[1]I criteri per l'accertamento del diritto alla assistenza e dell'obbligo contributivo saranno determinati dal regolamento.

[2]Il datore di lavoro e' obbligato a dare all'Ente le notizie necessarie per l'iscrizione dei propri dipendenti e per l'accertamento dei contributi.

[3]Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da parte dell'Ente anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo di cui nel precedente comma o non sia in regola con i versamenti dei contributi maturati.

Testo vigente dal 3 aprile 1943

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art11 · fonte del testo