Art. 9
[1]Agli scopi di cui sopra sara' provveduto con il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro nella misura determinata dal contratto collettivo di lavoro o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero nel decreto di' cui al secondo comma dell'art. 4.
[2]L'Ente segnalera' alle Confederazioni i necessari elementi di costo delle prestazioni, sia di carattere generale che di carattere particolare, per le singole categorie, tenendo conto di tutti i fattori inerenti al campo di applicazione delle prestazioni medesime.
Testo vigente dal 3 aprile 1943
