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[1]E' costituito l'Ente autonomo del porto di Napoli, con giurisdizione territoriale limitata, ad oriente, dal pennello sotto flutto all'estremo limite della diga foranea oltre il ponte Vigliena e, ad occidente, dalla localita' denominata La Pietra.
[2]L'Ente e' istituto di diritto pubblico, con personalita' giuridica propria, ed e' soggetto alla vigilanza e alla tutela del Ministero delle comunicazioni.
[3]Esso avra' sede in Napoli e la sua durata sara' di anni trenta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 luglio 1970, n. 500
4La L. 3 luglio 1970, n. 500 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli, previsto dall'articolo 1 della legge 6 maggio 1940, n. 500, e' prorogato al 30 giugno 1971, soltanto per la normale amministrazione".
Testo in vigore dal 16 luglio 1970 al 8 luglio 1971
