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[1]La Commissione censuaria centrale decide:
- a)sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni, dei quadri delle categorie e classi delle unita immobiliari urbane nonche' delle tariffe relative;
- b)sui reclami delle Commissioni censuarie provinciali per erroneita' di criteri seguiti dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali in singoli Comuni e in singole zone nella esecuzione del classamento;
- c)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636)); 5
- d)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636)); 5 E' in facolta' della Commissione censuaria centrale di decidere anche nel merito delle questioni che hanno dato luogo a tali reclami, quando sorga conflitto di giurisdizione tra diverse Commissioni censuarie provinciali, ed in altri casi speciali a giudizio della stessa commissione centrale.
[2]La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non adottano dei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo.
[3]La Commissione censuaria centrale, inoltre, a richieta del Ministro per le finanze o della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da' parere sopra ogni questione concernente la formazione e la conservazione dei catasti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
5Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla data stabilita a norma del secondo comma dell'art. 42 sono abrogati: [...] le lettere b) del secondo comma e d) del terzo comma dell'art. 20, la lettera c) del primo comma dell'art. 21, le lettere c) e d) del primo comma dell'art. 22 della legge 8 marzo 1943, n. 153".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1973 al 16 dicembre 2009
