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[1]La risoluzione in via amministrativa di ogni altra controversia tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed i possessori, in materia di catasti terreni e di nuovo catasto edilizio urbano, e' demendata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali. Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale per violazione di legge o per questioni di massima.
[2]Alle stesse Commissioni censuarie comunali e provinciali e' pure demandata, rispettivamente in prima stanza ed in appello, la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti in materia di imposte sui terreni, sui fabbricati e sul reddito agrario. Nei casi contemplati dalle leggi contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali e' ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale.
[3]Resta ferma la competenza delle Commissioni amministrative previste dal R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, per le controversie in materia di indebito, errori e sgravi d'imposta nonche' di esenzioni ed agevolazioni stabilite esclusivamente in rapporto alla persona dei soggetti.
[4]Resta fermo il disposto dell'articolo 5, 2° comma, del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939-XVII, n. 916, in materia di ricorsi contro la decorrenza dei maggiori estimi derivanti dalle opere di bonifica.
[5]Resta pure ferma la competenza delle Commissioni amministrative per le imposte dirette nel caso delle revisioni del reddito dei fabbricati promosse dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette ai sensi degli articoli 23 e 24 del R. decreto legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652.
[6]E' mantenuta la competenza dell'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, su ogni controversia che non si riferisca a semplice animazione di redditi o a questioni di fatto.
Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 9 giugno 1948
