Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Art. 23
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Spetta a ciascun Comitato di sezione:
- 1)fare proposte su questioni particolari attinenti alle prestazioni economiche e sanitarie che abbiano riferimento a particolari esigenze della categoria rappresentata;
- 2)sottoporre ai superiori organi dell'Ente le proposte per l'eventuale revisione dei sistemi di riscossione dei contributi;
- 3)adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli venissero demandate dai superiori organi dell'Ente;
- 4)esaminare i risultati annuali di gestione.
Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 16 aprile 1963
