Sentenza n. 75/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di
procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 17 novembre 1999
dal tribunale di Termini Imerese nel procedimento penale a carico di
G. D., iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000 e il 22 maggio 2000 dal tribunale di Alba, sezione
distaccata di Bra, nel procedimento penale a carico di M. F.,
iscritta al n. 498 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale di Termini Imerese, con ordinanza emessa il
17 novembre 1999, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità per
l'imputato, nel caso di costituzione di parte civile, di chiamare, o
chiedere l'autorizzazione a chiamare, nel processo, quale
responsabile civile, l'esercente l'aeromobile a norma dell'art. 878
del codice della navigazione.
Ha premesso in fatto il giudice a quo di essere stato investito a
seguito di decreto di citazione emesso nei confronti di una persona
imputata del reato previsto dall'art. 589 cod. pen., per avere, come
comandante primo pilota di un velivolo, cagionato per colpa la morte
del secondo pilota. Avvenuta la costituzione di parte civile, il
giudice ha disposto, su richiesta della difesa dell'imputato, "ai
sensi dell'art. 83 c.p.p. come modificato dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 112 del 1998" la citazione dei responsabili civili
individuati nella società esercente l'aeromobile coinvolto nel
sinistro, a norma dell'art. 878 cod. nav., e nella impresa
assicuratrice la quale, ai sensi dell'art. 935 cod. nav., aveva
assunto l'obbligo del risarcimento dei danni cagionati al personale
di volo durante l'espletamento del servizio al quale era addetto il
velivolo precipitato. Costituitisi in giudizio, entrambi i
responsabili civili eccepivano la inammissibilità della loro
chiamata su richiesta dell'imputato; il giudice, a sua volta, con
separata ordinanza disponeva l'esclusione dal giudizio della impresa
assicuratrice, "ritenendo infondata ed irrilevante la questione di
legittimità costituzionale prospettata con riferimento all'art. 935
cod. nav." prospettando al contrario di ufficio il dubbio di
costituzionalità nei termini di cui innanzi si è detto, in
riferimento alla posizione dell'esercente dell'aeromobile, a norma
dell'art. 878 cod. nav.
A sostegno della non manifesta infondatezza del quesito, il
giudice a quo richiama i princìpi affermati da questa Corte nella
sentenza n. 112 del 1998, con la quale - dopo aver premesso che la
responsabilità prevista in capo all'assicuratore dalla legge n. 990
del 1969 rientra tra i casi di responsabilità civile ex lege ai
quali si riferisce il secondo comma dell'art. 185 cod. pen. - è
stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 83 cod.
proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di
responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria
prevista dalla legge n. 990 del 1969, l'assicuratore possa essere
citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. Ebbene, osserva
il rimettente, anche l'art. 878 sancisce ex lege, in via diretta, la
responsabilità civile del soggetto che ha assunto l'esercizio
dell'aeromobile, sicché pure per tale ipotesi devono ritenersi
sussistenti gli stessi profili di illegittimità ravvisati da questa
Corte nella richiamata pronuncia. Anche nel caso dell'esercente,
infatti, la posizione del convenuto chiamato a rispondere del proprio
fatto illecito in autonomo giudizio civile e quella dell'imputato per
il quale, in relazione allo stesso tipo di illecito, vi sia
costituzione di parte civile, sono identiche. Sicché - deduce il
rimettente - proprio in considerazione della identità di posizioni,
non sarebbe dato comprendere per quale ragione mentre il danneggiante
nel processo civile può chiamare il responsabile civile, analogo
potere non sia invece attribuito all'imputato nel processo penale. Il
tutto, conclude il giudice a quo non senza rimarcare come nella
richiamata sentenza questa Corte abbia già censurato
"l'irrazionalità di una disciplina che, deviando - senza alcun
plausibile motivo - dallo schema del rapporto processuale civile,
priva l'imputato di ogni possibilità di coinvolgere nella pretesa di
danno avanzata dalla parte civile il civilmente responsabile".
2. - Il tribunale di Alba, Sezione distaccata di Bra, solleva, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., "come modificato a
seguito della pronuncia additiva" di questa Corte n. 112 del 1998,
nella parte in cui non prevede che l'imputato possa "citare il
proprio assicuratore della responsabilità civile facoltativa". In
punto di rilevanza osserva il rimettente che nel procedimento a quo,
pendente per il reato di cui all'art. 590 cod. pen., la norma
censurata sarebbe "sicuramente applicabile" in quanto il danneggiato
si è costituito parte civile e l'imputato, che aveva stipulato "un
contratto di assicurazione della responsabilità civile ... ha
manifestato l'intenzione di chiamare in garanzia il proprio
assicuratore, essendo a ciò impedito unicamente dal tenore letterale
dell'art. 83 cod. proc. pen.". Al lume dei dicta enunciati da questa
Corte nella richiamata sentenza n. 112 del 1998, reputa il giudice a
quo che la situazione di ingiustificata disparità di trattamento e
violazione del diritto di difesa si realizzerebbe anche nella ipotesi
in cui l'imputato abbia stipulato liberamente un contratto di
assicurazione della responsabilità civile, posto che, anche in
questo caso - analogamente a quanto la Corte ha affermato in tema di
assicurazione obbligatoria per la circolazione di autoveicoli -
l'imputato stesso, ove citato in sede civile, può chiamare in
garanzia l'assicuratore a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., mentre
tale possibilità gli sarebbe preclusa in sede penale, stante il
tenore letterale dell'art. 83 cod. proc. pen., e l'impossibilità di
interpretare estensivamente l'indicata sentenza di questa Corte.
3. - Nei giudizi non ha spiegato atto di intervento il Presidente
del Consiglio dei ministri né si sono costituite le parti private. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono all'esame della
Corte questioni analoghe, sicché i relativi giudizi devono essere
riuniti per essere definiti con un'unica decisione.
2. - In linea generale, può subito osservarsi come il nuovo
codice di rito - nel ridefinire i previgenti assetti ordinamentali,
tutti incentrati sul postulato di un ideale primato della
giurisdizione penale - si è mosso secondo una linea che, facendo
leva sul paradigma della "massima semplificazione nello svolgimento
del processo" (enunciato dall'art. 2 numero 1, della legge-delega
n. 81 del 1987) e sulla necessaria celerità postulata dal nuovo
modello processuale (ora significativamente assurta al rango di
principio costituzionale, alla luce del nuovo testo dell'art. 111
della Carta fondamentale), ha ridotto entro margini assai ristretti
l'ambito delle questioni pregiudiziali: così da circoscrivere le
ipotesi di "stasi" processuali ai soli casi in cui lo ius dicere
inerisca a tematiche che, per la peculiare rilevanza collettiva,
richiedano la certezza di pronunce destinate a riverberarsi erga
omnes. Il principio della tendenziale unità della giurisdizione
ordinaria ha così finito per subire un drastico ridimensionamento, a
fronte di una marcata opzione di sistema volta a privilegiare non
solo e non tanto le prerogative di autonomia di questo o quel settore
giurisdizionale, quanto, soprattutto, le "specificità" che
connotano, sul piano funzionale e dell'ordinamento, le diverse forme
in cui si articola il potere di giudizio. Alla tradizionale
dipendenza della azione civile rispetto a quella penale ed agli
effetti espansivi del giudicato, si è quindi venuta a sostituire la
tendenziale separatezza dei relativi alvei processuali: pur senza che
a ciò abbia corrisposto la drastica scelta di inibire la
proponibilità della domanda risarcitoria in sede penale. Rispetto a
quest'ultima, anzi, il legislatore della riforma - attento a recepire
i dicta a tal proposito enunciati in varie sentenze di questa Corte -
si è fatto carico di calibrare nuovi strumenti di garanzia atti a
tutelare, da un lato, la posizione del danneggiato-attore e,
dall'altro, quella dell'imputato-convenuto, e di quanti, in base
all'art. 185 cod. pen., debbono, a norma delle leggi civili,
"rispondere per il fatto di lui", e che, come tali, sono obbligati in
solido al risarcimento del danno cagionato dal reato.
Si è così rilevato, a tal proposito, come la disciplina che il
codice del 1988 ha dettato per regolare l'esercizio della azione
civile in sede penale, lasci intravedere due princìpi ispiratori
all'apparenza antagonisti: al rafforzamento, infatti, dei diritti e
delle garanzie assicurati ai soggetti portatori di istanze civili -
all'apparenza idoneo a fungere quale indiretto stimolo ad iscrivere
nel procedimento penale le domande civili da reato, e così definire,
in quell'unica sede, il relativo contenzioso - si giustappone una
accentuata tendenza a depurare il processo penale dalla pretesa
risarcitoria, facendo confluire la relativa domanda in sede propria,
attraverso la possibilità, offerta al danneggiato dal reato, di far
valere le proprie istanze davanti al giudice civile pur in pendenza
dell'azione penale, senza che da ciò derivi un paralizzante arresto
del relativo giudizio. Questa prospettiva, dunque, è perfettamente
simmetrica rispetto alla più generale tendenza volta a circoscrivere
nei limiti della essenzialità tutte le forme di cumulo processuale,
stante la maturata consapevolezza che l'incremento delle regiudicande
- specie se, come quelle civili, estranee alle finalità tipiche del
processo penale - non possa che aggravarne l'iter; con conseguente
perdita di snellezza e celerità nelle cadenze e nei tempi di
definizione. Da tutto ciò, dunque, per un verso, il particolare
rigore con il quale devono essere misurate le disposizioni che
regolano l'ingresso, in sede penale, di parti diverse da quelle
necessarie; e, sotto altro profilo - e di riflesso - l'accentuazione
in senso accessorio ed eventuale che caratterizza la posizione ed il
ruolo del responsabile civile.
3. - La questione sollevata dal tribunale di Termini Imerese si
radica essenzialmente sulle considerazioni poste a base della
sentenza n. 112 del 1998, con la quale questa Corte ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen, nella
parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile
derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge
24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel
processo penale a richiesta dell'imputato. A parere del giudice a
quo, infatti, al pari dell'assicuratore, anche l'esercente
l'aeromobile è, a norma dell'art. 878 del codice della navigazione,
responsabile ex lege per i fatti dell'equipaggio, sicché pure a tale
ipotesi dovrebbe essere estesa la richiamata declaratoria di
illegittimità, attesa la identità delle posizioni poste a
raffronto. Più in particolare - sottolinea il giudice rimettente -
avendo questa Corte censurato, nella richiamata sentenza,
l'irrazionalità di un sistema che, mentre assicura al danneggiante
in sede civile la possibilità di chiamare in garanzia
l'assicuratore, non attribuisce l'identico potere all'imputato nel
processo penale, alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi anche
nel caso di specie, considerato che, per esso, è dato riscontrare
ugualmente l'identità di posizioni tra il "convenuto chiamato a
rispondere del proprio fatto illecito in autonomo giudizio civile e
quella dell'imputato per il quale, in relazione allo stesso tipo di
illecito, vi sia stata costituzione di parte civile".
La questione non è fondata. Nella richiamata sentenza n. 112 del
1998, questa Corte concentrò l'intero iter argomentativo sulle
specifiche caratteristiche che rendono del tutto peculiare la
posizione dell'assicuratore chiamato a rispondere, ai sensi della
legge n. 990 del 1969, dei danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti; si sottolineò come, alla luce del
quadro normativo, sostanziale e processuale, fosse ravvisabile una
correlazione tra le posizioni coinvolte di spessore tale da rendere
necessariamente omologabile il corrispondente regime ad esse
riservato, tanto in sede civile che nella ipotesi di esercizio della
domanda risarcitoria in sede penale. A norma dell'art. 18 della legge
n. 990 del 1969, infatti, il danneggiato per sinistro causato dalla
circolazione di un veicolo o di un natante ha azione diretta per il
risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore; mentre, a sua
volta, l'art. 23 della stessa legge prevede che nel giudizio promosso
contro l'assicuratore debba "essere chiamato nel processo anche il
responsabile del danno": così configurandosi, in tale ipotesi, un
litisconsorzio necessario. Da qui la collocazione della particolare
figura di responsabilità civile, che viene qui in discorso, tra i
casi di responsabilità ai quali si riferisce il secondo comma
dell'art. 185 del codice penale, a sua volta tradizionalmente
raccordato alla assunzione di una posizione di garanzia per il fatto
altrui.
Questa Corte non mancò di sottolineare - ponendo, anzi, tale
rilievo a fulcro della ratio decidendi - come al danneggiante
convenuto in sede propria sia offerta la possibilità di chiamare in
garanzia l'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 106 del codice di
procedura civile: disposizione, questa, alla quale è correlato, "per
quanto riguarda i rapporti di assicurazione della responsabilità
civile, l'art. 1917, comma ultimo, del codice civile". La "chiamata
in causa" anche in sede penale dell'assicuratore - da parte
dell'imputato che si trovi a dover resistere alla domanda
risarcitoria formulata nei suoi soli confronti dalla parte civile -
finisce, dunque, per giustificarsi essenzialmente in funzione dello
specifico rapporto obbligatorio enucleato dallo stesso art. 1917 cod.
civ., a norma del quale l'assicuratore "è obbligato a tenere indenne
l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto
durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in
dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto". Da ciò
deriva, quindi, che, al diritto dell'assicurato di vedersi manlevato
dalle pretese risarcitorie, con correlativo potere di regresso, al
contrario escluso per l'assicuratore, questa Corte ha ritenuto che
dovesse corrispondere l'allineamento - anche in sede penale - dei
poteri processuali di "chiamata" assicurati in sede civile; restando
altrimenti irragionevolmente sterilizzata la "effettività" del
rapporto di garanzia (nella specie a funzione "plurima", in quanto
destinato a salvaguardare direttamente tanto la vittima che il
danneggiante), in virtù delle scelte a tal proposito operate
dall'attore-parte civile.
Ben diversa è, invece, la correlazione che viene a stabilirsi
nell'ipotesi di responsabilità dell'esercente l'aeromobile a norma
dell'art. 878 del codice della navigazione: in tal caso, alla azione
diretta del danneggiato, non corrisponde un rapporto interno di
"garanzia" tra imputato e responsabile civile, nei termini delineati
dal richiamato art. 1917 del codice civile; né può intravedersi il
correlativo ed automatico diritto di regresso, che caratterizza la
posizione del danneggiante "garantito". Questa Corte, in una
fattispecie analoga a quella ora in esame, ha infatti avuto modo di
sottolineare che la presenza del responsabile civile è collegata ad
un oggetto del tutto diverso da quello cui è preordinato il processo
penale; perciò la regolamentazione relativa, per quanto attiene alla
citazione del responsabile civile, riflette razionalmente la
diversità delle situazioni, aderendo al carattere dell'azione
civile, subordinata alle scelte della parte lesa che può liberamente
rivolgere la propria domanda o verso il solo imputato o anche nei
confronti del responsabile civile. "L'imputato - aggiunse la Corte -
non ha invece, come tale, richieste di natura civilistica da avanzare
in quella sede e potrà, se mai, rivalersi nei limiti consentiti, nei
confronti del responsabile civile in via di regresso ove abbia
adempiuto l'obbligazione di risarcire il danno derivante dalla
sentenza di condanna. Ma ciò, ovviamente, riguarda soltanto il
rapporto fra coobbligati in solido, a termini dell'art. 1299 c.c.".
Attesa, dunque, la diversità delle situazioni poste a raffronto,
nessuna lesione poteva derivarne al principio di uguaglianza, stante
il carattere non intrinsecamente irragionevole delle disposizioni
allora impugnate (v. sentenza n. 38 del 1982, poi ribadita con
ordinanza n. 120 del 1982).
Considerato, quindi, che i princìpi affermati nella più volte
richiamata sentenza n. 112 del 1998 sono intimamente saldati - sul
piano logico e strutturale - alla particolare ipotesi di
responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria
prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, ne deriva che gli
stessi non possono essere automaticamente trasferiti - come
pretenderebbe il giudice rimettente - anche alle altre figure di
responsabilità civile da reato. Infatti, così operando, si
presupporrebbe l'esigenza di una obbligatoria "omologazione" tra
processo civile e processo penale che, al contrario, il sistema ha,
come si è detto, mostrato di ripudiare: e ciò, d'altra parte, in
perfetta sintonia con le specifiche esigenze che - ora anche al lume
delle indicazioni previste dall'art. 111 della Costituzione - devono
caratterizzare quest'ultimo processo.
4. - Manifestamente infondata è, poi, la questione sollevata dal
tribunale di Alba. Anche in tal caso, infatti, il giudice rimettente
fa leva sulla sentenza n. 112 del 1998, ma richiede una pronuncia
additiva che consenta all'imputato di "citare il proprio assicuratore
della responsabilità civile facoltativa". Sottolinea a tal proposito
il rimettente che, pure nella ipotesi dedotta, si realizzerebbe
quella irragionevole divergenza tra modello civile e modello penale
già censurata da questa Corte, poiché mentre all'imputato convenuto
in sede civile è assicurata la facoltà di chiamare in garanzia
l'assicuratore a norma dell'art. 106 cod. proc. civ., tale
possibilità gli sarebbe preclusa nel procedimento penale, ostandovi
la disciplina dettata dall'art. 83 cod. proc. pen.
L'assunto è all'evidenza erroneo. Con l'ordinario contratto di
assicurazione, infatti, l'assicuratore non assume alcun obbligo di
risarcimento nei confronti dei terzi, ma soltanto un obbligo di
tenere indenne l'assicurato che ne faccia richiesta ai sensi
dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ. Mancano pertanto nel
processo penale sia il presupposto oggettivo-sostanziale (obbligo del
risarcimento ex lege), sia il presupposto soggettivo-processuale
(destinatario del diritto all'indennizzo) per l'esercizio diretto
dell'azione civile da parte del danneggiato: con l'ovvia conseguenza
di rendere la posizione dell'assicuratore diversa rispetto a quella
che caratterizza la figura del responsabile civile, a norma
dell'art. 185 cod. pen. La richiesta pronuncia, quindi, non soltanto
finisce per radicarsi su di una ipotesi eccentrica rispetto alla
fattispecie esaminata nella sentenza di questa Corte, pure evocata
dal giudice a quo; ma, addirittura, si risolve in una prospettiva
profondamente innovativa e riservata alla scelta discrezionale del
legislatore, mirando tale richiesta a consentire l'inserimento
eventuale di una nuova figura processuale nel procedimento penale, in
evidente contrasto con i ben diversi assetti sistematici di cui
innanzi si è detto. Rimane per questa via superato il dubbio di
costituzionalità prospettato dal giudice rimettente anche con
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 83 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Termini Imerese, con
l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura
penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal tribunale di Alba, sezione distaccata di Bra, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte