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[1]Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali e' dovuta per ciascun giorno di adunanza una indennita' in misura di lire venticinque al lordo della ritenuta del doppio dodici per cento.

[2]Tale indennita' si computa per ciascun giorno di adunanza, anche se nella medesima giornata abbiano luogo piu' riunioni.

[3]Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennita' di viaggio e di soggiorno:

  • a)per i membri che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni,
  • b)per i membri che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 6° dell'ordinamento gerarchico.

[4]Le stesse indennita' spettano per le eventuali missioni che i membri delle Commissioni debbono compiere fuori del capoluogo di Provincia, per l'espletamento degli incarichi attribuiti alle Commissioni.

[5]La indennita' di cui al primo comma non e' cumulabile colla diaria di soggiorno fuori residenza.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 18 gennaio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art16 · fonte del testo