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Spetta a ciascun Comitato di sezione:

  • 1)fare proposte su questioni particolari attinenti alle prestazioni economiche e sanitarie che abbiano riferimento a particolari esigenze della categoria rappresentata;
  • 2)sottoporre ai superiori organi dell'Ente le proposte per l'eventuale revisione dei sistemi di riscossione dei contributi;
  • 3)adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli venissero demandate dai superiori organi dell'Ente;
  • 4)esaminare i risultati annuali di gestione.

Testo in vigore dal 3 aprile 1943 al 16 aprile 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-01-11;138~art23 · fonte del testo