Art. 23
Articolo soppresso dalla l. 26 febbraio 1963, n. 329.
Abrogato dal 16 aprile 1963
Articolo soppresso dalla l. 26 febbraio 1963, n. 329.
Abrogato dal 16 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1943 al 16 aprile 1963. 66 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Spetta a ciascun Comitato di sezione:
tolto: 1) fare proposte su questioni particolari attinenti alle prestazioni economiche e sanitarie che abbiano riferimento a particolari esigenze della categoria rappresentata;
tolto: 2) sottoporre ai superiori organi dell'Ente le proposte per l'eventuale revisione dei sistemi di riscossione dei contributi;
tolto: 3) adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli venissero demandate dai superiori organi dell'Ente;
tolto: 4) esaminare i risultati annuali di gestione.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 329
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art23 · fonte del testo