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Per le spese di manutenzione ordinaria dei beni indicati al primo comma dell'articolo 3, non coperte dai proventi di cui al secondo comma dello stesso articolo, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere all'Ente un contributo annuale nella misura riconosciuta necessaria, in base al preventivo presentato dall'Ente al Ministro per i lavori pubblici. Inoltre per consentire all'Ente di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione dei servizi e degli uffici il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere un contributo annuale, nella misura che sara' riconosciuta necessaria, per ognuno dei primi cinque esercizi finanziari dell'Ente.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
