La Commissione di cui all'articolo precedente sara' nominata con decreto Reale e sara' costituita:

  • a)da un professore di zoologia, da un professore di botanica, da un ufficiale della Milizia forestale e da un esperto in materia, tutti designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
  • b)da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
  • c)da un rappresentante del Ministero delle corporazioni, da scegliersi tra i membri del Comitato geologico;
  • d)da un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;
  • e)da un rappresentante del Touring Club Italiano;
  • f)da un rappresentante del Club Alpino Italiano;
  • g)dai presidi delle Amministrazioni provinciali di Trento, Bolzano e Sondrio;
  • h)dall'ufficiale della Milizia forestale amministratore del Parco.

Testo vigente dal 3 giugno 1935

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urn:nir:stato:legge:1935-04-24;740~art9 · fonte del testo