Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 ottobre 1941 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]((Il Governo del Re ha in ogni tempo la facolta' di sciogliere, per gravi motivi, sentito il parere del Consiglio di Stato, l'amministrazione dell'Ente, affidandola ad un commissario Regio.

[2]Se la carica di commissario Regio e' affidata ad un funzionario, civile o militare dello Stato, si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 7)).

Testo in vigore dal 17 ottobre 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 ottobre 1941

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1940 al 17 ottobre 1941. 28 parole aggiunte.

aggiunto: Se la carica di commissario Regio e' affidata ad un funzionario, civile o militare dello Stato, si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 7.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-06;500~art23 · fonte del testo