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[1]Non possono essere nominati membri delle Commissioni censuarie coloro che non siano cittadini italiani, le donne, coloro che non abbiano compiuti gli anni 25, ne' le persone indicate all'art. 8 del testo unico di legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII. n. 383.
[2]Inoltre non possono far parte delle Commissioni censuarie comunali e provinciali gli Intendenti di finanza, il personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e di quella delle Imposte dirette, salvo per quanto riguarda il segretario delle Commissioni censuarie provinciali, gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato in servizio permanente, i funzionari e gli agenti della pubblica sicurezza, i presidenti, i segretari ed i direttori delle Unioni sindacali.
[3]Il Ministro per le finanze e l'Intendente di finanza debbono dichiarare la decadenza dei membri per i quali sia intevenuta una delle ragioni di incompatibilita', incapacita' o indegnita' previste dai precedenti comma. Non possono essere nominati membri delle Commissioni, e se nominati, debbono essere dichiarati decaduti dall'ufficio, coloro che notoriamente esercitano, per professione abituale, la funzione di assistenza e di rappresentenza dei contribuenti in vertenze di carattere tributario.
[4]Non possono essere contemporaneamente membri della stessa Commissione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e gli affini di primo grado.
[5]Nessuno puo' far parte di piu' Commissioni censuarie.
[6]I membri delle Commissioni censuarie devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti l'interesse proprio, o quello del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei parenti od affini fino al terzo grado inclusivamente.
Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945
