Art. 11
[1]I criteri per l'accertamento del diritto alla assistenza e dell'obbligo contributivo saranno determinati dal regolamento.
[2]Il datore di lavoro e' obbligato a dare all'Ente le notizie necessarie per l'iscrizione dei propri dipendenti e per l'accertamento dei contributi.
[3]Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da parte dell'Ente anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo di cui nel precedente comma o non sia in regola con i versamenti dei contributi maturati.
Testo vigente dal 3 aprile 1943
