Corte costituzionale

Ordinanza n. 7/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2748, 2755 e

2777 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio

1986 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento civile

vertente tra la Banca Nazionale dell'Agricoltura e Guarnero Franco ed

altra, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1986 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, 1ª Serie speciale

dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Tribunale di Casale Monferrato, nel procedimento

di opposizione a sequestro conservativo penale di beni mobili degli

imputati Guarnero Franco e altra, promosso ex art. 618 c.p.p. dalla

Banca Nazionale dell'Agricoltura quale creditore pignoratizio dei

beni stessi, con ordinanza emessa il 4 luglio 1986 (R.O. n. 660/1986)

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 2778, 2775 e

2777 cod. civ.;

che, secondo il giudice a quo, l'art. 2777, attuando la riserva

di cui al precedente art. 2748, assicura preferenza, rispetto al

credito pignoratizio, soltanto ai crediti per spese di giustizia

fatte per atti conservativi compiuti in sede civile, ai sensi

dell'art. 2755, e così crea una ingiustificata condizione di favore

per tali crediti rispetto a quelli dipendenti da reato, a garanzia

dei quali vengono compiuti atti conservativi in sede penale (ad

iniziativa del P.M. o del Pretore: art. 617 c.p.p.), e che

riguardano, tra l'altro, le somme dovute a titolo di risarcimento del

danno subito dalla parte offesa dal reato (art. 189, n. 5, c.p.);

Considerato che i crediti i quali, per il combinato disposto degli

artt. 2748, 2755 e 2777 cod. civ., sono preferiti ad ogni credito,

anche pignoratizio, sono - per opinione concorde della dottrina e

della giurisprudenza - quelli per spese processuali relative ad atti

conservativi - come il sequestro - compiuti, in sede civile,

nell'interesse comune dei creditori;

che non ricorre omogeneità fra i crediti dei quali si lamenta

il diverso trattamento ad opera della normativa impugnata, in quanto

quelli da essa considerati con favore concernono il solo onere

economico della cautela, onere sostenuto peraltro a potenziale

vantaggio di tutti i creditori e di ogni loro ragione, mentre quelli

cui si riferisce il sequestro penale costituiscono, per quel che

riguarda la parte civile, l'oggetto stesso della cautela, ma

limitatamente a quest'ultimo creditore privato e per le sole ragioni

derivanti dal reato; che, pertanto, la questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, 2755 e 2777

cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale

di Casale Monferrato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte