[1]La Commissione si riunira' a Roma dietro invito che, di volta in volta, sara' emanato dal Sinistro per l'agricoltura e per le foreste.

[2]Presidente della Commissione e' il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il quale potra' delegare a rappresentarlo il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.

[3]Il vice presidente verra' eletto in seno alla Commissione stessa e durera' in carica due anni.

[4]Segretario della Commissione e' l'ufficiale della Milizia forestale amministratore del Parco.

[5]I componenti la Commissione dureranno in carica due anni e le loro funzioni sono gratuite.

Testo vigente dal 3 giugno 1935

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urn:nir:stato:legge:1935-04-24;740~art10 · fonte del testo