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[1]((La risoluzione in via amministrativa di ogni altra controversia, tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed i possessori, in materia di catasti terreni e di nuovo catasto edilizio urbano e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali. Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale per violazione di legge o per questioni di massima.

[2]Alle stesse Commissioni censuarie comunali e provinciali e' pure demandata, rispettivamente in prima istanza ed in appello, la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti in materia, d'imposte sui terreni, sui fabbricati e sul reddito agrario. Nel casi contemplati dalle leggi, contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale.

[3]Resta ferma la competenza delle Commissioni amministrative previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni, per le controversie in materia di indebito, errori e sgravi d'imposta nonche' di esenzioni ed agevolazioni ivi comprese quelle per ruralita'.

[4]Resta fermo il disposto dell'art. 5, secondo comma del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916, in materia di ricorsi contro la decorrenza dei maggiori estimi derivanti dalle opere di bonifica.

[5]E' mantenuta la competenza dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi o a questioni di fatto)).

Testo in vigore dal 9 giugno 1948 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 1948

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 giugno 1948. 69 parole tolte, 21 parole aggiunte in 6 capoversi.

La risoluzione in via amministrativa di ogni altra controversiaaggiunto: , tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed i possessori, in materia di catasti terreni e di nuovo catasto edilizio urbanotolto: , e' demendata aggiunto: e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie …

Alle stesse Commissioni censuarie comunali e provinciali e' pure demandata, rispettivamente in prima tolto: stanza aggiunto: istanza ed in appello, la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti in materia tolto: di imposteaggiunto: , d'imposte sui terreni, sui fabbricati e sul reddito agrario. tolto: Nei aggiunto: Nel casi contemplati dalle leggiaggiunto: , contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale.

Resta ferma la competenza delle Commissioni amministrative previste dal tolto: R. aggiunto: regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937tolto: -XV, n. 1016, aggiunto: e successive modificazioni, per le controversie in materia di indebito, errori e sgravi d'imposta nonche' di esenzioni ed agevolazioni tolto: stabilite esclusivamente in rapporto alla persona dei soggetti aggiunto: ivi comprese quelle per ruralita'.

Resta fermo il disposto tolto: dell'articolo 5, 2° comma, del R. aggiunto: dell'art. 5, secondo comma del regio decreto-legge 27 marzo 1939tolto: -XVII, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939tolto: -XVII, n. 916, in materia di ricorsi contro la decorrenza dei maggiori estimi derivanti dalle opere di bonifica.

tolto: Resta pure ferma la competenza delle Commissioni amministrative per le imposte dirette nel caso delle revisioni del reddito dei fabbricati promosse dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette ai sensi degli articoli 23 e 24 del R. decreto legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652.

E' mantenuta la competenza dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, su ogni controversia che non si riferisca a semplice tolto: animazione aggiunto: estimazione di redditi o a questioni di fatto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art23 · fonte del testo