Sentenza n. 87/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/02/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- art. 3Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- art. 74Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio
1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra
Gabrieli Egidio e I.N.A.I.L., iscritta al n. 546 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione di Gabrieli Egidio e
dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Uditi l'avvocato Saverio Muccio per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato
dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 30 maggio 1990 il Pretore di Torino ha
sollevato, su eccezione di parte, in riferimento agli artt. 3, 32,
primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, Cost., una
questione di legittimità costituzionale "del vigente sistema di
assicurazione obbligatoria" contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali - ed in particolare degli artt. 3, 2 e 74 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - "nella parte in cui non prevede il
risarcimento del danno c.d. biologico patito dal lavoratore nello
svolgimento e a causa delle proprie mansioni".
Nel caso di specie, la rendita per malattia professionale era
stata negata al ricorrente - infermiere addetto per più di quindici
anni alla sala operatoria ed alla sterilizzazione della
strumentazione medica con ossido di etilene - nonostante che fosse
certa l'eziologia professionale (per l'esposizione a questo ed altri
gas presenti nella sala operatoria) delle patologie riscontrategli.
Di queste, la fotofobia comportava, infatti, un'inabilità del solo
5%, mentre la azoospermia (sterilità) non è causa di riduzione
della capacità lavorativa.
Rilevato che il pregiudizio conseguente a quest'ultima affezione,
se valutato in base alle tabelle concernenti il danno alla persona,
andava quantificato nella misura del 30%, il giudice a quo assume che
il diniego di tutela assicurativa - conseguente all'assenza di
incidenza sulla capacità lavorativa - comporta violazione dei
principi di tutela della salute, del lavoro e dell'effettività delle
garanzie assicurative, nonché del più generale principio di
ragionevolezza e di uguaglianza.
2. - La parte privata Gabrieli Egidio, costituitasi nel giudizio
dinanzi a questa Corte, aderisce alla prospettazione del giudice a
quo, assumendo che "l'ampliamento della tutela assicurativa contro
gli infortuni e le malattie professionali anche in caso di
menomazioni che non incidano direttamente sulla capacità di lavoro
corrisponde a bisogni ormai largamente recepiti nel nostro
ordinamento, stante il rilievo attribuito alle conseguenze
patrimoniali del c.d. 'danno biologico'". Propone, al riguardo,
un'analogia tra la menomazione della capacità riproduttiva ed il
danno estetico od "alla vita di relazione", rilevando che per
quest'ultimo la giurisprudenza riconosce un'incidenza indiretta sulla
capacità lavorativa. Sostiene, infine, che gli artt. 2 e 3 del
d.P.R. n. 1124 del 1965 stabiliscono modalità di conseguimento della
prestazione previdenziale tali da compromettere l'adeguamento alle
esigenze di vita.
3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto tramite
l'Avvocatura dello Stato, dopo aver rilevato che il danno estetico
rileva ai fini assicurativi solo in quanto consista in menomazioni
incidenti sulla capacità lavorativa, sostiene che la questione
sarebbe inammissibile. Con esso, infatti, si richiede una pronuncia
additiva che ampli l'ambito della tutela assicurativa contro gli
infortuni sul lavoro, poggiante attualmente sul presupposto che il
rischio assicurato sia quello che determina inabilità lavorativa. Ma
poiché ciò comporta l'individuazione di una nuova nozione di
rischio, riguardo alla quale possono farsi opzioni diverse e
adottarsi soluzioni alternative - nessuna delle quali è logicamente
necessitata - l'eventuale ampliamento non può che essere rimesso
alla discrezionalità del legislatore.
La questione è comunque, secondo l'Avvocatura, manifestamente
infondata, dato che l'art. 38 Cost. - "che sembra necessariamente
presupporre una diminuzione della capacità lavorativa" - non impone
un certo ambito di applicazione del sistema assicurativo. Né vi
sarebbe, nella specie, lesione del diritto del lavoratore a percepire
mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, in quanto manca l'incidenza
sulla capacità lavorativa e, quindi, sul guadagno.
4. - Nel giudizio si è costituito anche l'I.N.A.I.L. il quale,
oltre a contestarne l'ammissibilità, sostiene l'infondatezza della
questione, poiché, a suo avviso, nel vigente sistema assicurativo le
malattie, pur se di sicura eziologia professionale, rilevano agli
effetti dell'indennizzo solo in quanto comportano una risoluzione
dell'attitudine al lavoro intesa come capacità biologica di
guadagno: sicché con un indennizzo proporzionato all'entità di tale
riduzione si prevede adeguatamente alle esigenze di vita
dell'assicurato. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Torino dubita che gli artt. 2, 3 e 74 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contrastino con gli artt. 3, 32,
primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione,
nella parte in cui non prevedono il risarcimento del c.d. danno
biologico patito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle
proprie mansioni.
Le norme impugnate, infatti, considerano oggetto di copertura
assicurativa soltanto le ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di
infortunio o malattia professionale, abbia subìto una riduzione
della propria capacità lavorativa, escludendo perciò i casi in cui
la menomazione dell'integrità psico-fisica, della quale sia peraltro
accertata l'eziologia professionale, non abbia alcuna incidenza
sull'attitudine al lavoro. Di qui la violazione dei principi di
tutela della salute, del lavoro e dell'effettività delle garanzie
assicurative, nonché del principio di eguaglianza e ragionevolezza.
L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della
questione, sostenendo che essa si tradurrebbe nella richiesta alla
Corte di un intervento ampliativo che, viceversa, implicando la
scelta tra opzioni diverse e soluzioni alternative, sarebbe riservato
al solo legislatore.
L'eccezione va accolta.
2. - Indubbiamente, l'esclusione dell'intervento pubblico per la
riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore in
conseguenza di eventi connessi alla propria attività lavorativa non
può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto
fondamentale dell'individuo e interesse della collettività (art. 32
Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta
costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra
forma di Stato (artt. 1, primo comma, 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro
dei più generali principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di
eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.).
È vero che il danno biologico, in sé considerato, deve ritenersi
risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che
governano la responsabilità civile di quest'ultimo.
Tuttavia, le stesse ragioni, che hanno indotto a giudicare non
soddisfacente la tutela ordinaria e ad introdurre un sistema di
assicurazione sociale obbligatoria contro il rischio per il
lavoratore di infortuni e malattie professionali capaci di incidere
sulla sua attitudine al lavoro, inducono a ritenere che anche il
rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore
medesimo, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni,
debba per sé stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze
ulteriori, godere di una garanzia differenziata e più intensa, che
consenta, mediante apposite modalità sostanziali e procedurali,
quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che
la disciplina comune non è in grado di apprestare.
Un simile ampliamento della tutela sarebbe pure in linea, per un
verso, con la tendenza all'espansione della copertura assicurativa
dei rischi del lavoratore, rivelata, per esempio, dall'abbandono del
c.d. sistema tabellare delle malattie professionali (v. sentenza n.
179 del 1988); per altro verso, con il crescente impegno di
meccanismi solidaristici per la reintegrazione di danni alla persona,
autonomamente considerati (v. sentenze nn. 560 e 561 del 1987).
Tuttavia, deve ammettersi che il rafforzamento della tutela del
lavoratore qui considerato comporterebbe una innovazione legislativa,
e quindi la specificazione di modalità procedurali e tecniche, la
cui effettuazione spetta al legislatore.
Di conseguenza, la questione deve essere dichiarata inammissibile.
Non senza ricordare, però, come l'esigenza di adeguata tutela delle
malattie professionali abbia indotto la Corte - di fronte alla
prolungata inerzia del legislatore, ed in presenza di determinate
condizioni - a pervenire alla declaratoria di illegittimità
costituzionale del c.d. sistema tabellare, la cui revisione
abbisognava anch'essa di specificazioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento
agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma,
della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza del
30 maggio 1990 (r.o. n. 546/90).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte