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[1]I magistrati e i funzionari di cui al precedente articolo saranno considerati, nell'ufficio in cui presteranno servizio per l'attuazione del progetto di mobilitazione, nella posizione di comandati e conserveranno il diritto a riassumere gli uffici ai quali essi sono assegnati in tempo di pace.

[2]Agli stessi magistrati e funzionari, se vengono assegnati ad uffici fuori della ordinaria loro sede, sono corrisposte le indennita' di viaggio e di missione spettanti secondo le norme vigenti.

Testo in vigore dal 29 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-09;937~art3 · fonte del testo