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[1]Le Commissioni censuarie comunali, su richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dai regolamenti per la esecuzione delle anzidette operazioni.
[2]In materia di nuovo catasto terreni compete ad esse:
- a)di esaminare ed approvare il prospetto delle qualita' e classi dei terreni del proprio Comune;
- b)di decidere in prima istanza sui reclami dei possessori in merito alla intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei rispettivi beni, nonche' alle quote di ripartizione dell'estimo fra i compossessori, a titolo di promiscuita', di una stessa particella.
[3]In materia di nuovo catasto edilizio urbano compete ad esse:
- c)di esaminare ed approvare per il territorio del proprio Comune, il quadro delle categorie e delle classi;
- d)di decidere in prima istanza sui reclami dei possessori in merito al classamento ed alla consistenza delle singole unita' immobiliari urbane, nonche' all'attribuzione della rendita catastale.
[4]Tanto in materia di nuovo catasto terreni quanto in materia di nuovo catasto edilizio urbano, le Commissioni censuarie comunali hanno facolta di presentare alla Commissione censuaria provinciale reclami ed osservazioni sui prospetti delle tariffe relative al proprio Comune.
Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 1 gennaio 1973
