[1]Il datore di lavoro e' responsabile del versamento del contributo anche per la parte che e' a carica del lavoratore.

[2]Qualunque patto in contrario e' nullo.

[3]La parte di contrihnto a carico del lavoratore e' trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso.

[4]L'azione per riscuotere i contributi dovuti dal datore di lavoro all'Ente si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se na doveva eseguire il pagamento.

Testo vigente dal 3 aprile 1943

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art10 · fonte del testo