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[1]((Il capo dell'Amministrazione comunale deve formulare per iscritto la designazione prevista dai precedenti articoli 2 e 3 e deve farla pervenire all'Intendente di finanza della provincia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data dell'invito che gli sara' rivolto dall'Intendente stesso.

[2]Allo scadere di detto termine, se la designazione di cui sopra non e' pervenuta o non e' completa, l'Intendente di finanza puo' procedere alla scelta ed alla nomina dei membri della Commissione censuaria comunale prescindendo dalla designazione stessa)).

Testo in vigore dal 9 gennaio 1945 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art3bis · fonte del testo