Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1949 al 16 dicembre 2009. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Durante lo stato di guerra e sino a 30 giorni dopo la conclusione della pace, non si applicano le incompatibilita' previste per i giudici dall'art. 61 del Codice di procedura penale.
tolto: Rimane tuttavia fermo, per il giudice che e' concorso a pronunciare sentenze in un procedimento, il divieto di partecipare al giudizio negli ulteriori gradi dello stesso procedimento, nonche' quello di esercitare l'ufficio di giudice per chi nello stesso procedimento ha esercitato l'ufficio di difensore, di procuratore speciale o di curatore di una parte, ovvero di testimonio, perito o consulente tecnico o ha presentato rapporto, denuncia, querela o istanza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-09;937~art1 · fonte del testo