Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1948 al 16 dicembre 2009. 205 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non appartengono al personale statale e non sono dipendenti da enti di diritto pubblico e' corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572.
tolto: Ai membri delle stesse Commissioni che appartengono al personale statale e sono dipendenti dalle province, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e in genere dagli enti di diritto pubblico, la misura del gettone di presenza e' quella stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167.
tolto: Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennita' di viaggio e di soggiorno:
tolto: a) per i membri che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni,
tolto: b) per i membri che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 6° dell'ordinamento gerarchico.
tolto: Le stesse indennita' spettano per le eventuali missioni che i membri delle Commissioni debbono compiere fuori del capoluogo di Provincia, per l'espletamento degli incarichi attribuiti alle Commissioni.
tolto: La indennita' di cui al primo comma non e' cumulabile colla diaria di soggiorno fuori residenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art16 · fonte del testo