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[1]((La risoluzione in via amministrativa di ogni altra controversia, tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed i possessori, in materia di catasti terreni e di nuovo catasto edilizio urbano e' demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali. Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale per violazione di legge o per questioni di massima.
[2]Alle stesse Commissioni censuarie comunali e provinciali e' pure demandata, rispettivamente in prima istanza ed in appello, la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti in materia, d'imposte sui terreni, sui fabbricati e sul reddito agrario. Nel casi contemplati dalle leggi, contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale.
[3]Resta ferma la competenza delle Commissioni amministrative previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni, per le controversie in materia di indebito, errori e sgravi d'imposta nonche' di esenzioni ed agevolazioni ivi comprese quelle per ruralita'.
[4]Resta fermo il disposto dell'art. 5, secondo comma del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916, in materia di ricorsi contro la decorrenza dei maggiori estimi derivanti dalle opere di bonifica.
[5]E' mantenuta la competenza dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi o a questioni di fatto)).
Testo in vigore dal 9 giugno 1948 al 16 dicembre 2009
