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Per le spese di manutenzione ordinaria dei beni indicati al primo comma dell'articolo 3, non coperte dai proventi di cui al secondo comma dello stesso articolo, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere all'Ente un contributo annuale nella misura riconosciuta necessaria, in base al preventivo presentato dall'Ente al Ministro per i lavori pubblici. Inoltre per consentire all'Ente di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione dei servizi e degli uffici il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere un contributo annuale, nella misura che sara' riconosciuta necessaria, per ognuno dei primi cinque esercizi finanziari dell'Ente.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1961-11-14;1268~art5 · fonte su Normattiva