[1]Agli scopi di cui sopra sara' provveduto con il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro nella misura determinata dal contratto collettivo di lavoro o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero nel decreto di' cui al secondo comma dell'art. 4.

[2]L'Ente segnalera' alle Confederazioni i necessari elementi di costo delle prestazioni, sia di carattere generale che di carattere particolare, per le singole categorie, tenendo conto di tutti i fattori inerenti al campo di applicazione delle prestazioni medesime.

Testo vigente dal 3 aprile 1943

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 47/2008

    Questione infondata
    4 marzo 2008

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è inammissibile l'intervento del soggetto che non riveste la qualità di parte nel relativo giudizio a quo .

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art9 · fonte del testo