Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I magistrati e i funzionari di cui al precedente articolo saranno considerati, nell'ufficio in cui presteranno servizio per l'attuazione del progetto di mobilitazione, nella posizione di comandati e conserveranno il diritto a riassumere gli uffici ai quali essi sono assegnati in tempo di pace.
tolto: Agli stessi magistrati e funzionari, se vengono assegnati ad uffici fuori della ordinaria loro sede, sono corrisposte le indennita' di viaggio e di missione spettanti secondo le norme vigenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-09;937~art3 · fonte del testo