[1]La Commissione si riunira' a Roma dietro invito che, di volta in volta, sara' emanato dal Ministro per l'agricoltura e foreste.

[2]Presidente della Commissione e' il Ministro per l'agricoltura e foreste il quale potra' delegare a rappresentarlo il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.

[3]Il vice presidente verra' eletto in seno alla Commissione stessa e durera' in carica due anni.

[4]Segretario della Commissione e' l'ufficiale della Milizia nazionale forestale amministratore del Parco.

[5]I componenti la Commissione dureranno in carica due anni e le loro funzioni sono gratuite.

Testo vigente dal 5 marzo 1934

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1934-01-25;285~art12 · fonte del testo