Sono sottoposti a vigilanza e tutela del Ministero della sanita', in conformita' alle leggi vigenti, tutti gli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, salvo quelli aventi carattere previdenziale e assistenziale sottoposti per legge al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero della sanita' concorre alla vigilanza degli stessi limitatamente all'organizzazione ed alle attivita' sanitarie ed all'uopo puo' promuovere inchieste ed ispezioni facendovi partecipare anche propri impiegati e puo' chiedere tutte le informazioni, attinenti ai servizi di competenza, che ritenga necessarie. I provvedimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio dei suoi poteri di controllo sugli enti predetti sono adottati, in materia di organizzazione ed attivita' sanitarie, di concerto col Ministro per la sanita'.

Testo vigente dal 14 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;296~art5 · fonte del testo