Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009. 232 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Non possono essere nominati membri delle Commissioni censuarie coloro che non siano cittadini italiani, le donne, coloro che non abbiano compiuti gli anni 25, ne' le persone indicate all'art. 8 del testo unico di legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII. n. 383.
tolto: Inoltre non possono far parte delle Commissioni censuarie comunali e provinciali gli Intendenti di finanza, il personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e di quella delle Imposte dirette, salvo per quanto riguarda il segretario delle Commissioni censuarie provinciali, gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato in servizio permanente, i funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza,....
tolto: Il Ministro per le finanze e l'Intendente di finanza debbono dichiarare la decadenza dei membri per i quali sia intevenuta una delle ragioni di incompatibilita', incapacita' o indegnita' previste dai precedenti comma. Non possono essere nominati membri delle Commissioni, e se nominati, debbono essere dichiarati decaduti dall'ufficio, coloro che notoriamente esercitano, per professione abituale, la funzione di assistenza e di rappresentenza dei contribuenti in vertenze di carattere tributario.
tolto: Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Commissione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e gli affini di primo grado.
tolto: Nessuno puo' far parte di piu' Commissioni censuarie.
tolto: I membri delle Commissioni censuarie devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei parenti od affini fino al terzo grado inclusivamente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art10 · fonte del testo