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[1]((Il Governo del Re ha in ogni tempo la facolta' di sciogliere, per gravi motivi, sentito il parere del Consiglio di Stato, l'amministrazione dell'Ente, affidandola ad un commissario Regio.
[2]Se la carica di commissario Regio e' affidata ad un funzionario, civile o militare dello Stato, si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 7)).
Testo in vigore dal 17 ottobre 1941 al 22 dicembre 2008
