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I membri effettivi e supplenti delle Commissioni censuarie comunali e provinciali, che senza farne avviso e senza giustificati motivi, non intervengono alle adunanze, ed impediscono con la loro assenza di poter deliberare per mancanza di numero, incorrono ogni volta, nella pena pecuniaria da L. 50 a L. 200 applicabile con le norme stabilite dagli articoli 55 e 59 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.
Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
