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Per il funzionamento delle Commissioni censuarie e per il procedimento contenzioso avanti ad esse in materia d'imposte sono applicabili, in quanto non contrastino con le disposizioni dei precedenti articoli le disposizioni contenute nei titoli II e III del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.

Testo in vigore dal 7 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-03-08;153~art32 · fonte del testo