Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((La Commissione censuaria centrale dura in funzione quattro anni.
[2]I membri non di diritto della Commissione centrale non possono essere nominati se abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di eta'.
[3]I membri non di diritto che nel corso del quadriennio raggiungono il limite di eta' previsto dal comma precedente, restano in carica per tutta la durata del quadriennio stesso
[4]Nel caso in cui, per qualsiasi motivo occorra sostituire uno dei membri della Commissione, chi surroga rimane in carica solo quanto vi sarebbe rimasto il suo predecessore.
[5]I componenti la Commissione censuaria centrale possono essere riconfermati nella carica)).
Testo in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009
