Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009. 67 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per il funzionamento delle Commissioni censuarie e per il procedimento contenzioso avanti ad esse in materia d'imposte sono applicabili, in quanto non contrastino con le disposizioni dei precedenti articoli le disposizioni contenute nei titoli II e III del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art32 · fonte del testo