Fanno parte del Ministero della sanita':

  • 1)la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;
  • 2)la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;
  • 3)la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;
  • 4)la Direzione generale del servizio farmaceutico;
  • 5)la Direzione generale dei servizi veterinari;
  • 6)la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
  • 7)la Direzione generale degli ospedali. Presso il Ministero della sanita' ha sede il Consiglio superiore di sanita'. Dipende dal Ministro per la sanita' l'Istituto superiore di sanita' che conserva la struttura e l'ordinamento di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 724. 3 5
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) l'abrogazione del presente articolo; ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."

5

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione del presente articolo "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".

Testo vigente dal 24 dicembre 1996

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1993 al 24 dicembre 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione del presente articolo "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;296~art3 · fonte del testo