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[1]Per i lavori di formazione e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' coadiuvata dalle Commissioni censuarie comunali, dalle Commissioni censuarie provinciali e dalla Commissione censuaria centrale.

[2]Le Commissioni censuarie comunali hanno sede nel capoluogo di ciascun Comune, le Commissioni censuarie provinciali hanno sede nel capoluogo di ciascuna Provincia e la Commissione censuaria centrale ha sede in Roma.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art1 · fonte del testo