Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009. 209 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Nei comuni capoluogo di provincia ed in quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Commissione censuaria comunale e' costituita di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dall'Intendete di finanza della provincia.
tolto: In tali comuni la Commissione censuaria comunale funziona in due distinte Sezioni: la prima Sezione con competenza in materia di catasto terreni, la seconda con competenza in materia di nuovo catasto edilizio urbano.
tolto: Il presidente e' unico per le due Sezioni.
tolto: Ciascuna sezione e' composta, oltre che del presidente, di quattro membri effettivi e di due supplenti.
tolto: I dodici membri della Commissione sono scelti dall'Intendente di Finanza della provincia fra un numero triplo di designati dal capo dell'Amministrazione comunale.
tolto: Tale designazione e' fatta come segue:
tolto: a) per la prima Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria del comune; per un membro effettivo, fra lavoratori dell'agricoltura residenti nel comune; per un membro effettivo ed uno supplente, fra tecnici od esperti in agricoltura residenti nel comune;
tolto: b) per la seconda Sezione: per due membri effettivi ed uno supplente, fra contribuenti inscritti nei ruoli dell'imposta fabbricati del comune; per gli altri due membri effettivi ed uno supplente, fra tecnici od esperti in edilizia residenti nel comune.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art2 · fonte del testo