Articolo soppresso dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 11 aprile 1963
Articolo soppresso dalla l. 25 febbraio 1963, n. 289.
Abrogato dal 11 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 11 aprile 1963. 55 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'iscritto che cessi di appartenere alla Cassa per cancellazione dagli albi prima del conseguimento del diritto a pensione ha facolta' di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale purche' siano trascorsi almeno tre anni dall'iscrizione alla Cassa. Nel caso che non sia trascorso tale termine le somme accreditate nel conto individuale si devolvono alla Cassa.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1963, N. 289
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art43 · fonte del testo