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[1]La carica di componente le Commissioni censuarie e' ufficio pubblico, che non puo' essere rifiutato da coloro che posseggono i requisiti richiesti dalla legge.

[2]Sono tuttavia esonerati dall'incarico, a loro richiesta, i Senatori, i Consiglieri nazionali, i funzionari dello Stato in attivita' di servizio, le persone impossibilitate ad esercitarlo per infermita' e coloro che abbiano compiuto i 65 anni di eta'.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art11 · fonte del testo