[1]Art. 3.
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
[1]Art. 3.
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1945
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il capo dell'Amministrazione comunale deve formulare per iscritto la designazione prevista dai precedenti articoli 2 e 3 e deve farla pervenire all'Intendente di finanza della provincia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data dell'invito che gli sara' rivolto dall'Intendente stessoaggiunto: Art. 3.
tolto: Allo scadere di detto termine, se la designazione di cui sopra non e' pervenuta o non e' completa, l'Intendente di finanza puo' procedere alla scelta ed alla nomina dei membri della Commissione censuaria comunale prescindendo dalla designazione stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art3bis · fonte del testo