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[1]La Commissione censuaria centrale dura in funzione un triennio.

[2]Il primo triennio ha inizio il 29 ottobre dell'anno successivo a quello di cessazione dello stato di guerra.

[3]I membri della Commissione cessano di fare parte di essa al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', ad eccezione del vice-presidente, nonche' dei funzionari dello Stato, per l'eventuale periodo in cui prestino servizio presso le proprie Amministrazioni, oltre il suddetto limite.

[4]Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

[5]I componenti la Commissione censuaria centrale possono essere riconfermati nella carica.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 gennaio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art17 · fonte del testo