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[1]La Commissione censuaria centrale decide:

  • a)sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni, dei quadri delle categorie e classi delle unita immobiliari urbane nonche' delle tariffe relative;
  • b)sui reclami delle Commissioni censuarie provinciali per erroneita' di criteri seguiti dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali in singoli Comuni e in singole zone nella esecuzione del classamento;
  • c)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636)); 5
  • d)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636)); 5 E' in facolta' della Commissione censuaria centrale di decidere anche nel merito delle questioni che hanno dato luogo a tali reclami, quando sorga conflitto di giurisdizione tra diverse Commissioni censuarie provinciali, ed in altri casi speciali a giudizio della stessa commissione centrale.

[2]La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non adottano dei termini di tempo stabiliti le decisioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo.

[3]La Commissione censuaria centrale, inoltre, a richieta del Ministro per le finanze o della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da' parere sopra ogni questione concernente la formazione e la conservazione dei catasti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

5

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla data stabilita a norma del secondo comma dell'art. 42 sono abrogati: [...] le lettere b) del secondo comma e d) del terzo comma dell'art. 20, la lettera c) del primo comma dell'art. 21, le lettere c) e d) del primo comma dell'art. 22 della legge 8 marzo 1943, n. 153".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1973 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1943 al 1 gennaio 1973. 61 parole tolte, 22 parole aggiunte in 3 capoversi.

c) tolto: sui reclami dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per erroneita' di criteri seguiti dalle Commissioni censuarie provinciali nelle loro decisioni relative a ricorsi dei singoli possessori in maeria di classamento aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636;

d) tolto: sui reclami dell'Amministrazione del catasto dei servizi tecnici erariali, delle Commissioni censuarie provinciali e comunali ed anche di singoli posessori, per violazione di legge e per questioni di massima.

aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636; E' in facolta' della Commissione censuaria centrale di decidere anche nel merito delle …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

    Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla data stabilita a norma del secondo comma dell'art. 42 sono abrogati: [...] le lettere b) del secondo comma e d) del terzo comma dell'art. 20, la lettera c) del primo comma dell'art. 21, le lettere c) e d) del primo comma dell'art. 22 della legge 8 marzo 1943, n. 153".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art22 · fonte del testo