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Durante il periodo di tempo di cui all'art. 1, il Ministro per la grazia e giustizia, per l'attuazione dei progetti di mobilitazione civile delle Corti, dei Tribunali e delle Preture, ha facolta' di disporre di autorita' trasferimenti di magistrati di ogni grado, che siano esenti da obblighi militari, da un ufficio giudiziario all'altro del Regno, anche con funzioni diverse o di grado inferiore, avuto riguardo, possibilmente, alle condizioni personali e di famiglia di ciascuno di essi. La stessa facolta' e' data nell'ambito dei rispettivi distretti, ai procuratori generali presso le Corti di appello e agli avvocati generali presso le Sezioni autonome di Corte di appello, nella loro qualita' di capi dei centri periferici di mobilitazione civile, per quanto riguarda i magistrati, i funzionari di cancelleria e segreteria, gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari, nonche' i conciliatori e i notai della Circoscrizione della corte o di Sezione di corte, i quali siano esenti da obblighi militari. A tali trasferimenti i procuratori generali e gli avvocati generali provvederanno mediante ordini di servizio e, se si tratti di magistrati o di funzionari addetti alle Corti o ai Tribunali, previe opportune intese con i primi presidenti o presidenti di Sezioni autonome.
Testo in vigore dal 29 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
