Tutti gli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria nella Provincia sono sottoposti alla vigilanza dell'Ufficio del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, salva la competenza attribuita dalla legge ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sull'attivita' amministrativa degli enti stessi e quella del prefetto per lo scioglimento dei relativi Consigli di amministrazione. Per l'esercizio del potere previsto dal comma precedente il prefetto puo' disporre anche ispezioni ed inchieste nell'amministrazione degli enti predetti. Spetta pure al prefetto, sentito il medico provinciale, l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per ragioni di sanita' pubblica ai sensi dell'art. 20 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni. Tutte le altre attribuzioni del prefetto in materia di sanita' pubblica sono devolute al medico provinciale ed al veterinario provinciale secondo le competenze dei rispettivi uffici. Per l'esercizio della vigilanza sugli enti ai quali sovraintende, il medico provinciale puo' avvalersi della cooperazione di altri uffici statali nella Provincia.

Testo vigente dal 14 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;296~art6 · fonte del testo