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[1]L'Ente ha il compito di:
[2]1° amministrare i fondi e i proventi assegnatigli;
[3]2° esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con l'assistenza di un consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 27;
[4]3° gestire, nell'ambito della propria giurisdizione, i beni di demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, sotto l'osservanza delle disposizioni del capo I, titolo 3° della parte I del Codice per la marina mercantile e di quelle correlative del regolamento per l'esecuzione di detto Codice, con facolta' di stabilire le condizioni di esercizio degli stabilimenti formanti oggetto di concessione demaniale e le tariffe dei servizi che tali stabilimenti rendono al pubblico.
[5]I contratti di concessione aventi durata superiore a nove anni dovranno essere approvati dal Ministero delle comunicazioni;
[6]4° provvedere alla manutenzione e alla riparazione degli impianti e degli arredi portuali, esclusi quelli ferroviari, nonche' al servizio idrico:
[7]5° provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, nonche' alla gestione diretta della stazione marittima passeggeri;
[8]6° studiare, promuovere e adottare provvedimenti atti a favorire lo sviluppo del traffici nel porto di Napoli, nonche' lo sviluppo commerciale e industriale dell'entroterra, in relazione ai detti traffici:
[9]7° adoperarsi perche' sia agevolato il traffico aereo; in armonia col traffico marittimo;
[10]8° ((Provvedere all'esercizio ferroviario, alla esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale. Con apposita convenzione saranno stabilite le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato conseguenti all'espletamento del servizio. La convenzione dovra' stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo dell'Ente porto di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio));
[11]9° studiare, di concerto con gli organi competenti il miglior coordinamento dell'attivita' degli Uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il porto, promovendo, ove occorra, opportuni provvedimenti dai Ministeri competenti;
[12]10° raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie, interessanti la vita e il movimento economico del porto.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1972 al 22 dicembre 2008
