Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I magistrati e i funzionari di cui al precedente articolo saranno considerati, nell'ufficio in cui presteranno servizio per l'attuazione del progetto di mobilitazione, nella posizione di comandati e conserveranno il diritto a riassumere gli uffici ai quali essi sono assegnati in tempo di pace.
[2]Agli stessi magistrati e funzionari, se vengono assegnati ad uffici fuori della ordinaria loro sede, sono corrisposte le indennita' di viaggio e di missione spettanti secondo le norme vigenti.
Testo in vigore dal 29 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
