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La comunicazione ufficiale della avvenuta nomina a componente delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e' fatta dall'Intendente di finanza, mediante lettere in duplice esemplare di cui uno, firmato per ricevuta, deve essere restituito allo stesso Intendente.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art12 · fonte del testo