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[1]((Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non appartengono al personale statale e non sono dipendenti da enti di diritto pubblico e' corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572.))1
[2]((Ai membri delle stesse Commissioni che appartengono al personale statale e sono dipendenti dalle province, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e in genere dagli enti di diritto pubblico, la misura del gettone di presenza e' quella stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167)).1
[3]Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennita' di viaggio e di soggiorno:
- a)per i membri che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni,
- b)per i membri che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 6° dell'ordinamento gerarchico.
[4]Le stesse indennita' spettano per le eventuali missioni che i membri delle Commissioni debbono compiere fuori del capoluogo di Provincia, per l'espletamento degli incarichi attribuiti alle Commissioni.
[5]La indennita' di cui al primo comma non e' cumulabile colla diaria di soggiorno fuori residenza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1472
1Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1472, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1947.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1948 al 16 dicembre 2009
