Corte costituzionale

Ordinanza n. 88/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26,

28, 30 e 31 della legge 3 maggio 1982, n.203 (Conversione del contratto

di mezzadria in affitto ), promossi con ordinanza 25 ottobre 1983 dal

Tribunale di Padova il 15 febbraio 1984 e il 16 novembre 1983 dalla

Corte di Appello di Venezia, il 16 dicembre 1983, il 13 e 20 gennaio

1984 dal tribunale di Fermo (n. 7 ord. ), il 21 dicembre dal Tribunale

di Chieti, e il 10 febbraio 1984 dal Tribunale di Ascoli Piceno,

iscritte ai nn. 161, 403, 423, 463, 464, 487, 488, 489, 490, 491, 514 e

814 del registro ordinanze 1984 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale

della Repubblica nn. 115, 226, 273, 280, 287, 307 e 321 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di Radici Tedeschi Alberto, di Pilo

Boyl Vittorio ed alrti, della Soc. Genagricola, di Luciano Ada e di

Danesi Luisetta;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di giudizi civili aventi per oggetto la

conversione del contratto di mezzadria in affitto, disciplinata dagli

artt. 25 e segg. l. 3 maggio 1982 n. 203, i Tribunali di Padova, Fermo,

Chieti e Ascoli Piceno, nonché la Corte di Appello di Venezia, con le

ordinanze indicate in epigrafe sollevano questioni di legittimità

costituzionale delle norme disciplinanti il detto istituto;

che precisamente, mentre con tutte la ordinanze di rimessione

veniva impugnato l'art. 25 l. cit. nella parte in cui esso prevede la

conversione "automatica", ossia attuabile attraverso il solo atto di

esercizio di un diritto del mezzadro, alcune in ordine a detta

impugnativa richiamavano, al solo fine di meglio argomentare, anche il

successivo art. 26, concernente la diversa disciplina della conversione

richiesta dal concedente e non realizzabile senza il consenso del

mezzadro (Tribunali di Chieti e Ascoli Piceno, Corte di Appello di

Venezia);

che i Tribunali di Padova ed Ascoli Piceno impugnavano anche

l'art. 30 l. cit., relativo alla conversione nel caso in cui il

concedente sia imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12

l. 9 maggio 1975 n. 153;

che alcune delle ordinanze sopra citate, infine, indicavano

genericamente, e solo per corroborare la denuncia di

incostituzionalità delle norme già dette, gli artt. 28, 29 e 31 l.

ult. cit.;

che i giudici rimettenti facevano riferimento alle seguenti norme

della Costituzione:

- art. 3, in quanto la conversione è rimessa al mero arbitrio dei

concessionari, che vengono così posti in una ingiustificata situazione

di privilegio di fronte ai concedenti;

- ancora art. 3, in quanto la conversione lascia in vita le

imprese mezzadrili più deboli, chiamate dall'art. 31 l. cit. "unità

produttive insufficienti", e sacrifica quelle più prospere, cosi

palesando un'intrinseca irragionevolezza;

- art. 4, in quanto l'iniziativa del mezzadro può porre il

concedente-imprenditore nella necessità di abbandonare la propria

attività professionale;

- art. 41, in quanto la conversione annulla la libertà di

iniziativa economica del concedente, intesa come libertà di destinare

un capitale a fini produttivi;

- ancora art. 41, in quanto l'affidamento della conversione al

mero arbitrio del mezzadro contrasta con la riserva di legge in materia

di valutazione dell' "utilità sociale", quale condizione necessaria

del sacrificio dell'iniziativa economica privata (questione sollevata

dal solo Tribunale di Padova);

- artt. 42, 43 e 44, in quanto il concedente è sostanzialmente

espropriato del suo fondo, ossia della propria azienda, senza

indennizzo e senza che l'espropriazione possa servire a realizzare più

equi rapporti sociali;

- art. 46, in quanto la trasformazione della mezzadria in affitto

contrasta con l'intenzione del Costituente di favorire la formazione di

imprese con associazione di capitale e lavoro (Corte d'Appello di

Venezia, n. 423/1984);

che nelle cause nn. 161, 403, 423, 514 e 814 del 1984 si

costituivano i concedenti Radici Tedeschi, Pilo Boyl, s.p.a.

Genagricola, Luciano e Danesi, chiedendo che la Corte dichiarasse

manifestamente infondate le suddette questioni.

Considerato che tutti i giudizi vanno riuniti per la loro identità

o connessione;

che le questioni sono state già decise con sentenza 7 maggio 1984

n. 138;

che in essa la Corte ha premesso come il legislatore, attraverso

l'istituto della trasformazione della mezzadria in affitto, abbia

confermato il disfavore, già espresso nella precedente normativa,

verso il primo tipo di contratto agrario ed abbia perseguito la duplice

finalità di incrementare la produzione ed evitare la persistente

conflittualità tra le parti del rapporto, considerando con particolare

favore la posizione del mezzadro, il quale all'attività di

condirezione dell'impresa unisce il lavoro manuale e perciò ha un più

intenso e diretto vincolo con il fondo;

che del resto - come la Corte ha precisato - l'istituto della

cosiddetta conversione, attualmente in questione, consiste in un

mutamento più formale che sostanziale del tipo di contratto, da

associativo in commutativo, giacché il legislatore si è limitato a

prendere atto che nella generalità dei casi la collaborazione tra

concedente e mezzadro era solo apparente: infatti l'impresa mezzadrile

veniva gestita solo dal secondo, ed il primo si era trasformato in un

puro percettore di reddito;

che per tali considerazioni sono state ritenute giustificate così

l'attribuzione del diritto di conversione al mezzadro e non anche al

concedente, come la non operatività dell'istituto per le unità

produttive insufficienti (art. 31 l. cit.), dovendosi conseguentemente

escludere le prospettate violazioni dell'art. 3 Cost.;

che la Corte ha altresì osservato come alla conversione sia

estranea qualsiasi fattispecie espropriativa, ossia di trasferimento

coattivo di beni, verificandosi solo una limitazione dell'autonomia

privata giustificata dai suddetti fini di utilità sociale e così non

potendo ravvisarsi la violazione degli artt. 42 e 43 Cost.;

che le giustificazioni sopra dette, e in particolare l'assenteismo

del concedente - riscontrabile, secondo l'espressione contenuta nei

lavori preparatori della legge, nella grande maggioranza dei casi -

escludono in linea di principio anche la violazione degli artt. 41 e 44

Cost., nonché dell'art. 46 Cost., che favorisce le forme di

imprenditorialità associativa solo in presenza di un interesse

generale, non ravvisato nel caso di specie dal legislatore per le

considerazioni sopra esposte;

che, tuttavia, poiché l'assenteismo del concedente non è sempre

riscontrabile, la Corte ha ritenuto che l'art. 25 l. cit. contrasti con

gli artt. 41 e 44 Cost. nella parte in cui prevede che, nel caso di

concedente imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 l. n.

153 del 1975 o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla

condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel

primo comma dello stesso art. 25, la conversione abbia luogo senza il

consenso del concedente stesso;

che in conseguenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale, oltre che, parzialmente, dell'art. 25, anche dell'art.

30 l. cit.;

che la detta pronuncia assorbe anche la censura relativa all'art. 4

Cost.;

che, in conclusione, le questioni, in quanto già decise ed ora non

sorrette da alcun nuovo motivo, debbono essere dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 29, 30 e 31 l. 3 maggio 1982 n.

203, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42, 43, 44, 46 Cost.

dai Tribunali di Padova, Fermo, Chieti e Ascoli Piceno, nonché dalla

Corte d'Appello di Venezia con le ordinanze indicate in epigrafe, in

quanto già decise con la Sent. n. 138 del 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte