Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009. 147 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Quando, per qualsiasi motivo, nel corso del quadriennio cessi dalle sue funzioni il presidente di una delle Commissioni censuarie di cui ai precedenti articoli 4 e 2 il Ministro per le finanze e l'Intendente di finanza, procedono, rispettivamente, a nuova nomina.
tolto: Il Ministro o l'Intendente di finanza possono disporre la sostituzione di membri delle Commissioni che per qualsiasi motivo cessino dalla carica.
tolto: Qualora il numero complessivo dei membri effettivi e supplenti siasi ridotto di oltre un quarto, la Commissione deve essere completata con le norme ordinarie.
tolto: Chi surroga i membri che hanno cessato di appartenere alle Commissioni prima dell'ordinaria scadenza, rimane in carica fino al termine stabilito per la rinnovazione di esse.
tolto: Le funzioni dei membri delle Commissioni comunali non cessano per variazioni di territorio nella circoscrizione del Comune, a meno che le variazioni siano tali da far ritenere necessaria all'Intendente di finanza la ricostituzione delle Commissioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art9 · fonte del testo