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[1]Le Commissioni censuarie comunali, su richiesta dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni di formazione e di conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano, nei limiti e modi stabiliti dai regolamenti per la esecuzione delle anzidette operazioni.
[2]In materia di nuovo catasto terreni compete ad esse:
- a)di esaminare ed approvare il prospetto delle qualita' e classi dei terreni del proprio Comune;
- b)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636)). ((5)) In materia di nuovo catasto edilizio urbano compete ad esse:
- c)di esaminare ed approvare per il territorio del proprio Comune, il quadro delle categorie e delle classi;
- d)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636)). ((5)) Tanto in materia di nuovo catasto terreni quanto in materia di nuovo catasto edilizio urbano, le Commissioni censuarie comunali hanno facolta di presentare alla Commissione censuaria provinciale reclami ed osservazioni sui prospetti delle tariffe relative al proprio Comune.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
4Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla data stabilita a norma del secondo comma dell'art. 42 sono abrogati: [...] le lettere b) del secondo comma e d) del terzo comma dell'art. 20, la lettera c) del primo comma dell'art. 21, le lettere c) e d) del primo comma dell'art. 22 della legge 8 marzo 1943, n. 153".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1973 al 16 dicembre 2009
