Pretore di Ostuni si
deduce dall'Avvocatura che:
a) le ordinanze non sono motivate né sul punto della rilevanza né
su quello della non manifesta infondatezza;
b) le norme che si assumono illegittime sono indicate "in blocco" e
senza specificazione di articoli;
c) per molte di queste disposizioni manca l'indicazione delle norme
costituzionali che si assumono violate.
Infine, la questione è inammissibile per quanto concerne la
dedotta incostituzionalità delle circolari ministeriali, la violazione
di norme non aventi carattere costituzionale, come l'art. 1 delle
disposizioni sulla legge in generale e l'art. 1920 del Codice civile
Riferendosi all'ordinanza della Sezione di Corte d'appello di
Reggio Calabria, l'Avvocatura deduce che, essendovi divergenza di
indicazione di norme tra la motivazione e il dispositivo
dell'ordinanza, è a quest'ultimo che occorre aver riguardo.
In ordine a queste eccezioni la difesa del Pastore e del Santoro
osserva che la questione di legittimità costituzionale è
pregiudiziale ad ogni altra, compresa la eccezione di difetto di
giurisdizione, richiamandosi al riguardo alla sentenza n. 21 del 31
marzo 1961 della Corte costituzionale e ad alcune decisioni della Corte
di cassazione a Sezioni unite.
Anzi, la stessa difesa osserva che "bisognerebbe infirmare la
legittimità degli artt. 208 e 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645",
che, demandando alla cognizione dell'Intendente di finanza i ricorsi,
contrasterebbero con gli artt. 24, 25 e 111 della Costituzione, in
quanto, oltre a togliere la tutela giudiziaria di merito, priverebbero
il singolo di ricorrere in Cassazione.
Afferma che la motivazione di rilevanza è, in questo caso, in re
ipsa, e che la individuazione delle norme e delle questioni era del
tutto possibile.
La difesa del Macedonio fa osservare, quanto all'ammissibilità,
che, vertendo la causa principale sul se i contributi fossero dovuti,
l'interessato poteva addurre la ragione che egli non è obbligato alla
prestazione per la illegittimità costituzionale della norma da cui
discenderebbe il suo obbligo, e, del resto, il giudice avrebbe potuto
sollevare di ufficio la stessa questione in ogni fase del giudizio.
Nel merito, la difesa Santoro e Pastore si riferisce alle deleghe
concesse al Governo con l'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861,
e con l'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, per determinare e
modificare la misura dei contributi in due successivi quinquenni.
Si afferma che tali deleghe sono incostituzionali perché non
fissano né i principi né i criteri direttivi di tale determinazione.
Né, per la fissazione dei criteri, può farsi riferimento alla
delega contenuta nel decreto-legge del 1938, n. 2138, perché questo
stabilì che con decreti a parte sarebbero state determinate le
modalità di accertamento dei contributi, del loro riparto fra gli enti
interessati e le modalità per la loro riscossione e il loro
versamento, ma non ne fissò la misura. Questa fu, poi, fissata dalle
Commissioni provinciali in base al presunto impiego di mano d'opera, a
norma degli artt. 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
Tale determinazione è da considerarsi però costituzionalmente
illegittima perché, a parte ogni considerazione sui limiti della
delega contenuta nel decreto-legge del 1938, n. 2138, e sulla
difficoltà di considerare tale delega ancora oggi efficace, di fronte
al preciso disposto dell'art. 76 della Costituzione, le Commissioni
provinciali procedono a tale determinazione, in via generale, e con un
potere normativo che viola il principio di "riserva di legge" di cui
all'art. 23 della Costituzione.
Gli artt. 4 e 5 del decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono poi
costituzionalmente illegittimi anche in relazione agli artt. 2, 3 e 41
della Costituzione. In relazione agli artt. 2 e 41 perché, affidando
alle Commissioni provinciali l'accertamento dei contributi in base al
criterio "ettaro-coltura" ed in via presuntiva, violerebbero sia la
libertà dei diritti individuali, che quella della iniziativa economica
privata. In relazione all'art. 3 perché, gravando tali contributi su
di una limitata parte delle aziende agricole e non già su tutta la
superficie coltivabile del Paese, ed essendo pagati dagli agricoltori
per presunte giornate di lavoro, creano una disparità di trattamento
tra agricoltori ed agricoltori della stessa Provincia e tra agricoltori
di Provincie diverse.
L'adozione del criterio "presuntivo" ai fini dell'accertamento dei
contributi, seguito dal decreto n. 1949 del 1940, sarebbe, poi, in
contrasto anche con la legge delegante n. 2138, la quale disponeva che
i contributi sarebbero stati stabiliti "sulla base dell'impiego di mano
d'opera per ogni azienda agricola". Ora, se questa formula si
interpreta - come deve essere interpretata - nel senso che si riferisce
all'"effettivo" impiego di mano d'opera, importa di per sé
l'illegittimità di tutti i provvedimenti legislativi delegati, i quali
mutano il criterio voluto dalla legge delegante, consentendo una
determinazione presuntiva. Se, invece, la si interpreta - contro la
lettera della norma - in maniera meno rigorosa, allora darebbe luogo
alla libera statuizione circa il metodo da seguire da parte degli
organi governativi, i quali potrebbero, quindi, decidere a loro
arbitrio, non legati da alcuna direttiva, né indirizzati da alcuna
guida, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Comunque, la
legge del 1938, non contenendo la determinazione di quei criteri e di
quei principi che oggi la Costituzione richiede, anche se fosse stata
legittima sotto il passato ordinamento, si dovrebbe intendere caducata
con l'entrata in vigore della nuova Costituzione.
In contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione sarebbero
anche l'art. 1 del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 142, che,
ponendo a carico dei soli datori di lavoro i contributi assicurativi,
avrebbe statuito su materia esorbitante dalla delega di cui al
decreto-legge 1938, n. 2138, ed anzi addirittura contro la disposizione
della legge delegante; e l'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio
1948, n. 59, che, dando facoltà alle Commissioni provinciali di
effettuare l'accertamento anche sulla base dell'effettivo impiego di
mano d'opera, attribuiscono loro dei poteri esorbitanti dai limiti
della delega.
Gli artt. 4 e 5 del decreto del 1940, n. 1949, sarebbero in
contrasto con l'art. 23 della Costituzione perché "solo la legge può
imporre limiti ed obblighi a carico della proprietà privata e non
anche le Commissioni provinciali, che con i loro decreti impongono
determinati criteri di accertamento e di determinazione dei
contributi".
In contrasto con l'art. 23 della Costituzione sarebbero anche
l'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, e successive
leggi di proroga, che attribuiscono alle Commissioni la facoltà di
effettuare l'accertamento sia in via presuntiva che sulla base
dell'effettivo impiego della mano d'opera. In questo modo le
Commissioni provinciali rimangono arbitre di fissare esse stesse i
criteri di accertamento e, potendo seguire, a loro scelta, l'uno e
l'altro sistema, pongono in essere una disparità di trattamento tra
categoria e categoria di lavoratori e tra zona e zona.
Per quanto concerne il sistema di riscossione dei contributi
agricoli, si osserva che le disposizioni contenute nell'art. 1 del
decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, e successive proroghe, sono
costituzionalmente illegittime perché, consentendo in alcuni casi il
versamento in conto corrente e prescrivendo in altri l'esazione a mezzo
ruoli con la procedura privilegiata stabilita per le imposte dirette,
con l'obbligo del non riscosso per riscosso e con l'aumento dell'aggio
a favore dell'esattore nella misura del 50 per cento, creano una
disparità di trattamento tra contribuente e contribuente e, accordando
un privilegio ai più facoltosi, violano il principio di eguaglianza di
cui all'art. 3 della Costituzione.
Si lamenta anche che il Governo avrebbe con "circolari", disposto
l'esenzione di alcune aziende dal pagamento del contributo, in
violazione dell'art. 23 della Costituzione, ed infine si sostiene
l'incostituzionalità di tutto il sistema dei contributi agricoli
unificati che, imponendo un'assicurazione immaginaria, in contrasto con
l'art. 1920 del Codice civile, violerebbe ogni libertà di lavoro oltre
che ogni "libertà umana".
La difesa Macedonio sostiene che tutto il sistema delle norme del
1938, del 1940 e del 1948 è in contrasto con varie disposizioni della
Costituzione.
È in contrasto con l'art. 3, perché di tutti i proprietari
fondiari, quelli di alcune regioni sono colpiti per la mano d'opera
effettivamente impiegata, altri in base a criteri presuntivi, inerenti
alle giornate lavorative occorrenti nella Provincia (od al più in una
zona) per un dato tipo di coltura.
D'altro canto la legge non offre alcun reclamo circa il criterio
adottato dalle Commissioni nel ritenere che per quel dato tipo di
colture occorrono tante giornate di lavoro. Esse operano con
apprezzamento discrezionale, con difformità di criteri, e spesso
guardano al contingente che s'intende percepire nella Provincia.
Il contrasto con l'art. 23 della Costituzione si concreta nella
violazione delle condizioni occorrenti perché possa venire imposta una
prestazione obbligatoria.
Che nella specie si tratti di prestazioni patrimoniali
obbligatorie, non può essere questione. Potrebbe discutersi se abbiano
tale natura anche i contributi che venissero corrisposti dai lavoratori
per le assicurazioni obbligatorie - sebbene l'art. 23 della
Costituzione non faccia alcuna distinzione circa la finalità della
prestazione-, ma nessun dubbio può sorgere per le prestazioni che sono
imposte ai datori di lavoro nell'interesse dei dipendenti, e che
rappresentano un onere dell'azienda. Con il sopravvenire della
Costituzione resta la questione se la legge possa non determinare
neppure la misura massima della prestazione, e lasciare ad un organo
non legislativo di variare la prestazione, senza un limite.
Ma indipendentemente da ciò, si contesta che l'art. 23 consenta di
stabilire prestazioni sopra comportamenti presuntivi, allorché
sarebbe, invece, possibile l'accertamento diretto e che la presunzione,
non posta dal legislatore, possa essere fissata da un organo locale, e
diversamente da Provincia a Provincia. È la legge, invece, che deve
stabilire tutti gli estremi dell'onere tributario e le condizioni per
la sua imposizione.
Ciò implica che non sia possibile procedere per presunzioni,
allorché sia possibile l'accertamento concreto. Ma anche se fosse
consentito procedere per via di presunzione, queste dovrebbero sempre
essere iuris tantum e dovrebbero venire stabilite in concreto dal
legislatore, in modo uniforme per tutto il territorio dello Stato.
Ed anche a voler ammettere che nell'accertamento tributario, si
segue spesso il criterio "presuntivo", questo deve rappresentare
soltanto una prima tappa e deve poter essere vinto dalla prova
contraria.
Nella specie, il sistema della presunzione non dà il criterio
esatto delle giornate lavorative, né lo dà in modo uniforme per
Provincie e per coltivazioni, né, infine, tiene conto dell'andamento
stagionale. Inoltre, non va dimenticato che proprio sul sistema
presuntivo è innestata la piaga della inflazione degli elenchi dei
lavoratori agricoli, con conseguente aumento nella misura dei
contributi da versare.
E non è pensabile che il decreto-legge n. 2138 del 1938 abbia
voluto tali incongruenze.
Inoltre, gli inconvenienti e le disparità create dall'attuale
sistema, urtando contro l'interesse generale della produzione, creano
un contrasto, oltre che con l'art. 41 della Costituzione, anche con
l'art. 35, primo comma, e con l'art. 38. Con l'art. 35, in quanto
tutelare il lavoro significa anche agevolarne od almeno non ostacolarne
la evoluzione verso forme più moderne. Con l'art. 38, nel senso che i
mezzi che devono essere destinati ad assicurare le esigenze di vita dei
lavoratori nelle ipotesi ivi previste, non devono essere volti ad altri
fini, come avviene non procedendo ad accertamenti concreti ed effettivi
e facendo beneficiare categorie diverse dai veri lavoratori agricoli.
La difesa del Guarini osserva: il decreto-legge 28 novembre 1938,
n. 2138, stabilendo che "i contributi unificati dell'agricoltura sono
stabiliti sulla base dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda
agricola", ha inteso riferirsi all'impiego "effettivo" della mano
d'opera in ogni azienda agricola. Con la stessa disposizione ha
delegato al Governo la disciplina dell'accertamento e del riparto degli
stessi contributi, accertamento, evidentemente, di natura tecnica e
specifica, riferibile ad ogni singola azienda agricola, e non mai
discrezionale e generale.
Non è possibile negare il carattere tributario all'imposizione dei
contributi unificati dell'agricoltura. Pertanto, trattandosi di una
prestazione patrimoniale, essa deve essere imposta nelle forme
espressamente previste dalla Costituzione.
Ora, se anche si volessero ritenere legittime le norme di cui al
suddetto decreto-legge 1938, n. 2138, devono ritenersi illegittime e
incostituzionali quelle di cui agli artt. 4 e 5 del successivo regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949, per i seguenti motivi:
a) preliminarmente, per avere a sua volta il Governo delegato le
funzioni di accertamento - ad esso espressamente conferite con il
decreto-legge 1938 - alle Commissioni provinciali, demandando ad esse,
altresì, la determinazione del numero medio delle giornate di lavoro
mediante deliberazione esecutoria;
b) per avere gli stessi artt. 4 e 5 radicalmente modificato i
criteri di accertamento indicati dal legislatore del 1938. Infatti,
mentre al Governo era stata data la facoltà di stabilire i contributi
in base all'impiego effettivo di mano d'opera per ogni azienda, le
Commissioni provinciali sono state autorizzate ad applicare un criterio
"presuntivo" di impiego di mano d'opera, in base ad una media per
"ettaro-coltura", adottando così vere decisioni di carattere
normativo.
Ne deriva che le Commissioni, nell'esercizio del loro potere
discrezionale, creano di fatto una gravissima sperequazione, violando
il principio di eguaglianza tra i contribuenti, avvantaggiando i grandi
proprietari a discapito dei medi e dei piccoli; favorendo i lavoratori
a rapporto fisso con danno dei braccianti; creando, altresì, criteri
di sperequazione tra Provincia e Provincia.
La successiva disposizione dell'art. 5 del decreto legislativo 23
gennaio 1948, n. 59, nell'introdurre, accanto all'accertamento
presuntivo, anche quello dell'effettivo impiego di mano d'opera, a
scelta delle Commissioni, non determina in quali casi eccezionali ciò
possa avvenire, né fissa criteri idonei per stabilire, azienda per
azienda, il numero effettivo delle giornate per ettaro-coltura.
La difesa Murri, dopo aver richiamato nelle deduzioni le varie
disposizioni che regolano la materia, e ribadito la tesi che gli att. 4
e 5 del regio decreto del 1940, n. 1949, e l'art. 5 del decreto
legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, sono in contrasto con le varie
disposizioni della Costituzione indicate dalle altre difese, si riporta
sostanzialmente alla memoria presentata nell'interesse di Macedonio,
concludendo per l'illegittimità degli artt. 4 e 5 del R.D. 24
settembre 1940, n. 1949, e dell'art. 5 del D.L. 23 gennaio 1948, n.
59, solo in quanto consente di lasciar sussistere il sistema
dell'accertamento presuntivo.
Nel merito, la difesa del Servizio dei contributi unificati in
agricoltura premette che il giudizio in questa sede deve essere
limitato a quelle doglianze che si trovano individuate e precisate
nelle ordinanze di rimessione: ricorda in proposito la giurisprudenza
di questa Corte. Rileva ed elenca quelli che, a suo avviso, sono i
profili di legittimità costituzionale estranei al contenuto delle
ordinanze.
Passa ad esaminare la questione relativa all'accertamente della
mano d'opera ed espone le particolari caratteristiche del rapporto di
lavoro subordinato nel settore dell'agricoltura e la struttura del
sistema adottato per gli accertamenti relativi all'impiego della mano
d'opera.
Le Commissioni provinciali determinano quale è presuntivamente
tale impiego per ciascun ettaro a seconda dei vari tipi di
coltivazione, e distintamente per uomini, donne e ragazzi in relazione
alle esigenze normali delle diverse colture, alle consuetudini locali,
alla composizione della popolazione lavoratrice agricola ecc. Hanno
facoltà di distinguere, nell'ambito della stessa Provincia, varie
zone, dove le condizioni di coltivazione si presentino diverse.
Le deliberazioni delle Commissioni sono sottoposte al Ministero del
lavoro, il quale ha facoltà di annullarle in tutto o in parte ed anche
di modificarle. Le deliberazioni delle Commissioni e gli atti di
controllo del Ministero del lavoro sono atti amministrativi, contro i
quali è ammesso il ricorso alla giurisdizione amministrativa.
Il sistema non viola gli artt. 76 e 77 della Costituzione, non
essendo in contrasto con la legge delegante del 1938. Quel
decreto-legge contiene una delega quanto mai ampia e generica e, non
avendo precisato attraverso quali criteri tecnici si sarebbe dovuto
accertare l'impiego della mano d'opera, ha lasciato il legislatore
delegato libero di scegliere tra l'accertamente effettivo e quello
presuntivo. Ed il legislatore del 1940 ha scelto il secondo, date le
particolari caratteristiche del settore agricolo. Ma a ben vedere il
contrasto non è neppure ipotizzabile in quanto le due norme hanno
contenuto diverso: la prima individua il presupposto dell'obbligazione;
la seconda le modalità per tradurre in pratica tale presupposto.
Non sussiste la violazione dell'art. 23 della Costituzione, perché
il presupposto di fatto del rapporto tributario è stabilito
direttamente dalla legge: dal decreto-legge del 1938, che identifica
questo presupposto nell'impiego della mano d'opera; e nel decreto
legislativo delegato del 1940, n. 1949, che stabilisce in concreto le
modalità per l'accertamento.
Inoltre, il termine "accertamente presuntivo" non va inteso
nell'accezione tecnica di "presunzione", ma piuttosto in quella di
"media"; ed essendo questo sistema stabilito direttamente dalla legge -
nella specie dal decreto del 1940 - non può dirsi che il compito delle
Commissioni abbia contenuto normativo e violi così il principio di
riserva di legge. D'altra parte il criterio presuntivo è largamente
impiegato nel nostro sistema tributario, tanto da formare la base
dell'accertamento in imposte diffuse, quali quella di ricchezza mobile,
la complementare, la fondiaria, la straordinaria sul patrimonio e
l'imposta di famiglia.
Né può pretendersi che all'Autorità amministrativa non sia
lasciato alcun margine di discrezionalità, perché ciò
significherebbe rendere estremamente difficoltoso ed oneroso
l'accertamento tributario.
Quanto poi al concetto di riserva di legge di cui all'art. 23 della
Costituzione, la giurisprudenza della Corte costituzionale è ferma nel
ritenere che si tratti di una riserva non assoluta, ma relativa; e
considerato che, nella specie, è la legge a fissare la misura dei
contributi, ad individuare le persone soggette al contributo ed a
stabilire il sistema dell'impiego presuntivo o medio della mano
d'opera, deve riconoscersi che il sistema corrisponde perfettamente ai
criteri fissati dalla Corte costituzionale, come presupposto della
legittimità del potere conferito all'Autorità amministrativa di
fissare gli elementi fondamentali del tributo.
Che poi il sistema possa prestarsi a frodi con inflazione degli
iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli, è problema che non
riguarda la costituzionalità del sistema stesso.
Infondata appare anche l'altra accusa rivolta al sistema, e cioè
di violare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione. Al contrario, invece, può osservarsi che l'aver
consentito alle Commissioni di tener conto, nell'accertamento della
base contributiva, dei sistemi di lavoro locali, delle forme
tradizionali di conduzione, della composizione familiare dei nuclei
lavorativi, mira proprio ad evitare un trattamento uniforme per
situazioni diverse. E la facoltà data all'amministrazione, con l'art.
5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, di accertare i
contributi sulla base dell'"effettivo" impiego della mano d'opera, è
diretta appunto ad adeguare il procedimento a particolari necessità
locali, ciò che esclude in linea di principio una violazione dell'art.
3 della Costituzione. Comunque se le situazioni sono diverse - e tale
diversità costituisce il presupposto della legge - non si ipotizza la
violazione del principio costituzionale di eguaglianza. D'altro canto
la scelta dell'uno o dell'altro sistema non è frutto dell'arbitrio
delle Commissioni, ma risponde a determinate situazioni di fatto,
assunte dalle Commissioni discrezionalmente sì ma sulla base di un
apprezzamento d'ordine tecnico.
Che poi il sistema, nella sua applicazione pratica, possa dar luogo
ad inconvenienti, è questione che esula dalla censura di
incostituzionalità.
Non c'è violazione dell'art. 2 della Costituzione. A questo
proposito si osserva che il riferimento appare oscuro, sia perché la
norma dell'art. 2 ha carattere programmatico e non precettivo, sia
perché non si vede come l'assoggettamento ad una prestazione
patrimoniale possa contraddire a diritti inviolabili dell'individuo,
sia perché, se mai, è proprio l'art. 2 a richiedere ai cittadini
l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.
Egualmente infondata appare la censura di violazione
dell'iniziativa privata.
Altre doglianze sono poi inammissibili, come quelle che concernono
le circolari ministeriali e l'art. 1920 del Codice civile, che,
peraltro, concerne tutt'altra materia.
Quanto al decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 142, che pose i
contributi a carico dei datori di lavoro, si osserva che la censura non
è fondata, perché il decreto legislativo del 1946 ha la stessa forza
del decreto-legge del 1938 e quindi poteva modificarlo. E ciò a
prescindere dalla considerazione che successivamente i contributi sono
stati ripartiti fra datori di lavoro e lavoratori.
Analogamente, non pare fondata la dedotta violazione dell'art. 38
della Costituzione, perché questo afferma il principio che è compito
dello Stato predisporre od integrare organi ed enti per l'assistenza e
la previdenza, ma non pone affatto il principio che gli oneri
finanziari relativi non possano essere a carico di gruppi e di
categorie.
Circa la censura relativa al sistema di riscossione dei contributi,
che, per quelli inferiori a diecimila lire avviene a mezzo ruoli
esattoriali e per gli altri a mezzo versamento in conto corrente, si
rileva che la questione andrebbe se mai limitata al solo art. 2 del
decreto legislativo del 1947. In ogni caso essa non riguarderebbe la
parti in causa, le quali devono versare contributi tutti superiori a
lire diecimila e che, quindi, dovrebbero essere interessati a
conservare, e non a perdere, la facoltà di effettuare i versamenti in
conto corrente. Ma a parte ciò, la diversità di trattamento è
giustificata dalla diversità delle situazioni che si verificano in
pratica.
Circa l'ordinanza emessa dal Pretore di Ostuni in causa Pastore,
con la quale si denunziano la legge 22 novembre 1949, n. 861, la legge
14 aprile 1956, n. 307; e il decreto presidenziale 13 maggio 1957, n.
853, "per le deleghe concesse al Governo per la determinazione dei
contributi, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione", la difesa
del Servizio contributi unificati osserva che, a prescindere dalla
genericità della censura, non si può parlare di eccesso di delega
rispetto al decreto-legge del 1938 perché esso ha esaurito la sua
funzione, con l'esercizio della delega in esso contenuta. Anche la
legge del 1949, n. 861, non può venire in considerazione, avendo essa
perduto la sua efficacia per il decorso del termine di cinque anni, al
quale era legata. L'esame va, quindi, limitato alla legge delega del 14
aprile 1956, n. 307, la quale, più che una proroga della delega
precedente - che era già scaduta - contiene una delega nuova.
Ora, tenuto conto delle disposizioni della legge del 1956 e dei
vari provvedimenti legislativi che contenevano inizialmente le deleghe,
bisogna riconoscere che il legislatore del 1956 si è adeguato ai
principi costituzionali: infatti, per tutti i contributi, per la cui
determinazione c'è stata delega al Governo, sono stati indicati i
criteri direttivi, costituiti dalle esigenze delle varie gestioni,
precisati gli oggetti, fissati i termini.
Concludendo, il Servizio contributi chiede che la questione di
costituzionalità in esame sia dichiarata in parte inamissibile ed in
parte infondata.
L'Avvocatura dello Stato ha depositato separate deduzioni e
separate memorie, il cui contenuto, data l'identità dell'oggetto, può
così riassumersi.
I contributi agricoli unificati hanno carattere personale (nel
senso che sono a carico di chi esercita la impresa agricola) in
relazione alla mano d'opera impiegata nell'azienda, calcolata
presuntivamente.
Uno degli atti fondamentali per l'applicazione in concreto del
contributo è costituito dalla dichiarazione che ciascun agricoltore è
obbligato a presentare al Servizio per i contributi agricoli ogni
qualvolta intraprenda la conduzione di un fondo.
Presupposto, quindi, dell'applicazione del contributo è il fatto
che sia stata assunta o si presuma essere stata assunta mano d'opera.
Peraltro, quantunque il legislatore abbia predisposto una
disciplina dell'esazione e della riscossione modellata su quella delle
obbligazioni tributarie, i contributi non hanno natura di imposta.
L'impossibilità di configurarli come imposte deriva dal carattere
sinallagmatico ex lege del rapporto giuridico nascente
dall'assicurazione obbligatoria e dall'individuazione, fin dal sorgere
del rapporto stesso, del destinatario della prestazione attraverso
l'apertura di apposita posizione assicurativa.
Queste prestazioni trovano, poi, la loro base e giustificazione
nella legge, che determina i presupposti soggettivi - imprenditore
agricolo - ed oggettivi - assunzione di mano d'opera per la
coltivazione del fondo - delle prestazioni stesse.
Ciò premesso, gli artt. 4 e 5 del decreto del 1940, non sono in
contrasto con l'art. 23, né con gli artt. 70, 76 e 77 della
Costituzione.
Da un lato, infatti, l'adozione di criteri presuntivi
nell'accertamento della mano d'opera impiegata in lavorazioni agrarie
non è in contrasto con alcuna norma costituzionale, ma attiene più
semplicemente alla scelta del sistema di accertamento, rimessa al
legislatore ordinario, in via diretta o delegata. Dall'altro,
l'accertamento basato su presupposti precisi di ordine tecnico,
indicati nel terzo comma dell'art. 5 del decreto del 1940, n. 1949,
verte sul numero "medio" di giornate lavorative che vengono impiegate
in ciascuna Provincia o zona agricola, per ciascuna coltivazione e per
ogni attività complementare e accessoria. In ciò non vi è nulla di
arbitrario, sia perché gli accertamenti si effettuano sul piano di
apprezzamenti tecnici, e sulla scorta di dati obiettivi; sia perché
essi si rapportano ad una dato "medio" di impiego di mano d'opera, che,
per ciò stesso, esclude così l'arbitrio come la diversità di
trattamento fra tutte le aziende della Provincia o della zona agricola.
Che, poi, il "coefficiente ettaro-coltura" possa variare da
Provincia a Provincia è problema che non tocca la costituzionalità
del sistema, legato alla variabilità dei molteplici tipi di coltura,
ciascuno dei quali richiede un variabile quantitativo di mano d'opera.
E poiché le norme in esame prevedono la esatta determinazione
dell'oggetto della contribuzione, dei soggetti, degli organi di
controllo, e la fissazione annuale della misura massima della
prestazione, in modo che essa sia in funzione del fabbisogno
finanziario per il raggiungimento dei fini di pubblico interesse per i
quali la contribuzione viene richiesta, la lamentata violazione
dell'art. 23 della Costituzione non sussiste.
Irrilevanti appaiono anche i riferimenti agli artt. 35, primo
comma, e 38 della Costituzione.
L'art. 35, primo comma, nel disporre che "la Repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue forme e applicazioni", formula un precetto che
con la questione di legittimità costituzionale dei contributi agricoli
unificati nulla ha che vedere; né può dirsi che l'adozione del
criterio presuntivo pregiudica la "tutela del lavoro", giacché, è
proprio l'accertamento presuntivo, basato sull'ettaro-coltura e
svincolato dall'accertamento delle effettive prestazioni dei singoli
lavoratori, che tratta sullo stesso piano i braccianti e gli avventizi,
ponendo tutti i lavoratori agricoli, quale che sia il lavoro prestato
in concreto, in condizioni di usufruire dei benefici assistenziali e
previdenziali che costituiscono il fine cui queste contribuzioni
tendono.
Analogamente, l'art. 38 della Costituzione, nel disporre che "i
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze", non si occupa affatto dei mezzi necessari
per far fronte agli oneri previdenziali.
Che se si volesse sostenere che a fornire questi mezzi debba esser
soltanto lo Stato, si potrebbe osservare, da un lato, che un tale
principio non si rinviene nella nostra Costituzione; dall'altro, che
tutta la attuale realtà legislativa è ispirata al principio della
solidarietà sociale all'interno di ciascun settore produttivo.
L'Avvocatura dello Stato contesta poi che le norme in esame violino
l'art. 3 della Costituzione: la lamentata disparità tra i lavoratori
non sussiste, e non sussiste neanche disparità tra i contribuenti,
cioè tra i "proprietari". Il principio adottato, infatti, basato su
criteri tecnici, è unico ed uguale per tutti; giacché in ogni caso -
si tratti di piccolo, medio o grande proprietario - si fa riferimento
al numero medio di giornate lavorative necessarie per la coltivazione
di un ettaro per ogni singola coltura e per gli altri lavori che
attengono alla conduzione dell'azienda agricola, mentre l'accertamento
concreto viene fatto, poi, in relazione alla consistenza di ciascuna
azienda agricola. Quindi, il principio della eguaglianza è qui
rigorosamente rispettato.
Ben vero che fra una Provincia e l'altra o fra una zona e l'altra
la determinazione del numero medio delle giornate lavorative può
variare; ma questa variazione è in funzione di situazioni agricole
obiettivamente diverse; epperò anche sotto questo aspetto non v'è
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché vi è una diversità
di situazioni cui la legge deve adattarsi.
Infine, in merito alla censura mossa all'art. 5 del decreto
legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, con il quale si diede alle
Commissioni provinciali la facoltà di procedere, per ciascuna
Provincia e per ciascun anno, all'accertamento dei contributi in base
all'impiego "effettivo" di mano d'opera, rilevato per ciascuna azienda
agricola nell'anno precedente, non sembra che, con tale facoltà, si
siano violati né l'art. 23, né altre norme costituzionali.
Analogamente, non viola l'art. 3 della Costituzione il duplice
criterio di pagamento dei contributi a mezzo ruoli esattoriali o a
mezzo versamento in conto corrente, sia perché le due forme di
versamento si basano su presupposti diversi, sia perché non può
invocarsi il principio di eguaglianza per una disciplina che concerne
soltanto le "modalità" per l'adempimento dell'obbligo contributivo.
I precetti costituzionali sanciti negli artt. 41, 42 e 44 della
Costituzione, poi, non hanno alcun riferimento con la questione in
esame, tanto vero che l'ordinanza di rinvio si limita soltanto ad
enunciarne il contrasto senza darne alcuna dimostrazione.
Quanto al denunziato contrasto tra il decreto legislativo 2 aprile
1946, n. 142, e il decreto-legge del 1938, n. 2138, si deve tener conto
della pari efficacia dei due provvedimenti, il primo dei quali poteva,
pertanto, derogare al secondo nel punto della individuazione dei
soggetti obbligati al contributo.
Inoltre, non si ravvisa alcun contrasto tra le norme concernenti la
materia dei contributi unificati e l'art. 77 della Costituzione. Se
con il richiamo a tale articolo, la parte intende riferirsi ad un
eccesso di delega con riguardo alla delegazione conferita con il
decreto-legge del 1938, n. 2138, si nota che l'esame di legittimità di
tale delega deve essere fatto alla luce dell'ordinamento costituzionale
allora vigente, il quale, in materia di delega legislativa, non
conteneva un criterio analogo a quello rigorosamente fissato nell'art.
76 della Costituzione. L'esame di legittimità, in ordine a siffatte
deleghe, deve esaurirsi sotto il duplice aspetto: della esistenza di
una delega e di una corrispondenza di materia tra legge delegante e
legge delegata. Condizioni queste che, nella specie, risultano entrambe
rispettate.
Quanto, infine, alle leggi di delega emanate dopo l'entrata in
vigore della Costituzione, e cioè la legge 22 novembre 1949, n. 861, e
la legge 14 aprile 1956, n. 307, esse contengono la specificazione dei
limiti di tempo e di oggetto per l'esercizio della potestà delegata e
fanno espresso riferimento alla disciplina della materia, risultante
dalle deleghe precedenti e dai provvedimenti che ad esse diedero
attuazione.
L'Avvocatura dello Stato conclude, chiedendo che la questione in
esame sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata. Considerato in diritto :
1. - I quattro giudizi possono essere riuniti e definiti con unica
sentenza, essendo comuni, anche se diversamente articolate e
sviluppate, le questioni proposte.
2. - E da respingere l'eccezione di inammissibilità fondata sulla
carenza di giurisdizione e di competenza dei Pretori che hanno
pronunciato le ordinanze di rinvio.
La giurisprudenza della Corte è ormai ferma nel ritenere che in
questa sede non si può procedere all'indagine sulla competenza del
giudice che ha emesso l'ordinanza di rinvio, data la separazione tra il
giudizio principale e quello di costituzionalità, che si svolge su un
piano diverso e per l'oggetto e per la finalità.
Le stesse ragioni valgono nei riguardi delle questioni attinenti
alla giurisdizione quando sia fuori contestazione, come è nella
specie, il carattere giurisdizionale dell'organo da cui proviene
l'ordinanza e dell'attività da esso svolta nel procedimento in cui
l'ordinanza è stata pronunciata e sia altresì fuori contestazione -
ed anche questo è nella specie - che l'organo giudicante (nel caso
attuale il Pretore) ha, in linea generale, secondo l'ordinamento, il
potere di emettere una pronunzia, quali che siano le particolari
eccezioni sollevate in relazione al giudizio a quo anche se concernenti
la giurisdizione.
3. - È anche infondata l'eccezione relativa alla mancanza di
motivazione circa la rilevanza: il giudizio sulla rilevanza risulta
espresso e sufficientemente motivato in ciascuna delle quattro
ordinanze, eccetto che in rapporto alla questione di legittimità della
legge 22 novembre 1949, n. 861. Non risulta se questa legge, che
contiene una delega legislativa ormai esaurita, abbia influenza nel
giudizio in cui è stata emessa l'ordinanza di rinvio.
Comunque, data la genericità con cui la questione è stata
sollevata e la conseguente inammissibilità di essa, non ricorre il
caso di rinviare gli atti al Pretore di Ostuni.
Quanto alle eccezioni riguardanti la omessa indicazione delle
disposizioni denunziate e delle norme costituzionali che si assumono
violate, è da rilevare che nelle questioni che sono state formulate
non genericamente, quelle disposizioni e quelle norme, anche se
talvolta non richiamate specificamente, risultano senza possibilità di
dubbio dal contesto della motivazione.
Così pure risulta dal contesto dell'ordinanza della Sezione di
Corte d'appello di Reggio Calabria - dispositivo integrato e non
disgiunto dalla motivazione - che quel Giudice ha denunziato
determinate disposizioni di legge rispetto a determinate norme
costituzionali.
In conformità alla giurisprudenza costante, la Corte esaminerà le
sole questioni che sono state enunciate nelle ordinanze e nei limiti
nei quali queste risultano formulate nelle ordinanze stesse, tenendo
conto delle deduzioni difensive solo in quanto esse sviluppino ed
illustrino il contenuto delle ordinanze e non in quanto sollevino
questioni nuove.
4. - Questioni che non si prestano ad essere esaminate sono quelle
sollevate dal Pretore di Ostuni in causa Santoro, con cui, senza una
completa indicazione delle norme costituzionali violate e con
complessiva indicazione delle norme violatrici, si afferma che il R.D.
24 settembre 1940, n. 1954, il D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75, e le
altre norme denunziate lederebbero i principi dei diritti umani e della
iniziativa economica, nonché il principio che la assistenza e la
previdenza sono un onere a carico di tutta la collettività e non a
carico di singoli o di gruppi, per cui i contributi agricoli dovrebbero
gravare non su una parte ma su tutta la superficie coltivabile dello
Stato.
Se, come sembra, la doglianza relativa al fatto che non su tutta la
superficie coltivabile grava l'onere dei contributi si risolve in una
censura delle circolari ministeriali che hanno disposto sgravi ed
esenzioni, la Corte non può che dichiarare inammissibile questa
censura.
Dette circolari non possono formare oggetto di esame in questa
sede.
Allo stesso modo non può essere presa in considerazione la
denunziata violazione dell'art. 1 delle disposizioni sulla legge in
generale e quella dell'art. 1920 del Codice civile, trattandosi di
norme che non hanno carattere costituzionale e (salvi i riferimenti al
sistema delle fonti di cui al citato art. 1) non contengono principi
di ordine costituzionale.
Quanto alla denunziata violazione degli artt. 2, 41, 42 e 44 della
Costituzione, per lesione dei principi dei diritti umani e della
iniziativa economica, questa enunciazione è troppo generica per
renderne possibile l'esame.
Altra questione il cui esame non può essere ammesso, data la
genericità della denunzia, è quella che ha per oggetto il lamentato
contrasto tra le leggi 22 novembre 1949, n. 861, e 14 aprile 1956, n.
307, nonché tra il D.P. 13 maggio 1957, n. 853, e l'art. 76 della
Costituzione, in quanto le deleghe concesse al Governo per la
determinazione dei contributi non sarebbero in armonia con la invocata
norma costituzionale.
A parte il fatto, già notato, che manca qualsiasi accenno ad una
valutazione della rilevanza nei riguardi della questione attinente alla
legittimità costituzionale della legge 22 novembre 1949, è assorbente
la considerazione che la denunzia di illegittimità delle leggi e del
decreto legislativo ora richiamati non è appoggiata ad alcuna
specificazione. Delle due leggi e del decreto si fa cenno senza
l'indicazione degli articoli che sarebbero illegittimi; delle leggi
deleganti non si dice quali siano le violazioni dell'art. 76; del
decreto delegato non si denunziano eventuali eccedenze dalla delega,
né altri vizi di legittimità.
Ora, non può ritenersi che, nel caso attuale, la questione sia
stata ritualmente sollevata, non essendo sufficiente indicare in blocco
alcune leggi ed invocare genericamente una norma costituzionale, quando
gli atti non offrano elementi sicuri che aiutino a chiarire le
enunciazioni contenute nell'ordinanza di rinvio, mentre, come si è
detto, non si possono esaminare questioni nuove e diverse sollevate dai
difensori in questa sede.
5. - Passando all'esame di merito, deve essere dichiarata infondata
la questione relativa al decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile
1946, n. 142.
Si assume che il citato decreto contrasterebbe con il decreto legge
28 novembre 1938, n. 2138, e con l'art. 77 della Costituzione.
La questione non si riferisce al contenuto del decreto 2 aprile
1946, ma si basa sul presupposto che quel decreto contrasterebbe con il
decreto-legge del 1938, quale pretesa legge delegante, e con l'art. 77
della Costituzione, in quanto il decreto stesso sarebbe stato emanato
senza una delega.
La censura è infondata, giacché il decreto del 1946 non fu
emanato in virtù della delega conferita con il decreto-legge del 1938,
bensì in forza dei poteri legislativi che il Governo traeva dal
decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, convertito in
legge per effetto della disposizione transitoria XV della Costituzione.
Dal che risulta anche il nessun fondamento della censura di violazione
dell'art. 77 della Costituzione.
6. - Egualmente inaccoglibile è la denunzia del D.L.C.P.S. 13
maggio 1947, n. 493, e del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59 (e più
precisamente dell'art. 1), i quali determinerebbero una ingiustificata
disparità di trattamento permettendo che alcuni versino i contributi
in conto corrente mentre altri devono effettuare il versamento
all'Esattoria comunale con l'aumento di aggi.
Non sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacché il
sistema di versamento dei contributi di importo minore alle Esattorie
comunali delle imposte è giustificato dalla esigenza di evitare per i
piccoli contribuenti l'adozione di un sistema più complesso, che
avrebbe rappresentato per essi causa di maggiori difficoltà e in
definitiva di maggiore dispendio.
Ci si trova, dunque, di fronte ad uno dei casi rispetto ai quali,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, per situazioni diverse il
legislatore può dettare disposizioni diverse, quando non ricorra -
come qui non ricorre - l'applicazione dei principi inderogabili sanciti
nel richiamato art. 3.
7. - Occorre esaminare congiuntamente la questione sollevata dalle
quattro ordinanze sulla legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5
del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e quella proposta con le due
ordinanze del Pretore di Ostuni e con l'ordinanza del Pretore di
Mesagne circa la legittimità dell'art. 5 del D.L. 23 gennaio 1948, n.
59: questioni strettamente collegate tanto da costituire una questione
unica.
Le censure sono fondate in parte, in quanto il contrasto tra gli
artt. 4 e 5 e (come si vedrà) tra una parte dell'art. 5 e le norme
della Costituzione sussiste con alcune e non con tutte le norme
costituzionali richiamate nelle ordinanze.
Il contrasto non sussiste tra gli artt. 4 e 5 del R.D. 24
settembre 1940 e l'art. 23 della Costituzione. Né appare fondata la
denunziata violazione degli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione
stessa.
Indubbiamente, trattandosi di prestazioni obbligatorie, l'art. 23
si applica ai contributi unificati, abbiano o no carattere di
imposizione tributaria: indagine, questa, che non ha rilevanza ai fini
della presente controversia.
Ma la Corte ritiene che il sistema delle norme denunziate non urti
contro il principio sancito nell'art. 23, il quale, come la
giurisprudenza ha chiarito, pone l'esigenza di dettare con legge
adeguate misure e cautele per dare un indirizzo agli organi
amministrativi e per delimitare la sfera del loro potere.
Il sistema in esame risponde alle enunziate esigenze.
La legge stabilisce il presupposto dell'imposizione: l'impiego di
mano d'opera per ogni azienda agricola. Con leggi delegate - la cui
legittimità, come si è visto, è stata irritualmente contestata nella
presente controversia - è stata fissata la misura dei contributi.
Soggetti all'imposizione sono tutti gli imprenditori agricoli: le
Commissioni non hanno il potere di ammetterne alcuni e di escluderne
altri. Se discriminazioni sono state fatte (e si è detto che una
questione relativa a questo punto non era ammissibile nella presente
controversia per le ragioni a suo luogo esposte), queste
discriminazioni non provengono e non possono provenire dalle
Commissioni.
Le Commissioni, presiedute dal Prefetto o da un suo delegato, sono
composte da altri funzionari e dai rappresentanti degli interessati;
nel che sta una garanzia di obbiettività.
La legge delegata stabilisce minutamente i criteri che le
Commissioni devono seguire. Tali criteri saranno legittimi o no - e
ciò si vedrà a momenti -, ma essi esistono e vincolano l'attività
delle Commissioni.
Non mancano le garanzie nei riguardi dell'operato delle
Commissioni: controllo ministeriale, ricorsi amministrativi ed anche
possibilità di ricorsi giurisdizionali, anche se, come si dirà, il
sistema non si presti ad un controllo adeguato rispetto all'impiego di
mano d'opera per ogni azienda agricola.
I poteri affidati alle Commissioni provinciali hanno carattere
amministrativo e si limitano alla identificazione ed alla
classificazione di situazioni concrete sulla base delle disposizioni
poste dalla legge.
In definitiva, può dirsi che il sistema si appoggia ad un
complesso di garanzie, di criteri direttivi e di limitazioni, che
rispondono al canone sancito dall'art. 23 della Costituzione, come la
giurisprudenza di questa Corte lo ha inteso.
Queste considerazioni portano anche ad escludere l'esistenza di un
contrasto con gli artt. 70, 76 e 77.
8. - E, invece, fondata la censura secondo cui le disposizioni
degli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, abbiano un
contenuto che eccede la delega conferita con il R.D.L. 28 novembre
1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Ed è
anche da riconoscere che i predetti artt. 4 e 5 sono in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
Il decreto-legge del 1938 ebbe lo scopo di procedere alla
unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione
dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori
dell'agricoltura per le assicurazioni sociali e per gli assegni
familiari. Nell'art. 1 si enuncia espressamente il principio che i
contributi sono stabiliti sulla base dell'impiego di mano d'opera per
ogni azienda agricola e si conferiscono al Governo deleghe per
determinare le modalità di accertamento dei contributi, del loro
riparto fra gli enti interessati e della loro riscossione.
I punti di orientamento che nella legge appaiono come essenziali
sono due: l'unificazione dei contributi e non l'istituzione di un
tributo sostitutivo dell'onere contributivo; l'accertamento sulla base
di impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola.
Nel decreto n. 1949 i due criteri non sono stati seguiti dal
legislatore delegato, il quale si è attenuto ad un criterio diverso,
che è quello del "presunto impiego" di mano d'opera, fissato dalla
Commissione provinciale per tutta la Provincia o per zone della
Provincia stessa, sulla base del numero delle giornate di lavoro
occorrenti annualmente su un ettaro di terreno.
Non è che criteri presuntivi non possano essere stabiliti dalla
legge e affidati alla determinazione di organi amministrativi. Nelle
leggi tributarie non mancano disposizioni del genere: esse non sono da
considerarsi illegittime quando quei criteri siano dettati nei limiti
dell'art. 23 della Costituzione e nel rispetto delle altre norme
costituzionali. Ma nel caso attuale il cosiddetto criterio
dell'ettaro-coltura è la negazione del principio voluto dalla legge
delegante, che è quello dell'accertamento dell'impiego di mano d'opera
per ogni azienda agricola.
Su questo, che a giudizio della Corte è il punto essenziale della
controversia, non può essere seguita la tesi della difesa del Servizio
dei contributi unificati, secondo cui il legislatore delegato era
libero di scegliere il criterio da esso ritenuto più idoneo per
accertare l'impiego della mano d'opera e, pertanto, sarebbe
insindacabile il criterio adottato, che è quello di compiere
l'accertamento non azienda per azienda, ma mediante l'applicazione di
criteri più generali.
Che, per accertare l'impiego della mano d'opera in ogni azienda, il
legislatore delegato potesse - e, si potrebbe aggiungere, dovesse -
dettare criteri generali, è esatto. Ma occorreva che codesti criteri
valessero effettivamente per accertare quell'impiego in ogni azienda.
In realtà la cosa è diversa: il criterio dell'ettaro-coltura, così
come è stato congegnato dalla legge, è inidoneo per tale
accertamento.
Stabilita la zona, che può anche corrispondere a tutto il
territorio della Provincia, e stabiliti i criteri valevoli per i vari
tipi di coltura nella zona stessa, ogni altra più peculiare
caratteristica delle singole aziende diventa irrilevante. Né
l'interessato può avvalersi di alcun rimedio amministrativo o
giurisdizionale per fare rilevare codeste caratteristiche peculiari,
giacché il sistema non consente di andare al di là del criterio
dell'ettaro-coltura.
Tale sistema non può non determinare la violazione del principio
posto dalla legge istitutiva, la quale volle che ogni azienda fosse
gravata di un carico corrispondente all'impiego della mano d'opera
nell'azienda stessa, come si evince dal testo della legge che non
dovette usare a caso le parole "per ogni azienda". Nel suo significato
letterale, quale risulta dal contesto di tutto il periodo, quelle
parole significano: per ogni singola azienda. Dal punto di vista logico
quelle parole significano che qualunque criterio, anche se presuntivo,
doveva essere suscettibile di applicazione non rispetto alle zone, ma
rispetto alle singole aziende, considerate nella loro peculiare
struttura ed organizzazione.
E che questa fosse la volontà della legge risulta anche dal fatto
che la legge volle unificare i contributi, non istituire un tributo che
li sostituisse, come in realtà è avvenuto per effetto del sistema
ettaro-coltura.
Da questa situazione sono derivati nella specie gli inconvenienti
per le conclamate sperequazioni fra Provincie e Provincie, zone e zone,
aziende ed aziende, datori di lavoro e datori di lavoro, lavoratori e
lavoratori, e per gli svantaggi a carico degli imprenditori che usano
mezzi più moderni di coltura e degli effettivi lavoratori agricoli nei
confronti dei lavoratori appartenenti ad altri settori produttivi o di
persone non appartenenti ad alcun settore, che pesano indebitamente
sulla previdenza dei lavoratori agricoli.
Non è esatto dire che l'addurre tali inconvenienti non costituisca
un argomento, né che l'esame degli stessi inconvenienti sia interdetto
all'organo di giustizia costituzionale, giacché essi sono la riprova
più chiara della denunziata illegittimità per contrasto con l'art. 3
della Costituzione, in quanto il criterio dell'ettaro-coltura ha
portato al risultato di imporre pesi disuguali a soggetti che si
trovavano in condizioni di parità o pesi uguali a soggetti che non
erano in uguali condizioni.
L'accertamento di queste ragioni di illegittimità rende superfluo
l'esame del dedotto contrasto delle citate disposizioni con gli
articoli 35 e 38 della Costituzione.
9. - La dichiarazione di illegittimità degli artt. 4 e 5 del R.D.
24 settembre 1940 investe anche la disposizione dell'art. 5 del D.L. 23
gennaio 1948, n. 59, ma solo nella parte in cui mantiene il sistema
dell'accertamento presuntivo.
Non sarebbe esatto affermare che, avendo il D.L. 23 gennaio 1948 lo
stesso valore di legge al pari del R.D.L. 28 novembre 1938, rispetto
al D.L. del 1948 non esisterebbe una illegittimità per eccesso di
delega. La realtà è che il D.L. del 1948 non istituì ex novo
l'accertamento presuntivo, ma lo riconobbe esistente e come tale lo
mantenne: non si potrebbe, quindi, sostenere (a parte ogni altra
questione) che quel decreto legislativo avrebbe convalidato o
ratificato la precedente situazione legislativa.
Ad ogni modo, anche se, in ipotesi, la norma dell'art. 5 si
dovesse considerare come norma nuova e immune dal vizio originario
degli artt. 4 e 5 del precedente decreto del 1940, la norma stessa,
nella parte in cui mantiene il sistema presuntivo, sarebbe egualmente
illegittima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
10. - Per effetto della dichiarazione di illegittimità di una
parte dell'art. 5 del D.L. 23 gennaio 1948 resta assorbito l'esame
dell'altra questione di legittimità proposta nei confronti dello
stesso art. 5 per contrasto con l'art. 23 della Costituzione per avere
l'art. 5 affidato ad libitum alle Commissioni provinciali la scelta di
uno dei due sistemi di accertamento senza alcun limite e senza alcuna
direttiva, con l'effetto di determinare anche un contrasto con l'art. 3
della Costituzione per l'aggravamento delle già esistenti ed
ingiustificate disparità di trattamento.
Una volta che dei due sistemi, l'uno, quello detto
dell'ettaro-coltura, viene dichiarato illegittimo, la conseguenza è
che nessuna possibilità di scelta rimane alle Commissioni e nessuna
possibilità di sperequazioni si può verificare, dato che, caduto uno
dei due sistemi, resta fermo l'altro, quello dell'accertamento diretto,
sulla cui legittimità non sono state sollevate questioni.
Con che nell'ordinamento dei contributi unificati in agricoltura
non si producono lacune, in quanto l'imposizione e la riscossione dei
contributi potranno essere continuate nelle zone (e sono i due terzi
dell'Italia) in cui vige il sistema dell'accertamento diretto, ed
effettuate, con lo stesso sistema dell'accertamento diretto, in tutto
il resto del Paese, anche senza attendere che il legislatore detti
quelle disposizioni che potrà ritenere opportune per regolare i
problemi particolari che l'applicazione del sistema dell'accertamento
diretto, nelle zone in cui vigeva il sistema dell'ettaro-coltura,
potrebbe far sorgere, nonché eventualmente per regolare i rapporti
ancora in contestazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui quattro procedimenti riuniti
come in epigrafe:
dichiara inammissibili per la loro genericità le questioni di
legittimità costituzionale riflettenti il dedotto contrasto delle
disposizioni indicate in epigrafe con gli artt. 2, 41, 42, 44 della
Costituzione e le questioni aventi per oggetto le leggi 22 novembre
1949, n. 861, e 14 aprile 1956, n. 307, il D.L.L. 8 febbraio 1945, n.
75, il R.D. 24 settembre 1940, n. 1954, ed il D.P. 13 maggio 1957, n.
853;
dichiara pure inammissibili le questioni concernenti il contrasto
delle disposizioni predette con gli artt. 1 delle disposizioni sulla
legge in generale e 1920 del Codice civile, nonché quelle aventi per
oggetto le circolari ministeriali;
dichiara, in relazione al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ed in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale degli
artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e dell'art. 5 del
D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, nella parte in cui consente di lasciare
sussistere il sistema dell'accertamento presuntivo;
dichiara non fondate le questioni aventi per oggetto il D.L.L. 2
aprile 1946, n. 142, il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e l'art. 1
del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, in riferimento agli artt. 3 e 77 ed
alla disposizione transitoria XV della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte