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[1]La Commissione censuaria centrale decide:

  • a)sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni, dei quadri delle categorie e classi delle unita immobiliari urbane nonche' delle tariffe relative;
  • b)sui reclami delle Commissioni censuarie provinciali per erroneita' di criteri seguiti dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali in singoli Comuni e in singole zone nella esecuzione del classamento;
  • c)sui reclami dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per erroneita' di criteri seguiti dalle Commissioni censuarie provinciali nelle loro decisioni relative a ricorsi dei singoli possessori in maeria di classamento;
  • d)sui reclami dell'Amministrazione del catasto dei servizi tecnici erariali, delle Commissioni censuarie provinciali e comunali ed anche di singoli posessori, per violazione di legge e per questioni di massima.

[2]E' in facolta' della Commissione censuaria centrale di decidere anche nel merito delle questioni che hanno dato luogo a tali reclami, quando sorga conflitto di giurisdizione tra diverse Commissioni censuarie provinciali, ed in altri casi speciali a giudizio della stessa commissione centrale.

[3]La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non adottano dei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo.

[4]La Commissione censuaria centrale, inoltre, a richieta del Ministro per le finanze o della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da' parere sopra ogni questione concernente la formazione e la conservazione dei catasti.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 1 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art22 · fonte del testo