Art. 10
[1]Il datore di lavoro e' responsabile del versamento del contributo anche per la parte che e' a carica del lavoratore.
[2]Qualunque patto in contrario e' nullo.
[3]La parte di contrihnto a carico del lavoratore e' trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso.
[4]L'azione per riscuotere i contributi dovuti dal datore di lavoro all'Ente si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se na doveva eseguire il pagamento.
Testo vigente dal 3 aprile 1943
